Riprendiamo dalla associazione ACB  Broker alcune note dell'avv. Carlo Galantini -  Studio Legale Galantini & Partners - in merito alla IDD:   DUBBI E PERPLESSITÀ EMERGENTI DAI REGOLAMENTI ATTUATIVI DELLA NORMATIVA DI IMPLEMENTAZIONE DELLA IDD Lo scorso 2 agosto la normativa di trasposizione della IDD nell’ordinamento italiano, già iniziata con la novella di buona parte delle norme del titolo IX del CAP (attraverso il D.lgs n.68/2018), si è arricchita con l’emanazione dei regolamenti attuativi dell’IVASS n. 40/2018, riguardante la distribuzione assicurativa, n. 41/2018 relativo all’informativa precontrattuale e alla trasparenza ed il n. 39/2018 concernente le sanzioni. Con la presente nota vorrei evidenziare alcuni interventi - che potrebbero essere definiti di “gold-plating” - con i quali tanto il Legislatore, quanto il Regolatore, hanno introdotto nella normativa di implementazione della IDD alcune integrazioni e/o modifiche che, oltre a non essere del tutto coerenti con la lettera e lo spirito della direttiva europea, da un punto di vista pratico, non sembrano affatto agevolare l’attività degli intermediari, quanto piuttosto creare ostacoli burocratici se non, addirittura, delle vere e proprie disfunzioni operative : 1) Diversità di Status tra gli intermediari accessori e divieto di collaborazione orizzontale con gli stessi. Nella IDD gli intermediari accessori iscritti rappresentano una nuova figura di intermediari assicurativi che, seppure con diversi limiti di operatività, hanno diritto di iscriversi nei Registri degli intermediari ed operare in autonomia, sia che intrattengano rapporti di collaborazione direttamente con Imprese assicurative, sia che svolgano la loro attività in collaborazione con altri intermediari iscritti. Nella normativa di trasposizione italiana, invece, gli intermediari accessori che collaborano con le imprese hanno uno Status diverso rispetto a quelli che collaborano con altri intermediari: i primi infatti si iscrivono autonomamente alla sezione F del RUI e possono essere titolari di conto separato, oltre a poter nominare a loro volta propri collaboratori da iscrivere in E; i secondi, debbono necessariamente essere iscritti nella sezione E del RUI ad istanza dell’intermediario con cui collaborano (il quale risponde in solido dei loro atti) e, nonostante l’iscrizione in E, non possono intermediare se non prodotti accessori. Inoltre, ai sensi del Regolamento attuativo, gli intermediari accessori non sono abilitati a svolgere collaborazione orizzontale con altri intermediari. A mio modo di vedere questo assetto normativo penalizza ingiustificatamente gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D, attribuendo, invece, alle Imprese di assicurazione indubbi vantaggi, con un forte incentivo a sottrarre la distribuzione di prodotti di massa agli intermediari tradizionali per spostarla sui nuovi intermediari accessori. E invero, gli intermediari iscritti alle sezioni A, B e D, se vogliono fruire delle potenzialità acquisitive e delle liste clienti degli intermediari accessori debbono iscriverli a loro cura e spese, assicurarli e rispondere in solido dei loro atti, per di più iscrivendoli in una sotto-sezione della lettera E del RUI con facoltà ridotte di svolgere attività distributiva. Per contro, le Imprese sono messe in condizione di fruire della collaborazione degli intermediari accessori trattandoli come intermediari autonomi, senza troppi appesantimenti burocratici e prospettando loro la possibilità di iscriversi autonomamente al RUI, con uno Status più premiante rispetto a quello che verrebbe loro attribuito se collaborassero con degli intermediari. Questa situazione di discriminazione avrebbe potuto essere riequilibrata se si fosse permesso agli intermediari tradizionali di svolgere collaborazioni orizzontali con gli accessori, ma la cosa sembra essere stata esplicitamente negata. E’ mia convinzione che la diversità di Status fra le due categorie di intermediari, coniata dal nostro Legislatore e Regolatore, sia in contrasto con il dettato della Direttiva IDD e, pertanto, si potrebbe auspicare che il nostro Legislatore, spontaneamente o su pressione degli enti di supervisione UE, sia indotto a modificare la normativa interna nel senso di far iscrivere in F tutti gli accessori lasciando loro la facoltà di intrattenere collaborazioni orizzontali con gli altri intermediari di prima fascia. 2) … omissis … 3) … omissis … Queste sono solo alcune delle criticità che emergono dal testo dei Regolamenti attuativi, ma lo spazio riservato a queste note non mi consente di toccare altri aspetti che pure meritano di essere evidenziati. Viene da pensare che alcune di queste previsioni siano frutto di scarsa attenzione e, pertanto, si confida che, grazie anche alle sollecitazioni delle associazioni di categoria, vengano promosse iniziative volte a sensibilizzare il MISE e l’IVASS affinchè procedano al riesame e, se del caso alla modifica, almeno di alcune delle disposizioni che si pongono in contrasto con la Direttiva IDD o che, in vari modi, comportano ingiustificate restrizioni all’operatività degli intermediari o inutili aggravi burocratici. Avv. Carlo F. Galantini - Studio Legale Galantini & Partners