Telefono

339 15 25 995

Email

segreteria@intermediaritua.it

Sede

P.zza Giovanni Paolo II, 10/11 - San Giuliano Terme, Italy

Statuto

TITOLO I

Costituzione – Sede – Scopi – Durata

ART. 1 – COSTITUZIONE
È costituita l’Associazione degli Intermediari della Società Tua Assicurazione che ha sede, inizialmente, presso la sede della Compagnia Tua Assicurazioni Spa in Largo Tazio Nuvolari, 1 – Milano.
L’Associazione assume la denominazione U.N.I.T. – Unione Nazionale Intermediari Tua (di seguito denominata “Associazione”). Successivamente al primo congresso elettivo l’Associazione avrà sede presso l’Agenzia del Presidente pro tempore. Possono fare parte dell’Associazione tutti gli. Intermediari che abbiano le caratteristiche indicate al Titolo II, art. 4 e 5.
L’Associazione:
a) aderisce alla Associazione Sindacale maggiormente rappresentativa;
b) ha rapporti formali ed operativi con le altre Organizzazioni Sindacali di categoria;
c) opera per favorire la nascita di un’unica Organizzazione degli intermediari
assicurativi;
d) salvaguarda l’autonomia del singolo iscritto di aderire a Organizzazioni Sindacali
diverse.

 

ART. 2 – SCOPI
L’Associazione si ispira ai valori della democrazia e agisce nella rappresentanza e nella tutela dei propri iscritti in tutte le sedi ove vengano trattate problematiche di interesse degli Iscritti. Non persegue scopi politici, religiosi e di lucro.
In particolare L’Associazione:

a) stimola l’Impresa mandante alla ricerca e sviluppo di nuovi servizi assicurativi e all’aggiornamento di quelli esistenti;
b)  collaborare attivamente con l’Impresa alla risoluzione dei problemi di carattere tecnico, amministrativo ed organizzativo, con l’obbiettivo, nel comune interesse, di curare l’aggiornamento dei prodotti esistenti e di migliorare le procedure amministrative, il servizio di liquidazione danni ed i sistemi informatici.
c) promuove iniziative mirate a migliorare la preparazione professionale ed imprenditoriale degli iscritti, anche attraverso la costituzione o l’adesione a società
che svolgono tali servizi;
d) stipula accordi collettivi aziendali con l’Impresa  mandante, richiamandosi ai
principi delle Organizzazioni Sindacali di categoria;
e) nell’interesse dei propri iscritti mantiene fattivo collegamento con le Associazioni Sindacali Nazionali di categoria e con i Gruppi Aziendali delle altre compagnie;
f) tutela gli interessi professionali, morali ed economici degli iscritti assistendoli in ogni sede ed adoperandosi per dirimere le vertenze tra gli iscritti e/o fra questi e l’Impresa mandante
g)  vigila sull’osservanza ed applicazione dei contratti e degli accordi economici e normativi – nazionali ed aziendali.
h) promuove iniziative mutualistiche e di solidarietà tra i Soci;
i) promuove la fornitura di beni e la prestazione di servizi ai Soci in relazione all’attività di intermediazione

 

ART. 3 -DURATA
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

 

TITOLO II

Definizioni e requisiti di appartenenza all’associazione

ART. 4 – DEFINIZIONI
Di seguito sono riportati i principali termini utilizzati nello Statuto e nel Regolamento, con il significato loro attribuito.

  • Assemblea: indica un insieme di Iscritti con  diritto di voto che si riunisce a vario titolo e con diverse modalità per discutere o deliberare di temi di interesse dell’Associazione. Può essere plenaria se riguarda la totalità degli iscritti (es. Assemblea Ordinaria o Straordinaria) oppure  ocale se riguarda uno
    specifico gruppo di Iscritti (es. riunione di zona).
  • Intermediario, Delegato Assicurativo: questi termini assumono i medesimi significati attribuitigli per legge.
  • Iscritto: si intende la persona fisica o giuridica, iscritta al R.U.I in qualità di Intermediario, titolare di un mandato agenziale con la Compagnia TUA Assicurazioni Spa che aderisce all’Associazione nelle modalità indicate nell’articolo successivo. Per ogni codice agenziale vi può essere solo 1 iscritto.
  • Iscritto con diritto di voto: si intende ogni persona fisica collegata ad un Iscritto per la quale rivesta la qualifica di Agente, Socio, Delegato assicurativo. Per ogni codice agenziale vi possono essere tanti iscritti con diritto di voto quante sono le figure qui indicate. Per ogni Iscritto ci deve essere almeno 1 Iscritto con diritto di voto.
  • Organi dell’Associazione: identificano le entità operative che perseguono gli obiettivi dell’Associazione secondo le linee guida definite dall’Assemblea.
  • Socio onorario: si intende una persona ritenuta meritevole di avere la qualifica di Iscritto (senza diritto di voto) a prescindere dal possesso dei requisiti. Non è tenuto al pagamento di alcuna quota associativa, beneficia dei vantaggi degli Iscritti laddove applicabili ma non ha diritto di voto in nessuna circostanza. È nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, con voto a maggioranza. La nomina è a vita salvo revoca di tale status, determinata con voto a maggioranza del Consiglio Direttivo, espulsione decisa dal Collegio dei Probiviri o sua specifica richiesta di cessazione.

 

ART. 5 – ACQUISIZIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI ISCRITTO
Acquisizione della qualifica di Iscritto
La qualifica di Iscritto si ottiene con l’iscrizione all’Associazione; fanno parte dell’Associazione coloro che risultano in regola con il contributo associativo.
La qualifica di Iscritto con diritto di voto si ottiene con l’iscrizione all’Associazione di almeno 1 persona fisica collegata all’Iscritto; fanno parte dell’Associazione coloro che risultano in regola con il contributo associativo. Laddove per l’Iscritto si indichi un solo nominativo, questo deve coincidere con il Delegato Assicurativo
L’iscrizione all’Associazione comporta l’accettazione e l’osservanza di tutte le norme del presente Statuto e di tutte le delibere degli organi dell’Associazione.
L’Iscritto con diritto di voto ha il diritto ed il dovere di partecipare alla vita associativa, intervenendo alle riunioni e collaborando a tutte le iniziative
dell’Associazione.
Gli Iscritti con diritto di voto assumono incarichi con spirito di servizio, senza avvalersene per trarre vantaggi diretti o indiretti, mantenendo un comportamento
ispirato ad autonomia di pensiero, integrità morale, lealtà e senso di responsabilità, nei confronti degli associati.
Le modalità di iscrizione, l’ammontare e la forma della quota associativa sono stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo su proposta della Giunta Esecutiva.

Perdita della qualifica di Iscritto
La qualifica di Iscritto si perde:
a) per mancato versamento del contributo associativo, decorsi 30 (trenta) giorni dal formale invito alla regolarizzazione;
b) per dimissioni, che devono essere comunicate dall’interessato alla Segreteria dell’Associazione tramite lettera raccomandata o mezzo equivalente;
c) per risoluzione del rapporto agenziale o di collaborazione con Tua Assicurazioni spa, dopo la liquidazione delle eventuali pendenze con la stessa;
d) per espulsione decretata dal Collegio dei Probiviri;
e) per cessazione dell’attività di Intermediario a qualsiasi titolo (es. decesso, cancellazione dal RUI, cessazione dell’attività d’impresa…)


La perdita della qualifica di Iscritto comporta altresì
a) la perdita della qualifica di Iscritto con diritto di voto per ogni persona fisica collegata all’Iscritto
b) l’impossibilità di fruire di qualsiasi agevolazione e/o convenzione prevista per gli Iscritti (es. cauzione di gruppo, condizioni agevolate per RC professionale, servizi e supporto del Gruppo…), salvo dove diversamente specificato.
In nessun caso è prevista la restituzione della quota versata.

 

ART. 22 – DECORRENZA
II presente Statuto entra in vigore dal momento della sua definitiva approvazione da parte dell’Assemblea degli Iscritti.

ART. 23 – DISPOSIZIONI FINALI
Tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione che ne fa parte integrante, è soggetto alle norme di legge, agli usi e alle consuetudini se ed in quanto applicabili.
Il presente Statuto non può fissare norme contrastanti con quelle della Rappresentanza Sindacale cui l’Associazione ha aderito. Nel caso in cui ciò avvenga,
queste ultime si intenderanno sostituite di diritto alle norme del presente Statuto e prevarranno su di esse.

ART. 21 – MODIFICHE STATUTARIE – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
L’unico Organo competente a decidere le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Associazione è l’Assemblea degli Iscritti convocata in seduta Straordinaria.
Nel caso l’Assemblea dovesse deliberare lo scioglimento dell’Associazione, dovrà contestualmente procedere alla nomina di due liquidatori da individuare con il supporto dell’Organismo Sindacale cui l’Associazione ha aderito e in ottemperanza alle disposizioni di legge al riguardo.
Le deliberazioni di cui al precedente comma non potranno essere adottate per Referendum e dovranno essere approvate da una Assemblea Straordinaria con una maggioranza pari ad almeno i 2/3 degli Iscritti con diritto di Voto presenti.

ART. 22 – DECORRENZA
II presente Statuto entra in vigore dal momento della sua definitiva approvazione da parte dell’Assemblea degli Iscritti.

ART. 23 – DISPOSIZIONI FINALI
Tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione che ne fa parte integrante, è soggetto alle norme di legge, agli usi e alle consuetudini se ed in quanto applicabili.
Il presente Statuto non può fissare norme contrastanti con quelle della Rappresentanza Sindacale cui l’Associazione ha aderito. Nel caso in cui ciò avvenga,
queste ultime si intenderanno sostituite di diritto alle norme del presente Statuto e prevarranno su di esse.

ART. 20 – RENDICONTO ANNUALE
II rendiconto annuale relativo all’esercizio sociale che coincide con l’anno solare, verrà redatto alla fine di ogni anno a cura degli Organi e con le modalità previste dal presente Statuto.
Il rendiconto annuale sarà firmato oltre che dal Presidente dell’Associazione anche dal Tesoriere e dai Revisori dei Conti, che vi accompagneranno una propria relazione e sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea.

ART. 21 – MODIFICHE STATUTARIE – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
L’unico Organo competente a decidere le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Associazione è l’Assemblea degli Iscritti convocata in seduta Straordinaria.
Nel caso l’Assemblea dovesse deliberare lo scioglimento dell’Associazione, dovrà contestualmente procedere alla nomina di due liquidatori da individuare con il supporto dell’Organismo Sindacale cui l’Associazione ha aderito e in ottemperanza alle disposizioni di legge al riguardo.
Le deliberazioni di cui al precedente comma non potranno essere adottate per Referendum e dovranno essere approvate da una Assemblea Straordinaria con una maggioranza pari ad almeno i 2/3 degli Iscritti con diritto di Voto presenti.

ART. 22 – DECORRENZA
II presente Statuto entra in vigore dal momento della sua definitiva approvazione da parte dell’Assemblea degli Iscritti.

ART. 23 – DISPOSIZIONI FINALI
Tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione che ne fa parte integrante, è soggetto alle norme di legge, agli usi e alle consuetudini se ed in quanto applicabili.
Il presente Statuto non può fissare norme contrastanti con quelle della Rappresentanza Sindacale cui l’Associazione ha aderito. Nel caso in cui ciò avvenga,
queste ultime si intenderanno sostituite di diritto alle norme del presente Statuto e prevarranno su di esse.

ART. 19 – PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Il Patrimonio dell’Associazione è Amministrato dal Tesoriere secondo le norme contenute nel presente Statuto e l’Associazione ne ha la piena disponibilità.
Esso è costituito da:
• contributi associativi ordinari e straordinari degli aderenti all’Associazione;
• eventuali erogazioni straordinarie, lasciti a favore dell’Associazione;
• altre attività dell’Associazione;
• eventuali eccedenze attive delle gestioni.
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio sarà destinato secondo le deliberazioni che adotterà l’Assemblea, nel rispetto della normativa vigente
Le deliberazioni di cui al precedente comma non potranno essere adottate per Referendum e dovranno essere approvate da una Assemblea Straordinaria con una maggioranza pari ad almeno i 2/3 degli Iscritti con diritto di Voto presenti.

ART. 20 – RENDICONTO ANNUALE
II rendiconto annuale relativo all’esercizio sociale che coincide con l’anno solare, verrà redatto alla fine di ogni anno a cura degli Organi e con le modalità previste dal presente Statuto.
Il rendiconto annuale sarà firmato oltre che dal Presidente dell’Associazione anche dal Tesoriere e dai Revisori dei Conti, che vi accompagneranno una propria relazione e sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea.

ART. 21 – MODIFICHE STATUTARIE – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
L’unico Organo competente a decidere le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Associazione è l’Assemblea degli Iscritti convocata in seduta Straordinaria.
Nel caso l’Assemblea dovesse deliberare lo scioglimento dell’Associazione, dovrà contestualmente procedere alla nomina di due liquidatori da individuare con il supporto dell’Organismo Sindacale cui l’Associazione ha aderito e in ottemperanza alle disposizioni di legge al riguardo.
Le deliberazioni di cui al precedente comma non potranno essere adottate per Referendum e dovranno essere approvate da una Assemblea Straordinaria con una maggioranza pari ad almeno i 2/3 degli Iscritti con diritto di Voto presenti.

ART. 22 – DECORRENZA
II presente Statuto entra in vigore dal momento della sua definitiva approvazione da parte dell’Assemblea degli Iscritti.

ART. 23 – DISPOSIZIONI FINALI
Tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione che ne fa parte integrante, è soggetto alle norme di legge, agli usi e alle consuetudini se ed in quanto applicabili.
Il presente Statuto non può fissare norme contrastanti con quelle della Rappresentanza Sindacale cui l’Associazione ha aderito. Nel caso in cui ciò avvenga,
queste ultime si intenderanno sostituite di diritto alle norme del presente Statuto e prevarranno su di esse.

Altre norme di carattere generale

ART. 18 – SOSTITUZIONE E DECADENZA DEI COMPONENTI ELETTI
Si decade dalla carica di componente di Organo dell’Associazione per:
a) dimissioni;
b) perdita della qualifica di iscritto;
c) liberalizzazione del mandato;
d) assenza non giustificata a tre riunioni consecutive dell’Organo di appartenenza;
e) mancato rispetto non occasionale delle responsabilità operative connesse al ruolo rivestito. In questo ultimo caso la valutazione per la decadenza è presa dall’Organo di appartenenza (Giunta o Consiglio Direttivo) con voto a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto. L’esito deve risultare da apposito verbale.
La sostituzione dei componenti elettivi decaduti deve avvenire con le modalità precisate nel Regolamento dell’Associazione

ART. 19 – PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Il Patrimonio dell’Associazione è Amministrato dal Tesoriere secondo le norme contenute nel presente Statuto e l’Associazione ne ha la piena disponibilità.
Esso è costituito da:
• contributi associativi ordinari e straordinari degli aderenti all’Associazione;
• eventuali erogazioni straordinarie, lasciti a favore dell’Associazione;
• altre attività dell’Associazione;
• eventuali eccedenze attive delle gestioni.
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio sarà destinato secondo le deliberazioni che adotterà l’Assemblea, nel rispetto della normativa vigente
Le deliberazioni di cui al precedente comma non potranno essere adottate per Referendum e dovranno essere approvate da una Assemblea Straordinaria con una maggioranza pari ad almeno i 2/3 degli Iscritti con diritto di Voto presenti.

ART. 20 – RENDICONTO ANNUALE
II rendiconto annuale relativo all’esercizio sociale che coincide con l’anno solare, verrà redatto alla fine di ogni anno a cura degli Organi e con le modalità previste dal presente Statuto.
Il rendiconto annuale sarà firmato oltre che dal Presidente dell’Associazione anche dal Tesoriere e dai Revisori dei Conti, che vi accompagneranno una propria relazione e sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea.

ART. 21 – MODIFICHE STATUTARIE – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
L’unico Organo competente a decidere le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Associazione è l’Assemblea degli Iscritti convocata in seduta Straordinaria.
Nel caso l’Assemblea dovesse deliberare lo scioglimento dell’Associazione, dovrà contestualmente procedere alla nomina di due liquidatori da individuare con il supporto dell’Organismo Sindacale cui l’Associazione ha aderito e in ottemperanza alle disposizioni di legge al riguardo.
Le deliberazioni di cui al precedente comma non potranno essere adottate per Referendum e dovranno essere approvate da una Assemblea Straordinaria con una maggioranza pari ad almeno i 2/3 degli Iscritti con diritto di Voto presenti.

ART. 22 – DECORRENZA
II presente Statuto entra in vigore dal momento della sua definitiva approvazione da parte dell’Assemblea degli Iscritti.

ART. 23 – DISPOSIZIONI FINALI
Tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione che ne fa parte integrante, è soggetto alle norme di legge, agli usi e alle consuetudini se ed in quanto applicabili.
Il presente Statuto non può fissare norme contrastanti con quelle della Rappresentanza Sindacale cui l’Associazione ha aderito. Nel caso in cui ciò avvenga,
queste ultime si intenderanno sostituite di diritto alle norme del presente Statuto e prevarranno su di esse.

ART. 17 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le riunioni delle Assemblee e degli Organi dell’Associazione sono considerate valide se, oltre a rispettare le norme sulla validità della riunione a sensi del presente statuto, sono organizzate in modo da garantire la necessaria riservatezza ed il rispetto della segretezza del voto laddove sia richiesto.


Gestione degli incontri
Riunione in presenza
La riunione in presenza è sempre auspicata come prima opzione volendo favorire il più possibile il confronto e l’incontro degli Iscritti e dei membri degli Organi
dell’Associazione. È una modalità prevista per tutte le fattispecie di incontro degli Iscritti e/o degli Organi dell’Associazione con l’esclusione del Referendum. Laddove vi siano costi per l’organizzazione della riunione (affitto sale, strumentazione…) questi vanno preventivamente autorizzati dal Presidente, o in sua
vece se delegati allo scopo, dal Segretario e dal Tesoriere.
Riunione in video conferenza
Laddove per qualsiasi motivo la modalità in presenza non fosse organizzabile o fosse logisticamente difficoltosa, oppure per motivi di tempi o di frequenza degli incontri diventasse troppo onerosa, sono considerate valide a tutti gli effetti le riunioni gestite
con tecnologie a distanza, a due condizioni:
– l’accesso deve essere garantito a tutti i partecipanti
– gli strumenti scelti devono garantire la necessaria riservatezza delle conversazioni
È una modalità prevista per tutte le fattispecie di incontro degli Iscritti e/o degli Organi dell’Associazione con l’esclusione del Referendum.
Laddove vi siano costi per l’organizzazione della riunione (affitto sale, strumentazione…) questi vanno preventivamente autorizzati dal Presidente, o in sua
vece se delegati allo scopo, dal Segretario e dal Tesoriere.
Riunione convocata a distanza
Deve essere convocata dal Consiglio Direttivo ed è chiamata a deliberare su questioni generali riguardanti l’associazione stessa.
La convocazione è effettuata con raccomandata o PEC ed è validamente costituita quando almeno il 50% degli Iscritti con diritto di voto ha manifestato una qualunque espressione di voto.
Nella convocazione deve essere inclusa una spiegazione il più possibile esaustiva delle questioni su cui si è chiamati a deliberare, e la richiesta di delibera deve essere formulata in modo tale che le uniche risposte possibili siano l’assenso o il rifiuto delle
proposte stesse. Le espressioni di voto devono essere indirizzate presso un soggetto terzo che sarà chiamato a garantire la validità dell’espressione di voto.
Questa modalità può essere utilizzata unicamente per il Referendum.
Riunione in forma mista presenza/video conferenza
Una riunione può essere anche organizzata parte in presenza parte in video conferenza. In questo caso deve rispettare i requisiti di entrambe le forme, od in caso
di contrapposizione il requisito più restrittivo.
Altre forme di riunione
È possibile adottare forme diverse di riunione, anche alla luce di nuove tecnologie che lo permettano in futuro, a condizione che rispettino tutti i vincoli e le garanzie di legittimità per le deliberazioni e le decisioni che le varie Assemblee e/o Organi dell’Associazione debbano prendere.


Modalità di votazione
Voto per alzata di mano (o per acclamazione)
Prevede che gli aventi diritto esprimano il loro voto in modo palese. La modalità è possibile solo nei seguenti casi:
– solo per riunioni in presenza o in video conferenza (NO per riunioni a distanza);
– sia richiesta da almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto;
– vale per qualunque delibera con l’esclusione delle elezioni degli Organi dell’Associazione diversi dai Responsabili di Zona.
La validità del voto è garantita a condizione che:
– il quorum necessario per la specifica riunione sia raggiunto così come definito nel presente statuto;
– tutti gli aventi diritto di voto presenti abbiano avuto la possibilità di esprimere il loro voto;
– venga redatto apposito verbale ufficiale della riunione che riporti al momento della votazione il numero dei votanti complessivo e il numero di voti a favore,
astenuti e contrari. In presenza di deleghe il voto del delegato va conteggiato doppio.
È facoltà di ogni votante chiedere che il proprio nome e il voto espresso siano messi a verbale.
Voto per scrutinio segreto
Prevede che ad ogni avente diritto di voto sia data una scheda (cartacea, elettronica o in altra forma) in cui possa esprimere il proprio voto in modo anonimo; la modalità di gestione dei voti deve:
– prevedere presidi atti a garantire che nessuno possa esprimere più voti di quelli a cui ha diritto
– garantire la verifica del raggiungimento del quorum necessario alla delibera in oggetto
– garantire la riservatezza del voto e la verificabilità della votazione in caso di contestazione.
La modalità è applicabile a qualsiasi tipo di assemblea (in presenza, video conferenza o a distanza).
Se la delibera è relativa all’elezione degli Organi dell’Associazione deve essere nominata come da statuto una Commissione per la verifica dei poteri dell’Assemblea e un comitato per lo scrutinio.
Se trattasi di Referendum deve essere individuato un soggetto terzo che sia garante di quanto garantisca la validità del voto.


A chi spetta la decisione sulla modalità di partecipazione e di voto
La decisione sulla modalità da adottare spetta:
– se si tratta di una Assemblea di Zona al Responsabile di Zona;
– se si tratta di una riunione di Giunta o del Consiglio Direttivo al Presidente;
– in tutti gli altri casi al Consiglio Direttivo.
La scelta sulla modalità di voto da adottare, salvo i casi in cui è immodificabile per statuto, è demandata:
– se si tratta di una Assemblea di Zona alla decisione a maggioranza semplice degli Iscritti con diritto di voto presenti;
– se si tratta di una riunione di Giunta o del Consiglio Direttivo alla decisione a maggioranza semplice degli aventi diritto di voto;
– se si tratta di una Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, alla decisione a maggioranza semplice degli aventi diritto di voto.
Entrambe le decisioni devono trovare riscontro in apposito verbale redatto e messo agli atti.

TITOLO IV

Altre norme di carattere generale

ART. 18 – SOSTITUZIONE E DECADENZA DEI COMPONENTI ELETTI
Si decade dalla carica di componente di Organo dell’Associazione per:
a) dimissioni;
b) perdita della qualifica di iscritto;
c) liberalizzazione del mandato;
d) assenza non giustificata a tre riunioni consecutive dell’Organo di appartenenza;
e) mancato rispetto non occasionale delle responsabilità operative connesse al ruolo rivestito. In questo ultimo caso la valutazione per la decadenza è presa dall’Organo di appartenenza (Giunta o Consiglio Direttivo) con voto a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto. L’esito deve risultare da apposito verbale.
La sostituzione dei componenti elettivi decaduti deve avvenire con le modalità precisate nel Regolamento dell’Associazione

ART. 19 – PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Il Patrimonio dell’Associazione è Amministrato dal Tesoriere secondo le norme contenute nel presente Statuto e l’Associazione ne ha la piena disponibilità.
Esso è costituito da:
• contributi associativi ordinari e straordinari degli aderenti all’Associazione;
• eventuali erogazioni straordinarie, lasciti a favore dell’Associazione;
• altre attività dell’Associazione;
• eventuali eccedenze attive delle gestioni.
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio sarà destinato secondo le deliberazioni che adotterà l’Assemblea, nel rispetto della normativa vigente
Le deliberazioni di cui al precedente comma non potranno essere adottate per Referendum e dovranno essere approvate da una Assemblea Straordinaria con una maggioranza pari ad almeno i 2/3 degli Iscritti con diritto di Voto presenti.

ART. 20 – RENDICONTO ANNUALE
II rendiconto annuale relativo all’esercizio sociale che coincide con l’anno solare, verrà redatto alla fine di ogni anno a cura degli Organi e con le modalità previste dal presente Statuto.
Il rendiconto annuale sarà firmato oltre che dal Presidente dell’Associazione anche dal Tesoriere e dai Revisori dei Conti, che vi accompagneranno una propria relazione e sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea.

ART. 21 – MODIFICHE STATUTARIE – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
L’unico Organo competente a decidere le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Associazione è l’Assemblea degli Iscritti convocata in seduta Straordinaria.
Nel caso l’Assemblea dovesse deliberare lo scioglimento dell’Associazione, dovrà contestualmente procedere alla nomina di due liquidatori da individuare con il supporto dell’Organismo Sindacale cui l’Associazione ha aderito e in ottemperanza alle disposizioni di legge al riguardo.
Le deliberazioni di cui al precedente comma non potranno essere adottate per Referendum e dovranno essere approvate da una Assemblea Straordinaria con una maggioranza pari ad almeno i 2/3 degli Iscritti con diritto di Voto presenti.

ART. 22 – DECORRENZA
II presente Statuto entra in vigore dal momento della sua definitiva approvazione da parte dell’Assemblea degli Iscritti.

ART. 23 – DISPOSIZIONI FINALI
Tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione che ne fa parte integrante, è soggetto alle norme di legge, agli usi e alle consuetudini se ed in quanto applicabili.
Il presente Statuto non può fissare norme contrastanti con quelle della Rappresentanza Sindacale cui l’Associazione ha aderito. Nel caso in cui ciò avvenga,
queste ultime si intenderanno sostituite di diritto alle norme del presente Statuto e prevarranno su di esse.

ART. 16 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da TRE componenti effettivi e DUE supplenti, eletti dall’Assemblea.
La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con l’appartenenza al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Probiviri.
Elegge tra i suoi componenti effettivi un Presidente  Spetta al Collegio:
a) verificare il Bilancio Consuntivo e preventivo annuale;
b) effettuare periodiche verifiche per accertare la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione;
c) verificare l’effettiva esistenza del saldo liquido di cassa nei depositi bancari;
d) verificare la consistenza patrimoniale dell’Associazione;
e) verificare la regolarità dei documenti giustificativi contabili;
f) redigere apposito verbale una volta all’anno delle verifiche e ispezioni contabili compiute, firmato dal Presidente; lo stesso viene distribuito durante l’Assemblea annuale degli iscritti.
Svolge tutte le altre funzioni, anche se non. espressamente menzionate, che nella prassi normale sono demandate ad organi del genere.

ART. 17 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le riunioni delle Assemblee e degli Organi dell’Associazione sono considerate valide se, oltre a rispettare le norme sulla validità della riunione a sensi del presente statuto, sono organizzate in modo da garantire la necessaria riservatezza ed il rispetto della segretezza del voto laddove sia richiesto.


Gestione degli incontri
Riunione in presenza
La riunione in presenza è sempre auspicata come prima opzione volendo favorire il più possibile il confronto e l’incontro degli Iscritti e dei membri degli Organi
dell’Associazione. È una modalità prevista per tutte le fattispecie di incontro degli Iscritti e/o degli Organi dell’Associazione con l’esclusione del Referendum. Laddove vi siano costi per l’organizzazione della riunione (affitto sale, strumentazione…) questi vanno preventivamente autorizzati dal Presidente, o in sua
vece se delegati allo scopo, dal Segretario e dal Tesoriere.
Riunione in video conferenza
Laddove per qualsiasi motivo la modalità in presenza non fosse organizzabile o fosse logisticamente difficoltosa, oppure per motivi di tempi o di frequenza degli incontri diventasse troppo onerosa, sono considerate valide a tutti gli effetti le riunioni gestite
con tecnologie a distanza, a due condizioni:
– l’accesso deve essere garantito a tutti i partecipanti
– gli strumenti scelti devono garantire la necessaria riservatezza delle conversazioni
È una modalità prevista per tutte le fattispecie di incontro degli Iscritti e/o degli Organi dell’Associazione con l’esclusione del Referendum.
Laddove vi siano costi per l’organizzazione della riunione (affitto sale, strumentazione…) questi vanno preventivamente autorizzati dal Presidente, o in sua
vece se delegati allo scopo, dal Segretario e dal Tesoriere.
Riunione convocata a distanza
Deve essere convocata dal Consiglio Direttivo ed è chiamata a deliberare su questioni generali riguardanti l’associazione stessa.
La convocazione è effettuata con raccomandata o PEC ed è validamente costituita quando almeno il 50% degli Iscritti con diritto di voto ha manifestato una qualunque espressione di voto.
Nella convocazione deve essere inclusa una spiegazione il più possibile esaustiva delle questioni su cui si è chiamati a deliberare, e la richiesta di delibera deve essere formulata in modo tale che le uniche risposte possibili siano l’assenso o il rifiuto delle
proposte stesse. Le espressioni di voto devono essere indirizzate presso un soggetto terzo che sarà chiamato a garantire la validità dell’espressione di voto.
Questa modalità può essere utilizzata unicamente per il Referendum.
Riunione in forma mista presenza/video conferenza
Una riunione può essere anche organizzata parte in presenza parte in video conferenza. In questo caso deve rispettare i requisiti di entrambe le forme, od in caso
di contrapposizione il requisito più restrittivo.
Altre forme di riunione
È possibile adottare forme diverse di riunione, anche alla luce di nuove tecnologie che lo permettano in futuro, a condizione che rispettino tutti i vincoli e le garanzie di legittimità per le deliberazioni e le decisioni che le varie Assemblee e/o Organi dell’Associazione debbano prendere.


Modalità di votazione
Voto per alzata di mano (o per acclamazione)
Prevede che gli aventi diritto esprimano il loro voto in modo palese. La modalità è possibile solo nei seguenti casi:
– solo per riunioni in presenza o in video conferenza (NO per riunioni a distanza);
– sia richiesta da almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto;
– vale per qualunque delibera con l’esclusione delle elezioni degli Organi dell’Associazione diversi dai Responsabili di Zona.
La validità del voto è garantita a condizione che:
– il quorum necessario per la specifica riunione sia raggiunto così come definito nel presente statuto;
– tutti gli aventi diritto di voto presenti abbiano avuto la possibilità di esprimere il loro voto;
– venga redatto apposito verbale ufficiale della riunione che riporti al momento della votazione il numero dei votanti complessivo e il numero di voti a favore,
astenuti e contrari. In presenza di deleghe il voto del delegato va conteggiato doppio.
È facoltà di ogni votante chiedere che il proprio nome e il voto espresso siano messi a verbale.
Voto per scrutinio segreto
Prevede che ad ogni avente diritto di voto sia data una scheda (cartacea, elettronica o in altra forma) in cui possa esprimere il proprio voto in modo anonimo; la modalità di gestione dei voti deve:
– prevedere presidi atti a garantire che nessuno possa esprimere più voti di quelli a cui ha diritto
– garantire la verifica del raggiungimento del quorum necessario alla delibera in oggetto
– garantire la riservatezza del voto e la verificabilità della votazione in caso di contestazione.
La modalità è applicabile a qualsiasi tipo di assemblea (in presenza, video conferenza o a distanza).
Se la delibera è relativa all’elezione degli Organi dell’Associazione deve essere nominata come da statuto una Commissione per la verifica dei poteri dell’Assemblea e un comitato per lo scrutinio.
Se trattasi di Referendum deve essere individuato un soggetto terzo che sia garante di quanto garantisca la validità del voto.


A chi spetta la decisione sulla modalità di partecipazione e di voto
La decisione sulla modalità da adottare spetta:
– se si tratta di una Assemblea di Zona al Responsabile di Zona;
– se si tratta di una riunione di Giunta o del Consiglio Direttivo al Presidente;
– in tutti gli altri casi al Consiglio Direttivo.
La scelta sulla modalità di voto da adottare, salvo i casi in cui è immodificabile per statuto, è demandata:
– se si tratta di una Assemblea di Zona alla decisione a maggioranza semplice degli Iscritti con diritto di voto presenti;
– se si tratta di una riunione di Giunta o del Consiglio Direttivo alla decisione a maggioranza semplice degli aventi diritto di voto;
– se si tratta di una Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, alla decisione a maggioranza semplice degli aventi diritto di voto.
Entrambe le decisioni devono trovare riscontro in apposito verbale redatto e messo agli atti.

TITOLO IV

Altre norme di carattere generale

ART. 18 – SOSTITUZIONE E DECADENZA DEI COMPONENTI ELETTI
Si decade dalla carica di componente di Organo dell’Associazione per:
a) dimissioni;
b) perdita della qualifica di iscritto;
c) liberalizzazione del mandato;
d) assenza non giustificata a tre riunioni consecutive dell’Organo di appartenenza;
e) mancato rispetto non occasionale delle responsabilità operative connesse al ruolo rivestito. In questo ultimo caso la valutazione per la decadenza è presa dall’Organo di appartenenza (Giunta o Consiglio Direttivo) con voto a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto. L’esito deve risultare da apposito verbale.
La sostituzione dei componenti elettivi decaduti deve avvenire con le modalità precisate nel Regolamento dell’Associazione

ART. 19 – PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Il Patrimonio dell’Associazione è Amministrato dal Tesoriere secondo le norme contenute nel presente Statuto e l’Associazione ne ha la piena disponibilità.
Esso è costituito da:
• contributi associativi ordinari e straordinari degli aderenti all’Associazione;
• eventuali erogazioni straordinarie, lasciti a favore dell’Associazione;
• altre attività dell’Associazione;
• eventuali eccedenze attive delle gestioni.
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio sarà destinato secondo le deliberazioni che adotterà l’Assemblea, nel rispetto della normativa vigente
Le deliberazioni di cui al precedente comma non potranno essere adottate per Referendum e dovranno essere approvate da una Assemblea Straordinaria con una maggioranza pari ad almeno i 2/3 degli Iscritti con diritto di Voto presenti.

ART. 20 – RENDICONTO ANNUALE
II rendiconto annuale relativo all’esercizio sociale che coincide con l’anno solare, verrà redatto alla fine di ogni anno a cura degli Organi e con le modalità previste dal presente Statuto.
Il rendiconto annuale sarà firmato oltre che dal Presidente dell’Associazione anche dal Tesoriere e dai Revisori dei Conti, che vi accompagneranno una propria relazione e sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea.

ART. 21 – MODIFICHE STATUTARIE – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
L’unico Organo competente a decidere le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Associazione è l’Assemblea degli Iscritti convocata in seduta Straordinaria.
Nel caso l’Assemblea dovesse deliberare lo scioglimento dell’Associazione, dovrà contestualmente procedere alla nomina di due liquidatori da individuare con il supporto dell’Organismo Sindacale cui l’Associazione ha aderito e in ottemperanza alle disposizioni di legge al riguardo.
Le deliberazioni di cui al precedente comma non potranno essere adottate per Referendum e dovranno essere approvate da una Assemblea Straordinaria con una maggioranza pari ad almeno i 2/3 degli Iscritti con diritto di Voto presenti.

ART. 22 – DECORRENZA
II presente Statuto entra in vigore dal momento della sua definitiva approvazione da parte dell’Assemblea degli Iscritti.

ART. 23 – DISPOSIZIONI FINALI
Tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione che ne fa parte integrante, è soggetto alle norme di legge, agli usi e alle consuetudini se ed in quanto applicabili.
Il presente Statuto non può fissare norme contrastanti con quelle della Rappresentanza Sindacale cui l’Associazione ha aderito. Nel caso in cui ciò avvenga,
queste ultime si intenderanno sostituite di diritto alle norme del presente Statuto e prevarranno su di esse.

ART. 15 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è formato da TRE componenti. effettivi e DUE supplenti, eletti. dall’Assemblea.
La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con l’appartenenza. a qualsiasi altro Organo elettivo.
Il Collegio elegge tra i suoi componenti effettivi un Presidente ed un Vice Presidente.
È compito del Collegio dei Probiviri prendere in esame e giudicare questioni riguardanti:
a) la disciplina dell’Associazione;
b) la correttezza morale e professionale degli iscritti.
Rientra nel compito dei Probiviri decidere secondo equità, quali arbitri amichevoli,  sulle controversie insorte tra gli iscritti e tra questi e gli organi statutari.
II Collegio può agire di propria iniziativa o su motivata segnalazione. II Collegio dei Probiviri può applicare le seguenti sanzioni disciplinari:
a) richiamo scritto;
b) deplorazione;
c) sospensione temporanea dall’Associazione, da un minimo di 3 a un massimo 12 mesi;
d) espulsione dall’Associazione.
II Collegio entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso o dell’incarico, attua il procedimento della contestazione degli addebiti sentendo gli interessati; dopodiché
decide a maggioranza. I giudizi devono essere espressi in presenza di tutti i componenti effettivi.
I componenti supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di loro impedimento.
II Collegio ha l’obbligo di dare comunicazione scritta dei provvedimenti adottati agli interessati ed al Consiglio Direttivo.
Gli iscritti, potranno presentare ricorso scritto contro i provvedimenti verso di loro adottati dal Consiglio Direttivo, nel termine di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento; in tal caso il Consiglio Direttivo deciderà a maggioranza assoluta. L’eventuale ricorso sospende l’efficacia del provvedimento impugnato.

ART. 16 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da TRE componenti effettivi e DUE supplenti, eletti dall’Assemblea.
La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con l’appartenenza al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Probiviri.
Elegge tra i suoi componenti effettivi un Presidente  Spetta al Collegio:
a) verificare il Bilancio Consuntivo e preventivo annuale;
b) effettuare periodiche verifiche per accertare la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione;
c) verificare l’effettiva esistenza del saldo liquido di cassa nei depositi bancari;
d) verificare la consistenza patrimoniale dell’Associazione;
e) verificare la regolarità dei documenti giustificativi contabili;
f) redigere apposito verbale una volta all’anno delle verifiche e ispezioni contabili compiute, firmato dal Presidente; lo stesso viene distribuito durante l’Assemblea annuale degli iscritti.
Svolge tutte le altre funzioni, anche se non. espressamente menzionate, che nella prassi normale sono demandate ad organi del genere.

ART. 17 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le riunioni delle Assemblee e degli Organi dell’Associazione sono considerate valide se, oltre a rispettare le norme sulla validità della riunione a sensi del presente statuto, sono organizzate in modo da garantire la necessaria riservatezza ed il rispetto della segretezza del voto laddove sia richiesto.


Gestione degli incontri
Riunione in presenza
La riunione in presenza è sempre auspicata come prima opzione volendo favorire il più possibile il confronto e l’incontro degli Iscritti e dei membri degli Organi
dell’Associazione. È una modalità prevista per tutte le fattispecie di incontro degli Iscritti e/o degli Organi dell’Associazione con l’esclusione del Referendum. Laddove vi siano costi per l’organizzazione della riunione (affitto sale, strumentazione…) questi vanno preventivamente autorizzati dal Presidente, o in sua
vece se delegati allo scopo, dal Segretario e dal Tesoriere.
Riunione in video conferenza
Laddove per qualsiasi motivo la modalità in presenza non fosse organizzabile o fosse logisticamente difficoltosa, oppure per motivi di tempi o di frequenza degli incontri diventasse troppo onerosa, sono considerate valide a tutti gli effetti le riunioni gestite
con tecnologie a distanza, a due condizioni:
– l’accesso deve essere garantito a tutti i partecipanti
– gli strumenti scelti devono garantire la necessaria riservatezza delle conversazioni
È una modalità prevista per tutte le fattispecie di incontro degli Iscritti e/o degli Organi dell’Associazione con l’esclusione del Referendum.
Laddove vi siano costi per l’organizzazione della riunione (affitto sale, strumentazione…) questi vanno preventivamente autorizzati dal Presidente, o in sua
vece se delegati allo scopo, dal Segretario e dal Tesoriere.
Riunione convocata a distanza
Deve essere convocata dal Consiglio Direttivo ed è chiamata a deliberare su questioni generali riguardanti l’associazione stessa.
La convocazione è effettuata con raccomandata o PEC ed è validamente costituita quando almeno il 50% degli Iscritti con diritto di voto ha manifestato una qualunque espressione di voto.
Nella convocazione deve essere inclusa una spiegazione il più possibile esaustiva delle questioni su cui si è chiamati a deliberare, e la richiesta di delibera deve essere formulata in modo tale che le uniche risposte possibili siano l’assenso o il rifiuto delle
proposte stesse. Le espressioni di voto devono essere indirizzate presso un soggetto terzo che sarà chiamato a garantire la validità dell’espressione di voto.
Questa modalità può essere utilizzata unicamente per il Referendum.
Riunione in forma mista presenza/video conferenza
Una riunione può essere anche organizzata parte in presenza parte in video conferenza. In questo caso deve rispettare i requisiti di entrambe le forme, od in caso
di contrapposizione il requisito più restrittivo.
Altre forme di riunione
È possibile adottare forme diverse di riunione, anche alla luce di nuove tecnologie che lo permettano in futuro, a condizione che rispettino tutti i vincoli e le garanzie di legittimità per le deliberazioni e le decisioni che le varie Assemblee e/o Organi dell’Associazione debbano prendere.


Modalità di votazione
Voto per alzata di mano (o per acclamazione)
Prevede che gli aventi diritto esprimano il loro voto in modo palese. La modalità è possibile solo nei seguenti casi:
– solo per riunioni in presenza o in video conferenza (NO per riunioni a distanza);
– sia richiesta da almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto;
– vale per qualunque delibera con l’esclusione delle elezioni degli Organi dell’Associazione diversi dai Responsabili di Zona.
La validità del voto è garantita a condizione che:
– il quorum necessario per la specifica riunione sia raggiunto così come definito nel presente statuto;
– tutti gli aventi diritto di voto presenti abbiano avuto la possibilità di esprimere il loro voto;
– venga redatto apposito verbale ufficiale della riunione che riporti al momento della votazione il numero dei votanti complessivo e il numero di voti a favore,
astenuti e contrari. In presenza di deleghe il voto del delegato va conteggiato doppio.
È facoltà di ogni votante chiedere che il proprio nome e il voto espresso siano messi a verbale.
Voto per scrutinio segreto
Prevede che ad ogni avente diritto di voto sia data una scheda (cartacea, elettronica o in altra forma) in cui possa esprimere il proprio voto in modo anonimo; la modalità di gestione dei voti deve:
– prevedere presidi atti a garantire che nessuno possa esprimere più voti di quelli a cui ha diritto
– garantire la verifica del raggiungimento del quorum necessario alla delibera in oggetto
– garantire la riservatezza del voto e la verificabilità della votazione in caso di contestazione.
La modalità è applicabile a qualsiasi tipo di assemblea (in presenza, video conferenza o a distanza).
Se la delibera è relativa all’elezione degli Organi dell’Associazione deve essere nominata come da statuto una Commissione per la verifica dei poteri dell’Assemblea e un comitato per lo scrutinio.
Se trattasi di Referendum deve essere individuato un soggetto terzo che sia garante di quanto garantisca la validità del voto.


A chi spetta la decisione sulla modalità di partecipazione e di voto
La decisione sulla modalità da adottare spetta:
– se si tratta di una Assemblea di Zona al Responsabile di Zona;
– se si tratta di una riunione di Giunta o del Consiglio Direttivo al Presidente;
– in tutti gli altri casi al Consiglio Direttivo.
La scelta sulla modalità di voto da adottare, salvo i casi in cui è immodificabile per statuto, è demandata:
– se si tratta di una Assemblea di Zona alla decisione a maggioranza semplice degli Iscritti con diritto di voto presenti;
– se si tratta di una riunione di Giunta o del Consiglio Direttivo alla decisione a maggioranza semplice degli aventi diritto di voto;
– se si tratta di una Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, alla decisione a maggioranza semplice degli aventi diritto di voto.
Entrambe le decisioni devono trovare riscontro in apposito verbale redatto e messo agli atti.

TITOLO IV

Altre norme di carattere generale

ART. 18 – SOSTITUZIONE E DECADENZA DEI COMPONENTI ELETTI
Si decade dalla carica di componente di Organo dell’Associazione per:
a) dimissioni;
b) perdita della qualifica di iscritto;
c) liberalizzazione del mandato;
d) assenza non giustificata a tre riunioni consecutive dell’Organo di appartenenza;
e) mancato rispetto non occasionale delle responsabilità operative connesse al ruolo rivestito. In questo ultimo caso la valutazione per la decadenza è presa dall’Organo di appartenenza (Giunta o Consiglio Direttivo) con voto a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto. L’esito deve risultare da apposito verbale.
La sostituzione dei componenti elettivi decaduti deve avvenire con le modalità precisate nel Regolamento dell’Associazione

ART. 19 – PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Il Patrimonio dell’Associazione è Amministrato dal Tesoriere secondo le norme contenute nel presente Statuto e l’Associazione ne ha la piena disponibilità.
Esso è costituito da:
• contributi associativi ordinari e straordinari degli aderenti all’Associazione;
• eventuali erogazioni straordinarie, lasciti a favore dell’Associazione;
• altre attività dell’Associazione;
• eventuali eccedenze attive delle gestioni.
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio sarà destinato secondo le deliberazioni che adotterà l’Assemblea, nel rispetto della normativa vigente
Le deliberazioni di cui al precedente comma non potranno essere adottate per Referendum e dovranno essere approvate da una Assemblea Straordinaria con una maggioranza pari ad almeno i 2/3 degli Iscritti con diritto di Voto presenti.

ART. 20 – RENDICONTO ANNUALE
II rendiconto annuale relativo all’esercizio sociale che coincide con l’anno solare, verrà redatto alla fine di ogni anno a cura degli Organi e con le modalità previste dal presente Statuto.
Il rendiconto annuale sarà firmato oltre che dal Presidente dell’Associazione anche dal Tesoriere e dai Revisori dei Conti, che vi accompagneranno una propria relazione e sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea.

ART. 21 – MODIFICHE STATUTARIE – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
L’unico Organo competente a decidere le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Associazione è l’Assemblea degli Iscritti convocata in seduta Straordinaria.
Nel caso l’Assemblea dovesse deliberare lo scioglimento dell’Associazione, dovrà contestualmente procedere alla nomina di due liquidatori da individuare con il supporto dell’Organismo Sindacale cui l’Associazione ha aderito e in ottemperanza alle disposizioni di legge al riguardo.
Le deliberazioni di cui al precedente comma non potranno essere adottate per Referendum e dovranno essere approvate da una Assemblea Straordinaria con una maggioranza pari ad almeno i 2/3 degli Iscritti con diritto di Voto presenti.

ART. 22 – DECORRENZA
II presente Statuto entra in vigore dal momento della sua definitiva approvazione da parte dell’Assemblea degli Iscritti.

ART. 23 – DISPOSIZIONI FINALI
Tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione che ne fa parte integrante, è soggetto alle norme di legge, agli usi e alle consuetudini se ed in quanto applicabili.
Il presente Statuto non può fissare norme contrastanti con quelle della Rappresentanza Sindacale cui l’Associazione ha aderito. Nel caso in cui ciò avvenga,
queste ultime si intenderanno sostituite di diritto alle norme del presente Statuto e prevarranno su di esse.

ART. 14 – TESORIERE
È eletto dal Consiglio Direttivo su indicazione del Presidente tra gli Iscritti con diritto di voto non eletti ad altre cariche.
Il Tesoriere per conto del Consiglio Direttivo, al quale risponde del proprio operato, ha la custodia del patrimonio e cura l’amministrazione dell’Associazione.
Inoltre:
a) redige il Bilancio Consuntivo annuale da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo, previo controllo dei revisori dei Conti e dovrà essere presentato almeno 15 giorni prima dell’approvazione e successivamente pubblicato sul sito;
b) predispone il Bilancio Preventivo annuale da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo;
c) propone al Consiglio Direttivo le eventuali variazioni dei contributi associativi. Entro il 30 Aprile di ogni anno il Tesoriere dovrà definire la stesura del Bilancio
Consuntivo e preventivo e, prima di presentarlo al Consiglio Direttivo, sottoporlo al Collegio dei Revisori dei Conti per la verifica delle scritture contabili. La carica di Tesoriere è incompatibile con quella di Segretario.

ART. 15 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è formato da TRE componenti. effettivi e DUE supplenti, eletti. dall’Assemblea.
La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con l’appartenenza. a qualsiasi altro Organo elettivo.
Il Collegio elegge tra i suoi componenti effettivi un Presidente ed un Vice Presidente.
È compito del Collegio dei Probiviri prendere in esame e giudicare questioni riguardanti:
a) la disciplina dell’Associazione;
b) la correttezza morale e professionale degli iscritti.
Rientra nel compito dei Probiviri decidere secondo equità, quali arbitri amichevoli,  sulle controversie insorte tra gli iscritti e tra questi e gli organi statutari.
II Collegio può agire di propria iniziativa o su motivata segnalazione. II Collegio dei Probiviri può applicare le seguenti sanzioni disciplinari:
a) richiamo scritto;
b) deplorazione;
c) sospensione temporanea dall’Associazione, da un minimo di 3 a un massimo 12 mesi;
d) espulsione dall’Associazione.
II Collegio entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso o dell’incarico, attua il procedimento della contestazione degli addebiti sentendo gli interessati; dopodiché
decide a maggioranza. I giudizi devono essere espressi in presenza di tutti i componenti effettivi.
I componenti supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di loro impedimento.
II Collegio ha l’obbligo di dare comunicazione scritta dei provvedimenti adottati agli interessati ed al Consiglio Direttivo.
Gli iscritti, potranno presentare ricorso scritto contro i provvedimenti verso di loro adottati dal Consiglio Direttivo, nel termine di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento; in tal caso il Consiglio Direttivo deciderà a maggioranza assoluta. L’eventuale ricorso sospende l’efficacia del provvedimento impugnato.

ART. 16 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da TRE componenti effettivi e DUE supplenti, eletti dall’Assemblea.
La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con l’appartenenza al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Probiviri.
Elegge tra i suoi componenti effettivi un Presidente  Spetta al Collegio:
a) verificare il Bilancio Consuntivo e preventivo annuale;
b) effettuare periodiche verifiche per accertare la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione;
c) verificare l’effettiva esistenza del saldo liquido di cassa nei depositi bancari;
d) verificare la consistenza patrimoniale dell’Associazione;
e) verificare la regolarità dei documenti giustificativi contabili;
f) redigere apposito verbale una volta all’anno delle verifiche e ispezioni contabili compiute, firmato dal Presidente; lo stesso viene distribuito durante l’Assemblea annuale degli iscritti.
Svolge tutte le altre funzioni, anche se non. espressamente menzionate, che nella prassi normale sono demandate ad organi del genere.

ART. 17 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le riunioni delle Assemblee e degli Organi dell’Associazione sono considerate valide se, oltre a rispettare le norme sulla validità della riunione a sensi del presente statuto, sono organizzate in modo da garantire la necessaria riservatezza ed il rispetto della segretezza del voto laddove sia richiesto.


Gestione degli incontri
Riunione in presenza
La riunione in presenza è sempre auspicata come prima opzione volendo favorire il più possibile il confronto e l’incontro degli Iscritti e dei membri degli Organi
dell’Associazione. È una modalità prevista per tutte le fattispecie di incontro degli Iscritti e/o degli Organi dell’Associazione con l’esclusione del Referendum. Laddove vi siano costi per l’organizzazione della riunione (affitto sale, strumentazione…) questi vanno preventivamente autorizzati dal Presidente, o in sua
vece se delegati allo scopo, dal Segretario e dal Tesoriere.
Riunione in video conferenza
Laddove per qualsiasi motivo la modalità in presenza non fosse organizzabile o fosse logisticamente difficoltosa, oppure per motivi di tempi o di frequenza degli incontri diventasse troppo onerosa, sono considerate valide a tutti gli effetti le riunioni gestite
con tecnologie a distanza, a due condizioni:
– l’accesso deve essere garantito a tutti i partecipanti
– gli strumenti scelti devono garantire la necessaria riservatezza delle conversazioni
È una modalità prevista per tutte le fattispecie di incontro degli Iscritti e/o degli Organi dell’Associazione con l’esclusione del Referendum.
Laddove vi siano costi per l’organizzazione della riunione (affitto sale, strumentazione…) questi vanno preventivamente autorizzati dal Presidente, o in sua
vece se delegati allo scopo, dal Segretario e dal Tesoriere.
Riunione convocata a distanza
Deve essere convocata dal Consiglio Direttivo ed è chiamata a deliberare su questioni generali riguardanti l’associazione stessa.
La convocazione è effettuata con raccomandata o PEC ed è validamente costituita quando almeno il 50% degli Iscritti con diritto di voto ha manifestato una qualunque espressione di voto.
Nella convocazione deve essere inclusa una spiegazione il più possibile esaustiva delle questioni su cui si è chiamati a deliberare, e la richiesta di delibera deve essere formulata in modo tale che le uniche risposte possibili siano l’assenso o il rifiuto delle
proposte stesse. Le espressioni di voto devono essere indirizzate presso un soggetto terzo che sarà chiamato a garantire la validità dell’espressione di voto.
Questa modalità può essere utilizzata unicamente per il Referendum.
Riunione in forma mista presenza/video conferenza
Una riunione può essere anche organizzata parte in presenza parte in video conferenza. In questo caso deve rispettare i requisiti di entrambe le forme, od in caso
di contrapposizione il requisito più restrittivo.
Altre forme di riunione
È possibile adottare forme diverse di riunione, anche alla luce di nuove tecnologie che lo permettano in futuro, a condizione che rispettino tutti i vincoli e le garanzie di legittimità per le deliberazioni e le decisioni che le varie Assemblee e/o Organi dell’Associazione debbano prendere.


Modalità di votazione
Voto per alzata di mano (o per acclamazione)
Prevede che gli aventi diritto esprimano il loro voto in modo palese. La modalità è possibile solo nei seguenti casi:
– solo per riunioni in presenza o in video conferenza (NO per riunioni a distanza);
– sia richiesta da almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto;
– vale per qualunque delibera con l’esclusione delle elezioni degli Organi dell’Associazione diversi dai Responsabili di Zona.
La validità del voto è garantita a condizione che:
– il quorum necessario per la specifica riunione sia raggiunto così come definito nel presente statuto;
– tutti gli aventi diritto di voto presenti abbiano avuto la possibilità di esprimere il loro voto;
– venga redatto apposito verbale ufficiale della riunione che riporti al momento della votazione il numero dei votanti complessivo e il numero di voti a favore,
astenuti e contrari. In presenza di deleghe il voto del delegato va conteggiato doppio.
È facoltà di ogni votante chiedere che il proprio nome e il voto espresso siano messi a verbale.
Voto per scrutinio segreto
Prevede che ad ogni avente diritto di voto sia data una scheda (cartacea, elettronica o in altra forma) in cui possa esprimere il proprio voto in modo anonimo; la modalità di gestione dei voti deve:
– prevedere presidi atti a garantire che nessuno possa esprimere più voti di quelli a cui ha diritto
– garantire la verifica del raggiungimento del quorum necessario alla delibera in oggetto
– garantire la riservatezza del voto e la verificabilità della votazione in caso di contestazione.
La modalità è applicabile a qualsiasi tipo di assemblea (in presenza, video conferenza o a distanza).
Se la delibera è relativa all’elezione degli Organi dell’Associazione deve essere nominata come da statuto una Commissione per la verifica dei poteri dell’Assemblea e un comitato per lo scrutinio.
Se trattasi di Referendum deve essere individuato un soggetto terzo che sia garante di quanto garantisca la validità del voto.


A chi spetta la decisione sulla modalità di partecipazione e di voto
La decisione sulla modalità da adottare spetta:
– se si tratta di una Assemblea di Zona al Responsabile di Zona;
– se si tratta di una riunione di Giunta o del Consiglio Direttivo al Presidente;
– in tutti gli altri casi al Consiglio Direttivo.
La scelta sulla modalità di voto da adottare, salvo i casi in cui è immodificabile per statuto, è demandata:
– se si tratta di una Assemblea di Zona alla decisione a maggioranza semplice degli Iscritti con diritto di voto presenti;
– se si tratta di una riunione di Giunta o del Consiglio Direttivo alla decisione a maggioranza semplice degli aventi diritto di voto;
– se si tratta di una Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, alla decisione a maggioranza semplice degli aventi diritto di voto.
Entrambe le decisioni devono trovare riscontro in apposito verbale redatto e messo agli atti.

TITOLO IV

Altre norme di carattere generale

ART. 18 – SOSTITUZIONE E DECADENZA DEI COMPONENTI ELETTI
Si decade dalla carica di componente di Organo dell’Associazione per:
a) dimissioni;
b) perdita della qualifica di iscritto;
c) liberalizzazione del mandato;
d) assenza non giustificata a tre riunioni consecutive dell’Organo di appartenenza;
e) mancato rispetto non occasionale delle responsabilità operative connesse al ruolo rivestito. In questo ultimo caso la valutazione per la decadenza è presa dall’Organo di appartenenza (Giunta o Consiglio Direttivo) con voto a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto. L’esito deve risultare da apposito verbale.
La sostituzione dei componenti elettivi decaduti deve avvenire con le modalità precisate nel Regolamento dell’Associazione

ART. 19 – PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Il Patrimonio dell’Associazione è Amministrato dal Tesoriere secondo le norme contenute nel presente Statuto e l’Associazione ne ha la piena disponibilità.
Esso è costituito da:
• contributi associativi ordinari e straordinari degli aderenti all’Associazione;
• eventuali erogazioni straordinarie, lasciti a favore dell’Associazione;
• altre attività dell’Associazione;
• eventuali eccedenze attive delle gestioni.
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio sarà destinato secondo le deliberazioni che adotterà l’Assemblea, nel rispetto della normativa vigente
Le deliberazioni di cui al precedente comma non potranno essere adottate per Referendum e dovranno essere approvate da una Assemblea Straordinaria con una maggioranza pari ad almeno i 2/3 degli Iscritti con diritto di Voto presenti.

ART. 20 – RENDICONTO ANNUALE
II rendiconto annuale relativo all’esercizio sociale che coincide con l’anno solare, verrà redatto alla fine di ogni anno a cura degli Organi e con le modalità previste dal presente Statuto.
Il rendiconto annuale sarà firmato oltre che dal Presidente dell’Associazione anche dal Tesoriere e dai Revisori dei Conti, che vi accompagneranno una propria relazione e sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea.

ART. 21 – MODIFICHE STATUTARIE – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
L’unico Organo competente a decidere le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Associazione è l’Assemblea degli Iscritti convocata in seduta Straordinaria.
Nel caso l’Assemblea dovesse deliberare lo scioglimento dell’Associazione, dovrà contestualmente procedere alla nomina di due liquidatori da individuare con il supporto dell’Organismo Sindacale cui l’Associazione ha aderito e in ottemperanza alle disposizioni di legge al riguardo.
Le deliberazioni di cui al precedente comma non potranno essere adottate per Referendum e dovranno essere approvate da una Assemblea Straordinaria con una maggioranza pari ad almeno i 2/3 degli Iscritti con diritto di Voto presenti.

ART. 22 – DECORRENZA
II presente Statuto entra in vigore dal momento della sua definitiva approvazione da parte dell’Assemblea degli Iscritti.

ART. 23 – DISPOSIZIONI FINALI
Tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione che ne fa parte integrante, è soggetto alle norme di legge, agli usi e alle consuetudini se ed in quanto applicabili.
Il presente Statuto non può fissare norme contrastanti con quelle della Rappresentanza Sindacale cui l’Associazione ha aderito. Nel caso in cui ciò avvenga,
queste ultime si intenderanno sostituite di diritto alle norme del presente Statuto e prevarranno su di esse.

ART. 13 – SEGRETARIATO
È nominato dal Presidente fra i componenti della Giunta Esecutiva.
Il Segretario può essere coadiuvato da un Ufficio di Segreteria: ne sovrintende l’attività e ne risponde alla Giunta Esecutiva. La nomina dei membri dell’Ufficio di
Segreteria deve essere approvata dalla Giunta su indicazione del Segretario con voto a maggioranza.
II Segretario, di persona o tramite l’Ufficio di segreteria:
a) cura la convocazione, la stesura e la conservazione dei verbali delle riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo curando la pubblicazione (anche sul sito web in area riservata, se esistente) di una sintesi delle sedute;
b) compila ed aggiorna l’elenco degli iscritti all’Associazione, ai quali provvede ad
inviare i documenti previsti dallo Statuto ed ogni altra comunicazione che dovesse essergli demandata dai competenti organi dell’Associazione;
c) conserva l’archivio dell’Associazione, della cui custodia è responsabile e che dovrà consegnare integralmente al suo successore;
d) gestisce le relazioni con sponsor, fornitori e terze parti con cui l’Associazione ha relazioni operative.
La carica di Segretario è incompatibile con quella di Tesoriere.

ART. 14 – TESORIERE
È eletto dal Consiglio Direttivo su indicazione del Presidente tra gli Iscritti con diritto di voto non eletti ad altre cariche.
Il Tesoriere per conto del Consiglio Direttivo, al quale risponde del proprio operato, ha la custodia del patrimonio e cura l’amministrazione dell’Associazione.
Inoltre:
a) redige il Bilancio Consuntivo annuale da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo, previo controllo dei revisori dei Conti e dovrà essere presentato almeno 15 giorni prima dell’approvazione e successivamente pubblicato sul sito;
b) predispone il Bilancio Preventivo annuale da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo;
c) propone al Consiglio Direttivo le eventuali variazioni dei contributi associativi. Entro il 30 Aprile di ogni anno il Tesoriere dovrà definire la stesura del Bilancio
Consuntivo e preventivo e, prima di presentarlo al Consiglio Direttivo, sottoporlo al Collegio dei Revisori dei Conti per la verifica delle scritture contabili. La carica di Tesoriere è incompatibile con quella di Segretario.

ART. 15 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è formato da TRE componenti. effettivi e DUE supplenti, eletti. dall’Assemblea.
La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con l’appartenenza. a qualsiasi altro Organo elettivo.
Il Collegio elegge tra i suoi componenti effettivi un Presidente ed un Vice Presidente.
È compito del Collegio dei Probiviri prendere in esame e giudicare questioni riguardanti:
a) la disciplina dell’Associazione;
b) la correttezza morale e professionale degli iscritti.
Rientra nel compito dei Probiviri decidere secondo equità, quali arbitri amichevoli,  sulle controversie insorte tra gli iscritti e tra questi e gli organi statutari.
II Collegio può agire di propria iniziativa o su motivata segnalazione. II Collegio dei Probiviri può applicare le seguenti sanzioni disciplinari:
a) richiamo scritto;
b) deplorazione;
c) sospensione temporanea dall’Associazione, da un minimo di 3 a un massimo 12 mesi;
d) espulsione dall’Associazione.
II Collegio entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso o dell’incarico, attua il procedimento della contestazione degli addebiti sentendo gli interessati; dopodiché
decide a maggioranza. I giudizi devono essere espressi in presenza di tutti i componenti effettivi.
I componenti supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di loro impedimento.
II Collegio ha l’obbligo di dare comunicazione scritta dei provvedimenti adottati agli interessati ed al Consiglio Direttivo.
Gli iscritti, potranno presentare ricorso scritto contro i provvedimenti verso di loro adottati dal Consiglio Direttivo, nel termine di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento; in tal caso il Consiglio Direttivo deciderà a maggioranza assoluta. L’eventuale ricorso sospende l’efficacia del provvedimento impugnato.

ART. 16 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da TRE componenti effettivi e DUE supplenti, eletti dall’Assemblea.
La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con l’appartenenza al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Probiviri.
Elegge tra i suoi componenti effettivi un Presidente  Spetta al Collegio:
a) verificare il Bilancio Consuntivo e preventivo annuale;
b) effettuare periodiche verifiche per accertare la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione;
c) verificare l’effettiva esistenza del saldo liquido di cassa nei depositi bancari;
d) verificare la consistenza patrimoniale dell’Associazione;
e) verificare la regolarità dei documenti giustificativi contabili;
f) redigere apposito verbale una volta all’anno delle verifiche e ispezioni contabili compiute, firmato dal Presidente; lo stesso viene distribuito durante l’Assemblea annuale degli iscritti.
Svolge tutte le altre funzioni, anche se non. espressamente menzionate, che nella prassi normale sono demandate ad organi del genere.

ART. 17 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le riunioni delle Assemblee e degli Organi dell’Associazione sono considerate valide se, oltre a rispettare le norme sulla validità della riunione a sensi del presente statuto, sono organizzate in modo da garantire la necessaria riservatezza ed il rispetto della segretezza del voto laddove sia richiesto.


Gestione degli incontri
Riunione in presenza
La riunione in presenza è sempre auspicata come prima opzione volendo favorire il più possibile il confronto e l’incontro degli Iscritti e dei membri degli Organi
dell’Associazione. È una modalità prevista per tutte le fattispecie di incontro degli Iscritti e/o degli Organi dell’Associazione con l’esclusione del Referendum. Laddove vi siano costi per l’organizzazione della riunione (affitto sale, strumentazione…) questi vanno preventivamente autorizzati dal Presidente, o in sua
vece se delegati allo scopo, dal Segretario e dal Tesoriere.
Riunione in video conferenza
Laddove per qualsiasi motivo la modalità in presenza non fosse organizzabile o fosse logisticamente difficoltosa, oppure per motivi di tempi o di frequenza degli incontri diventasse troppo onerosa, sono considerate valide a tutti gli effetti le riunioni gestite
con tecnologie a distanza, a due condizioni:
– l’accesso deve essere garantito a tutti i partecipanti
– gli strumenti scelti devono garantire la necessaria riservatezza delle conversazioni
È una modalità prevista per tutte le fattispecie di incontro degli Iscritti e/o degli Organi dell’Associazione con l’esclusione del Referendum.
Laddove vi siano costi per l’organizzazione della riunione (affitto sale, strumentazione…) questi vanno preventivamente autorizzati dal Presidente, o in sua
vece se delegati allo scopo, dal Segretario e dal Tesoriere.
Riunione convocata a distanza
Deve essere convocata dal Consiglio Direttivo ed è chiamata a deliberare su questioni generali riguardanti l’associazione stessa.
La convocazione è effettuata con raccomandata o PEC ed è validamente costituita quando almeno il 50% degli Iscritti con diritto di voto ha manifestato una qualunque espressione di voto.
Nella convocazione deve essere inclusa una spiegazione il più possibile esaustiva delle questioni su cui si è chiamati a deliberare, e la richiesta di delibera deve essere formulata in modo tale che le uniche risposte possibili siano l’assenso o il rifiuto delle
proposte stesse. Le espressioni di voto devono essere indirizzate presso un soggetto terzo che sarà chiamato a garantire la validità dell’espressione di voto.
Questa modalità può essere utilizzata unicamente per il Referendum.
Riunione in forma mista presenza/video conferenza
Una riunione può essere anche organizzata parte in presenza parte in video conferenza. In questo caso deve rispettare i requisiti di entrambe le forme, od in caso
di contrapposizione il requisito più restrittivo.
Altre forme di riunione
È possibile adottare forme diverse di riunione, anche alla luce di nuove tecnologie che lo permettano in futuro, a condizione che rispettino tutti i vincoli e le garanzie di legittimità per le deliberazioni e le decisioni che le varie Assemblee e/o Organi dell’Associazione debbano prendere.


Modalità di votazione
Voto per alzata di mano (o per acclamazione)
Prevede che gli aventi diritto esprimano il loro voto in modo palese. La modalità è possibile solo nei seguenti casi:
– solo per riunioni in presenza o in video conferenza (NO per riunioni a distanza);
– sia richiesta da almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto;
– vale per qualunque delibera con l’esclusione delle elezioni degli Organi dell’Associazione diversi dai Responsabili di Zona.
La validità del voto è garantita a condizione che:
– il quorum necessario per la specifica riunione sia raggiunto così come definito nel presente statuto;
– tutti gli aventi diritto di voto presenti abbiano avuto la possibilità di esprimere il loro voto;
– venga redatto apposito verbale ufficiale della riunione che riporti al momento della votazione il numero dei votanti complessivo e il numero di voti a favore,
astenuti e contrari. In presenza di deleghe il voto del delegato va conteggiato doppio.
È facoltà di ogni votante chiedere che il proprio nome e il voto espresso siano messi a verbale.
Voto per scrutinio segreto
Prevede che ad ogni avente diritto di voto sia data una scheda (cartacea, elettronica o in altra forma) in cui possa esprimere il proprio voto in modo anonimo; la modalità di gestione dei voti deve:
– prevedere presidi atti a garantire che nessuno possa esprimere più voti di quelli a cui ha diritto
– garantire la verifica del raggiungimento del quorum necessario alla delibera in oggetto
– garantire la riservatezza del voto e la verificabilità della votazione in caso di contestazione.
La modalità è applicabile a qualsiasi tipo di assemblea (in presenza, video conferenza o a distanza).
Se la delibera è relativa all’elezione degli Organi dell’Associazione deve essere nominata come da statuto una Commissione per la verifica dei poteri dell’Assemblea e un comitato per lo scrutinio.
Se trattasi di Referendum deve essere individuato un soggetto terzo che sia garante di quanto garantisca la validità del voto.


A chi spetta la decisione sulla modalità di partecipazione e di voto
La decisione sulla modalità da adottare spetta:
– se si tratta di una Assemblea di Zona al Responsabile di Zona;
– se si tratta di una riunione di Giunta o del Consiglio Direttivo al Presidente;
– in tutti gli altri casi al Consiglio Direttivo.
La scelta sulla modalità di voto da adottare, salvo i casi in cui è immodificabile per statuto, è demandata:
– se si tratta di una Assemblea di Zona alla decisione a maggioranza semplice degli Iscritti con diritto di voto presenti;
– se si tratta di una riunione di Giunta o del Consiglio Direttivo alla decisione a maggioranza semplice degli aventi diritto di voto;
– se si tratta di una Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, alla decisione a maggioranza semplice degli aventi diritto di voto.
Entrambe le decisioni devono trovare riscontro in apposito verbale redatto e messo agli atti.

TITOLO IV

Altre norme di carattere generale

ART. 18 – SOSTITUZIONE E DECADENZA DEI COMPONENTI ELETTI
Si decade dalla carica di componente di Organo dell’Associazione per:
a) dimissioni;
b) perdita della qualifica di iscritto;
c) liberalizzazione del mandato;
d) assenza non giustificata a tre riunioni consecutive dell’Organo di appartenenza;
e) mancato rispetto non occasionale delle responsabilità operative connesse al ruolo rivestito. In questo ultimo caso la valutazione per la decadenza è presa dall’Organo di appartenenza (Giunta o Consiglio Direttivo) con voto a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto. L’esito deve risultare da apposito verbale.
La sostituzione dei componenti elettivi decaduti deve avvenire con le modalità precisate nel Regolamento dell’Associazione

ART. 19 – PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Il Patrimonio dell’Associazione è Amministrato dal Tesoriere secondo le norme contenute nel presente Statuto e l’Associazione ne ha la piena disponibilità.
Esso è costituito da:
• contributi associativi ordinari e straordinari degli aderenti all’Associazione;
• eventuali erogazioni straordinarie, lasciti a favore dell’Associazione;
• altre attività dell’Associazione;
• eventuali eccedenze attive delle gestioni.
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio sarà destinato secondo le deliberazioni che adotterà l’Assemblea, nel rispetto della normativa vigente
Le deliberazioni di cui al precedente comma non potranno essere adottate per Referendum e dovranno essere approvate da una Assemblea Straordinaria con una maggioranza pari ad almeno i 2/3 degli Iscritti con diritto di Voto presenti.

ART. 20 – RENDICONTO ANNUALE
II rendiconto annuale relativo all’esercizio sociale che coincide con l’anno solare, verrà redatto alla fine di ogni anno a cura degli Organi e con le modalità previste dal presente Statuto.
Il rendiconto annuale sarà firmato oltre che dal Presidente dell’Associazione anche dal Tesoriere e dai Revisori dei Conti, che vi accompagneranno una propria relazione e sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea.

ART. 21 – MODIFICHE STATUTARIE – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
L’unico Organo competente a decidere le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Associazione è l’Assemblea degli Iscritti convocata in seduta Straordinaria.
Nel caso l’Assemblea dovesse deliberare lo scioglimento dell’Associazione, dovrà contestualmente procedere alla nomina di due liquidatori da individuare con il supporto dell’Organismo Sindacale cui l’Associazione ha aderito e in ottemperanza alle disposizioni di legge al riguardo.
Le deliberazioni di cui al precedente comma non potranno essere adottate per Referendum e dovranno essere approvate da una Assemblea Straordinaria con una maggioranza pari ad almeno i 2/3 degli Iscritti con diritto di Voto presenti.

ART. 22 – DECORRENZA
II presente Statuto entra in vigore dal momento della sua definitiva approvazione da parte dell’Assemblea degli Iscritti.

ART. 23 – DISPOSIZIONI FINALI
Tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione che ne fa parte integrante, è soggetto alle norme di legge, agli usi e alle consuetudini se ed in quanto applicabili.
Il presente Statuto non può fissare norme contrastanti con quelle della Rappresentanza Sindacale cui l’Associazione ha aderito. Nel caso in cui ciò avvenga,
queste ultime si intenderanno sostituite di diritto alle norme del presente Statuto e prevarranno su di esse.

ART. 12 – RAPPRESENTANTI ZONALI
Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Sono componenti di diritto del Consiglio Direttivo e non possono nel contempo essere Componenti della Giunta Esecutiva. Qualora un Rappresentante di zona venga eletto in Giunta Esecutiva decade dalla carica zonale ed in tal caso si procede secondo quanto previsto dall’art. 18 – Sostituzione e Decadenza dei componenti eletti.
I Rappresentanti zonali:
a) riuniscono gli iscritti della propria Zona territoriale ogni qualvolta la situazione lo richieda o su invito del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno 1/3 dei componenti la zona stessa, secondo le modalità previste all’art. 17 – Modalità di partecipazione;
b) coordinano gli iscritti, informandoli sulle attività svolte dagli organi dell’Associazione, favorendo l’attuazione delle disposizioni deliberate dagli stessi;
c) riportano al Consiglio Direttivo ed alla Giunta Esecutiva le istanze e la volontà dei
propri iscritti e i problemi locali, proponendone le possibili soluzioni. In caso di cessazione dalla carica, la Zona territoriale dovrà riunirsi, a cura della Giunta Esecutiva, per una nuova riunione elettiva da svolgersi entro 30 giorni dalla cessazione e l’eletto rimarrà in carica per il periodo di mandato residuo.

ART. 13 – SEGRETARIATO
È nominato dal Presidente fra i componenti della Giunta Esecutiva.
Il Segretario può essere coadiuvato da un Ufficio di Segreteria: ne sovrintende l’attività e ne risponde alla Giunta Esecutiva. La nomina dei membri dell’Ufficio di
Segreteria deve essere approvata dalla Giunta su indicazione del Segretario con voto a maggioranza.
II Segretario, di persona o tramite l’Ufficio di segreteria:
a) cura la convocazione, la stesura e la conservazione dei verbali delle riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo curando la pubblicazione (anche sul sito web in area riservata, se esistente) di una sintesi delle sedute;
b) compila ed aggiorna l’elenco degli iscritti all’Associazione, ai quali provvede ad
inviare i documenti previsti dallo Statuto ed ogni altra comunicazione che dovesse essergli demandata dai competenti organi dell’Associazione;
c) conserva l’archivio dell’Associazione, della cui custodia è responsabile e che dovrà consegnare integralmente al suo successore;
d) gestisce le relazioni con sponsor, fornitori e terze parti con cui l’Associazione ha relazioni operative.
La carica di Segretario è incompatibile con quella di Tesoriere.

ART. 14 – TESORIERE
È eletto dal Consiglio Direttivo su indicazione del Presidente tra gli Iscritti con diritto di voto non eletti ad altre cariche.
Il Tesoriere per conto del Consiglio Direttivo, al quale risponde del proprio operato, ha la custodia del patrimonio e cura l’amministrazione dell’Associazione.
Inoltre:
a) redige il Bilancio Consuntivo annuale da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo, previo controllo dei revisori dei Conti e dovrà essere presentato almeno 15 giorni prima dell’approvazione e successivamente pubblicato sul sito;
b) predispone il Bilancio Preventivo annuale da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo;
c) propone al Consiglio Direttivo le eventuali variazioni dei contributi associativi. Entro il 30 Aprile di ogni anno il Tesoriere dovrà definire la stesura del Bilancio
Consuntivo e preventivo e, prima di presentarlo al Consiglio Direttivo, sottoporlo al Collegio dei Revisori dei Conti per la verifica delle scritture contabili. La carica di Tesoriere è incompatibile con quella di Segretario.

ART. 15 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è formato da TRE componenti. effettivi e DUE supplenti, eletti. dall’Assemblea.
La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con l’appartenenza. a qualsiasi altro Organo elettivo.
Il Collegio elegge tra i suoi componenti effettivi un Presidente ed un Vice Presidente.
È compito del Collegio dei Probiviri prendere in esame e giudicare questioni riguardanti:
a) la disciplina dell’Associazione;
b) la correttezza morale e professionale degli iscritti.
Rientra nel compito dei Probiviri decidere secondo equità, quali arbitri amichevoli,  sulle controversie insorte tra gli iscritti e tra questi e gli organi statutari.
II Collegio può agire di propria iniziativa o su motivata segnalazione. II Collegio dei Probiviri può applicare le seguenti sanzioni disciplinari:
a) richiamo scritto;
b) deplorazione;
c) sospensione temporanea dall’Associazione, da un minimo di 3 a un massimo 12 mesi;
d) espulsione dall’Associazione.
II Collegio entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso o dell’incarico, attua il procedimento della contestazione degli addebiti sentendo gli interessati; dopodiché
decide a maggioranza. I giudizi devono essere espressi in presenza di tutti i componenti effettivi.
I componenti supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di loro impedimento.
II Collegio ha l’obbligo di dare comunicazione scritta dei provvedimenti adottati agli interessati ed al Consiglio Direttivo.
Gli iscritti, potranno presentare ricorso scritto contro i provvedimenti verso di loro adottati dal Consiglio Direttivo, nel termine di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento; in tal caso il Consiglio Direttivo deciderà a maggioranza assoluta. L’eventuale ricorso sospende l’efficacia del provvedimento impugnato.

ART. 16 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da TRE componenti effettivi e DUE supplenti, eletti dall’Assemblea.
La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con l’appartenenza al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Probiviri.
Elegge tra i suoi componenti effettivi un Presidente  Spetta al Collegio:
a) verificare il Bilancio Consuntivo e preventivo annuale;
b) effettuare periodiche verifiche per accertare la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione;
c) verificare l’effettiva esistenza del saldo liquido di cassa nei depositi bancari;
d) verificare la consistenza patrimoniale dell’Associazione;
e) verificare la regolarità dei documenti giustificativi contabili;
f) redigere apposito verbale una volta all’anno delle verifiche e ispezioni contabili compiute, firmato dal Presidente; lo stesso viene distribuito durante l’Assemblea annuale degli iscritti.
Svolge tutte le altre funzioni, anche se non. espressamente menzionate, che nella prassi normale sono demandate ad organi del genere.

ART. 17 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le riunioni delle Assemblee e degli Organi dell’Associazione sono considerate valide se, oltre a rispettare le norme sulla validità della riunione a sensi del presente statuto, sono organizzate in modo da garantire la necessaria riservatezza ed il rispetto della segretezza del voto laddove sia richiesto.


Gestione degli incontri
Riunione in presenza
La riunione in presenza è sempre auspicata come prima opzione volendo favorire il più possibile il confronto e l’incontro degli Iscritti e dei membri degli Organi
dell’Associazione. È una modalità prevista per tutte le fattispecie di incontro degli Iscritti e/o degli Organi dell’Associazione con l’esclusione del Referendum. Laddove vi siano costi per l’organizzazione della riunione (affitto sale, strumentazione…) questi vanno preventivamente autorizzati dal Presidente, o in sua
vece se delegati allo scopo, dal Segretario e dal Tesoriere.
Riunione in video conferenza
Laddove per qualsiasi motivo la modalità in presenza non fosse organizzabile o fosse logisticamente difficoltosa, oppure per motivi di tempi o di frequenza degli incontri diventasse troppo onerosa, sono considerate valide a tutti gli effetti le riunioni gestite
con tecnologie a distanza, a due condizioni:
– l’accesso deve essere garantito a tutti i partecipanti
– gli strumenti scelti devono garantire la necessaria riservatezza delle conversazioni
È una modalità prevista per tutte le fattispecie di incontro degli Iscritti e/o degli Organi dell’Associazione con l’esclusione del Referendum.
Laddove vi siano costi per l’organizzazione della riunione (affitto sale, strumentazione…) questi vanno preventivamente autorizzati dal Presidente, o in sua
vece se delegati allo scopo, dal Segretario e dal Tesoriere.
Riunione convocata a distanza
Deve essere convocata dal Consiglio Direttivo ed è chiamata a deliberare su questioni generali riguardanti l’associazione stessa.
La convocazione è effettuata con raccomandata o PEC ed è validamente costituita quando almeno il 50% degli Iscritti con diritto di voto ha manifestato una qualunque espressione di voto.
Nella convocazione deve essere inclusa una spiegazione il più possibile esaustiva delle questioni su cui si è chiamati a deliberare, e la richiesta di delibera deve essere formulata in modo tale che le uniche risposte possibili siano l’assenso o il rifiuto delle
proposte stesse. Le espressioni di voto devono essere indirizzate presso un soggetto terzo che sarà chiamato a garantire la validità dell’espressione di voto.
Questa modalità può essere utilizzata unicamente per il Referendum.
Riunione in forma mista presenza/video conferenza
Una riunione può essere anche organizzata parte in presenza parte in video conferenza. In questo caso deve rispettare i requisiti di entrambe le forme, od in caso
di contrapposizione il requisito più restrittivo.
Altre forme di riunione
È possibile adottare forme diverse di riunione, anche alla luce di nuove tecnologie che lo permettano in futuro, a condizione che rispettino tutti i vincoli e le garanzie di legittimità per le deliberazioni e le decisioni che le varie Assemblee e/o Organi dell’Associazione debbano prendere.


Modalità di votazione
Voto per alzata di mano (o per acclamazione)
Prevede che gli aventi diritto esprimano il loro voto in modo palese. La modalità è possibile solo nei seguenti casi:
– solo per riunioni in presenza o in video conferenza (NO per riunioni a distanza);
– sia richiesta da almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto;
– vale per qualunque delibera con l’esclusione delle elezioni degli Organi dell’Associazione diversi dai Responsabili di Zona.
La validità del voto è garantita a condizione che:
– il quorum necessario per la specifica riunione sia raggiunto così come definito nel presente statuto;
– tutti gli aventi diritto di voto presenti abbiano avuto la possibilità di esprimere il loro voto;
– venga redatto apposito verbale ufficiale della riunione che riporti al momento della votazione il numero dei votanti complessivo e il numero di voti a favore,
astenuti e contrari. In presenza di deleghe il voto del delegato va conteggiato doppio.
È facoltà di ogni votante chiedere che il proprio nome e il voto espresso siano messi a verbale.
Voto per scrutinio segreto
Prevede che ad ogni avente diritto di voto sia data una scheda (cartacea, elettronica o in altra forma) in cui possa esprimere il proprio voto in modo anonimo; la modalità di gestione dei voti deve:
– prevedere presidi atti a garantire che nessuno possa esprimere più voti di quelli a cui ha diritto
– garantire la verifica del raggiungimento del quorum necessario alla delibera in oggetto
– garantire la riservatezza del voto e la verificabilità della votazione in caso di contestazione.
La modalità è applicabile a qualsiasi tipo di assemblea (in presenza, video conferenza o a distanza).
Se la delibera è relativa all’elezione degli Organi dell’Associazione deve essere nominata come da statuto una Commissione per la verifica dei poteri dell’Assemblea e un comitato per lo scrutinio.
Se trattasi di Referendum deve essere individuato un soggetto terzo che sia garante di quanto garantisca la validità del voto.


A chi spetta la decisione sulla modalità di partecipazione e di voto
La decisione sulla modalità da adottare spetta:
– se si tratta di una Assemblea di Zona al Responsabile di Zona;
– se si tratta di una riunione di Giunta o del Consiglio Direttivo al Presidente;
– in tutti gli altri casi al Consiglio Direttivo.
La scelta sulla modalità di voto da adottare, salvo i casi in cui è immodificabile per statuto, è demandata:
– se si tratta di una Assemblea di Zona alla decisione a maggioranza semplice degli Iscritti con diritto di voto presenti;
– se si tratta di una riunione di Giunta o del Consiglio Direttivo alla decisione a maggioranza semplice degli aventi diritto di voto;
– se si tratta di una Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, alla decisione a maggioranza semplice degli aventi diritto di voto.
Entrambe le decisioni devono trovare riscontro in apposito verbale redatto e messo agli atti.

TITOLO IV

Altre norme di carattere generale

ART. 18 – SOSTITUZIONE E DECADENZA DEI COMPONENTI ELETTI
Si decade dalla carica di componente di Organo dell’Associazione per:
a) dimissioni;
b) perdita della qualifica di iscritto;
c) liberalizzazione del mandato;
d) assenza non giustificata a tre riunioni consecutive dell’Organo di appartenenza;
e) mancato rispetto non occasionale delle responsabilità operative connesse al ruolo rivestito. In questo ultimo caso la valutazione per la decadenza è presa dall’Organo di appartenenza (Giunta o Consiglio Direttivo) con voto a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto. L’esito deve risultare da apposito verbale.
La sostituzione dei componenti elettivi decaduti deve avvenire con le modalità precisate nel Regolamento dell’Associazione

ART. 19 – PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Il Patrimonio dell’Associazione è Amministrato dal Tesoriere secondo le norme contenute nel presente Statuto e l’Associazione ne ha la piena disponibilità.
Esso è costituito da:
• contributi associativi ordinari e straordinari degli aderenti all’Associazione;
• eventuali erogazioni straordinarie, lasciti a favore dell’Associazione;
• altre attività dell’Associazione;
• eventuali eccedenze attive delle gestioni.
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio sarà destinato secondo le deliberazioni che adotterà l’Assemblea, nel rispetto della normativa vigente
Le deliberazioni di cui al precedente comma non potranno essere adottate per Referendum e dovranno essere approvate da una Assemblea Straordinaria con una maggioranza pari ad almeno i 2/3 degli Iscritti con diritto di Voto presenti.

ART. 20 – RENDICONTO ANNUALE
II rendiconto annuale relativo all’esercizio sociale che coincide con l’anno solare, verrà redatto alla fine di ogni anno a cura degli Organi e con le modalità previste dal presente Statuto.
Il rendiconto annuale sarà firmato oltre che dal Presidente dell’Associazione anche dal Tesoriere e dai Revisori dei Conti, che vi accompagneranno una propria relazione e sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea.

ART. 21 – MODIFICHE STATUTARIE – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
L’unico Organo competente a decidere le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Associazione è l’Assemblea degli Iscritti convocata in seduta Straordinaria.
Nel caso l’Assemblea dovesse deliberare lo scioglimento dell’Associazione, dovrà contestualmente procedere alla nomina di due liquidatori da individuare con il supporto dell’Organismo Sindacale cui l’Associazione ha aderito e in ottemperanza alle disposizioni di legge al riguardo.
Le deliberazioni di cui al precedente comma non potranno essere adottate per Referendum e dovranno essere approvate da una Assemblea Straordinaria con una maggioranza pari ad almeno i 2/3 degli Iscritti con diritto di Voto presenti.

ART. 22 – DECORRENZA
II presente Statuto entra in vigore dal momento della sua definitiva approvazione da parte dell’Assemblea degli Iscritti.

ART. 23 – DISPOSIZIONI FINALI
Tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione che ne fa parte integrante, è soggetto alle norme di legge, agli usi e alle consuetudini se ed in quanto applicabili.
Il presente Statuto non può fissare norme contrastanti con quelle della Rappresentanza Sindacale cui l’Associazione ha aderito. Nel caso in cui ciò avvenga,
queste ultime si intenderanno sostituite di diritto alle norme del presente Statuto e prevarranno su di esse.

ART. 11 – ZONE TERRITORIALI
Le Zone Territoriali raggruppano le Agenzie secondo criteri di territorialità regionale.
Ogni Zona territoriale deve essere formata da un numero di Agenzie che garantisca una sufficiente rappresentatività ed un’adeguata organizzazione logistica; pertanto una Zona Territoriale non potrà contenere meno di 40 Iscritti e non più di 80, salvo
specifiche deroghe sul limite inferiore decise dalla Giunta Esecutiva per aree di particolare disagio logistico (es. Isole).
In nessun caso si potrà superare il limite massimo.
Ogni proposta di modifica delle Zone Territoriali va sottoposta ed approvata dalla Giunta Esecutiva. Alle Zone Territoriali spetta eleggere fra gli iscritti facenti parte della Zona territoriale il proprio Rappresentante, che farà parte del Consiglio Direttivo.
Tale elezione si deve svolgere in occasione di una Assemblea di Zona territoriale, convocata immediatamente prima o dopo l’Assemblea elettiva, e comunque non oltre 60 giorni dall’elezione del nuovo Presidente e della relativa Giunta Esecutiva.
L’Assemblea della Zona territoriale è composta da tutti gli Iscritti della Zona e vi partecipano tutti gli Iscritti con diritto di voto.
Ogni Iscritto con diritto di voto oltre al proprio voto può avere al massimo una eventuale delega di altro Iscritto con diritto di voto della stessa zona.
Le modalità di svolgimento e votazione sono determinate come indicato all’art.17 – Modalità di partecipazione; viene eletto Rappresentante l’Iscritto che otterrà il maggior numero di preferenze.
Si raccomanda che la Zona territoriale si riunisca, a cura del Rappresentante zonale, almeno 2 (due) volte l’anno in concomitanza con la convocazione del Consiglio Direttivo.

ART. 12 – RAPPRESENTANTI ZONALI
Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Sono componenti di diritto del Consiglio Direttivo e non possono nel contempo essere Componenti della Giunta Esecutiva. Qualora un Rappresentante di zona venga eletto in Giunta Esecutiva decade dalla carica zonale ed in tal caso si procede secondo quanto previsto dall’art. 18 – Sostituzione e Decadenza dei componenti eletti.
I Rappresentanti zonali:
a) riuniscono gli iscritti della propria Zona territoriale ogni qualvolta la situazione lo richieda o su invito del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno 1/3 dei componenti la zona stessa, secondo le modalità previste all’art. 17 – Modalità di partecipazione;
b) coordinano gli iscritti, informandoli sulle attività svolte dagli organi dell’Associazione, favorendo l’attuazione delle disposizioni deliberate dagli stessi;
c) riportano al Consiglio Direttivo ed alla Giunta Esecutiva le istanze e la volontà dei
propri iscritti e i problemi locali, proponendone le possibili soluzioni. In caso di cessazione dalla carica, la Zona territoriale dovrà riunirsi, a cura della Giunta Esecutiva, per una nuova riunione elettiva da svolgersi entro 30 giorni dalla cessazione e l’eletto rimarrà in carica per il periodo di mandato residuo.

ART. 13 – SEGRETARIATO
È nominato dal Presidente fra i componenti della Giunta Esecutiva.
Il Segretario può essere coadiuvato da un Ufficio di Segreteria: ne sovrintende l’attività e ne risponde alla Giunta Esecutiva. La nomina dei membri dell’Ufficio di
Segreteria deve essere approvata dalla Giunta su indicazione del Segretario con voto a maggioranza.
II Segretario, di persona o tramite l’Ufficio di segreteria:
a) cura la convocazione, la stesura e la conservazione dei verbali delle riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo curando la pubblicazione (anche sul sito web in area riservata, se esistente) di una sintesi delle sedute;
b) compila ed aggiorna l’elenco degli iscritti all’Associazione, ai quali provvede ad
inviare i documenti previsti dallo Statuto ed ogni altra comunicazione che dovesse essergli demandata dai competenti organi dell’Associazione;
c) conserva l’archivio dell’Associazione, della cui custodia è responsabile e che dovrà consegnare integralmente al suo successore;
d) gestisce le relazioni con sponsor, fornitori e terze parti con cui l’Associazione ha relazioni operative.
La carica di Segretario è incompatibile con quella di Tesoriere.

ART. 14 – TESORIERE
È eletto dal Consiglio Direttivo su indicazione del Presidente tra gli Iscritti con diritto di voto non eletti ad altre cariche.
Il Tesoriere per conto del Consiglio Direttivo, al quale risponde del proprio operato, ha la custodia del patrimonio e cura l’amministrazione dell’Associazione.
Inoltre:
a) redige il Bilancio Consuntivo annuale da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo, previo controllo dei revisori dei Conti e dovrà essere presentato almeno 15 giorni prima dell’approvazione e successivamente pubblicato sul sito;
b) predispone il Bilancio Preventivo annuale da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo;
c) propone al Consiglio Direttivo le eventuali variazioni dei contributi associativi. Entro il 30 Aprile di ogni anno il Tesoriere dovrà definire la stesura del Bilancio
Consuntivo e preventivo e, prima di presentarlo al Consiglio Direttivo, sottoporlo al Collegio dei Revisori dei Conti per la verifica delle scritture contabili. La carica di Tesoriere è incompatibile con quella di Segretario.

ART. 15 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è formato da TRE componenti. effettivi e DUE supplenti, eletti. dall’Assemblea.
La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con l’appartenenza. a qualsiasi altro Organo elettivo.
Il Collegio elegge tra i suoi componenti effettivi un Presidente ed un Vice Presidente.
È compito del Collegio dei Probiviri prendere in esame e giudicare questioni riguardanti:
a) la disciplina dell’Associazione;
b) la correttezza morale e professionale degli iscritti.
Rientra nel compito dei Probiviri decidere secondo equità, quali arbitri amichevoli,  sulle controversie insorte tra gli iscritti e tra questi e gli organi statutari.
II Collegio può agire di propria iniziativa o su motivata segnalazione. II Collegio dei Probiviri può applicare le seguenti sanzioni disciplinari:
a) richiamo scritto;
b) deplorazione;
c) sospensione temporanea dall’Associazione, da un minimo di 3 a un massimo 12 mesi;
d) espulsione dall’Associazione.
II Collegio entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso o dell’incarico, attua il procedimento della contestazione degli addebiti sentendo gli interessati; dopodiché
decide a maggioranza. I giudizi devono essere espressi in presenza di tutti i componenti effettivi.
I componenti supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di loro impedimento.
II Collegio ha l’obbligo di dare comunicazione scritta dei provvedimenti adottati agli interessati ed al Consiglio Direttivo.
Gli iscritti, potranno presentare ricorso scritto contro i provvedimenti verso di loro adottati dal Consiglio Direttivo, nel termine di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento; in tal caso il Consiglio Direttivo deciderà a maggioranza assoluta. L’eventuale ricorso sospende l’efficacia del provvedimento impugnato.

ART. 16 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da TRE componenti effettivi e DUE supplenti, eletti dall’Assemblea.
La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con l’appartenenza al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Probiviri.
Elegge tra i suoi componenti effettivi un Presidente  Spetta al Collegio:
a) verificare il Bilancio Consuntivo e preventivo annuale;
b) effettuare periodiche verifiche per accertare la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione;
c) verificare l’effettiva esistenza del saldo liquido di cassa nei depositi bancari;
d) verificare la consistenza patrimoniale dell’Associazione;
e) verificare la regolarità dei documenti giustificativi contabili;
f) redigere apposito verbale una volta all’anno delle verifiche e ispezioni contabili compiute, firmato dal Presidente; lo stesso viene distribuito durante l’Assemblea annuale degli iscritti.
Svolge tutte le altre funzioni, anche se non. espressamente menzionate, che nella prassi normale sono demandate ad organi del genere.

ART. 17 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le riunioni delle Assemblee e degli Organi dell’Associazione sono considerate valide se, oltre a rispettare le norme sulla validità della riunione a sensi del presente statuto, sono organizzate in modo da garantire la necessaria riservatezza ed il rispetto della segretezza del voto laddove sia richiesto.


Gestione degli incontri
Riunione in presenza
La riunione in presenza è sempre auspicata come prima opzione volendo favorire il più possibile il confronto e l’incontro degli Iscritti e dei membri degli Organi
dell’Associazione. È una modalità prevista per tutte le fattispecie di incontro degli Iscritti e/o degli Organi dell’Associazione con l’esclusione del Referendum. Laddove vi siano costi per l’organizzazione della riunione (affitto sale, strumentazione…) questi vanno preventivamente autorizzati dal Presidente, o in sua
vece se delegati allo scopo, dal Segretario e dal Tesoriere.
Riunione in video conferenza
Laddove per qualsiasi motivo la modalità in presenza non fosse organizzabile o fosse logisticamente difficoltosa, oppure per motivi di tempi o di frequenza degli incontri diventasse troppo onerosa, sono considerate valide a tutti gli effetti le riunioni gestite
con tecnologie a distanza, a due condizioni:
– l’accesso deve essere garantito a tutti i partecipanti
– gli strumenti scelti devono garantire la necessaria riservatezza delle conversazioni
È una modalità prevista per tutte le fattispecie di incontro degli Iscritti e/o degli Organi dell’Associazione con l’esclusione del Referendum.
Laddove vi siano costi per l’organizzazione della riunione (affitto sale, strumentazione…) questi vanno preventivamente autorizzati dal Presidente, o in sua
vece se delegati allo scopo, dal Segretario e dal Tesoriere.
Riunione convocata a distanza
Deve essere convocata dal Consiglio Direttivo ed è chiamata a deliberare su questioni generali riguardanti l’associazione stessa.
La convocazione è effettuata con raccomandata o PEC ed è validamente costituita quando almeno il 50% degli Iscritti con diritto di voto ha manifestato una qualunque espressione di voto.
Nella convocazione deve essere inclusa una spiegazione il più possibile esaustiva delle questioni su cui si è chiamati a deliberare, e la richiesta di delibera deve essere formulata in modo tale che le uniche risposte possibili siano l’assenso o il rifiuto delle
proposte stesse. Le espressioni di voto devono essere indirizzate presso un soggetto terzo che sarà chiamato a garantire la validità dell’espressione di voto.
Questa modalità può essere utilizzata unicamente per il Referendum.
Riunione in forma mista presenza/video conferenza
Una riunione può essere anche organizzata parte in presenza parte in video conferenza. In questo caso deve rispettare i requisiti di entrambe le forme, od in caso
di contrapposizione il requisito più restrittivo.
Altre forme di riunione
È possibile adottare forme diverse di riunione, anche alla luce di nuove tecnologie che lo permettano in futuro, a condizione che rispettino tutti i vincoli e le garanzie di legittimità per le deliberazioni e le decisioni che le varie Assemblee e/o Organi dell’Associazione debbano prendere.


Modalità di votazione
Voto per alzata di mano (o per acclamazione)
Prevede che gli aventi diritto esprimano il loro voto in modo palese. La modalità è possibile solo nei seguenti casi:
– solo per riunioni in presenza o in video conferenza (NO per riunioni a distanza);
– sia richiesta da almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto;
– vale per qualunque delibera con l’esclusione delle elezioni degli Organi dell’Associazione diversi dai Responsabili di Zona.
La validità del voto è garantita a condizione che:
– il quorum necessario per la specifica riunione sia raggiunto così come definito nel presente statuto;
– tutti gli aventi diritto di voto presenti abbiano avuto la possibilità di esprimere il loro voto;
– venga redatto apposito verbale ufficiale della riunione che riporti al momento della votazione il numero dei votanti complessivo e il numero di voti a favore,
astenuti e contrari. In presenza di deleghe il voto del delegato va conteggiato doppio.
È facoltà di ogni votante chiedere che il proprio nome e il voto espresso siano messi a verbale.
Voto per scrutinio segreto
Prevede che ad ogni avente diritto di voto sia data una scheda (cartacea, elettronica o in altra forma) in cui possa esprimere il proprio voto in modo anonimo; la modalità di gestione dei voti deve:
– prevedere presidi atti a garantire che nessuno possa esprimere più voti di quelli a cui ha diritto
– garantire la verifica del raggiungimento del quorum necessario alla delibera in oggetto
– garantire la riservatezza del voto e la verificabilità della votazione in caso di contestazione.
La modalità è applicabile a qualsiasi tipo di assemblea (in presenza, video conferenza o a distanza).
Se la delibera è relativa all’elezione degli Organi dell’Associazione deve essere nominata come da statuto una Commissione per la verifica dei poteri dell’Assemblea e un comitato per lo scrutinio.
Se trattasi di Referendum deve essere individuato un soggetto terzo che sia garante di quanto garantisca la validità del voto.


A chi spetta la decisione sulla modalità di partecipazione e di voto
La decisione sulla modalità da adottare spetta:
– se si tratta di una Assemblea di Zona al Responsabile di Zona;
– se si tratta di una riunione di Giunta o del Consiglio Direttivo al Presidente;
– in tutti gli altri casi al Consiglio Direttivo.
La scelta sulla modalità di voto da adottare, salvo i casi in cui è immodificabile per statuto, è demandata:
– se si tratta di una Assemblea di Zona alla decisione a maggioranza semplice degli Iscritti con diritto di voto presenti;
– se si tratta di una riunione di Giunta o del Consiglio Direttivo alla decisione a maggioranza semplice degli aventi diritto di voto;
– se si tratta di una Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, alla decisione a maggioranza semplice degli aventi diritto di voto.
Entrambe le decisioni devono trovare riscontro in apposito verbale redatto e messo agli atti.

TITOLO IV

Altre norme di carattere generale

ART. 18 – SOSTITUZIONE E DECADENZA DEI COMPONENTI ELETTI
Si decade dalla carica di componente di Organo dell’Associazione per:
a) dimissioni;
b) perdita della qualifica di iscritto;
c) liberalizzazione del mandato;
d) assenza non giustificata a tre riunioni consecutive dell’Organo di appartenenza;
e) mancato rispetto non occasionale delle responsabilità operative connesse al ruolo rivestito. In questo ultimo caso la valutazione per la decadenza è presa dall’Organo di appartenenza (Giunta o Consiglio Direttivo) con voto a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto. L’esito deve risultare da apposito verbale.
La sostituzione dei componenti elettivi decaduti deve avvenire con le modalità precisate nel Regolamento dell’Associazione

ART. 19 – PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Il Patrimonio dell’Associazione è Amministrato dal Tesoriere secondo le norme contenute nel presente Statuto e l’Associazione ne ha la piena disponibilità.
Esso è costituito da:
• contributi associativi ordinari e straordinari degli aderenti all’Associazione;
• eventuali erogazioni straordinarie, lasciti a favore dell’Associazione;
• altre attività dell’Associazione;
• eventuali eccedenze attive delle gestioni.
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio sarà destinato secondo le deliberazioni che adotterà l’Assemblea, nel rispetto della normativa vigente
Le deliberazioni di cui al precedente comma non potranno essere adottate per Referendum e dovranno essere approvate da una Assemblea Straordinaria con una maggioranza pari ad almeno i 2/3 degli Iscritti con diritto di Voto presenti.

ART. 20 – RENDICONTO ANNUALE
II rendiconto annuale relativo all’esercizio sociale che coincide con l’anno solare, verrà redatto alla fine di ogni anno a cura degli Organi e con le modalità previste dal presente Statuto.
Il rendiconto annuale sarà firmato oltre che dal Presidente dell’Associazione anche dal Tesoriere e dai Revisori dei Conti, che vi accompagneranno una propria relazione e sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea.

ART. 21 – MODIFICHE STATUTARIE – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
L’unico Organo competente a decidere le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Associazione è l’Assemblea degli Iscritti convocata in seduta Straordinaria.
Nel caso l’Assemblea dovesse deliberare lo scioglimento dell’Associazione, dovrà contestualmente procedere alla nomina di due liquidatori da individuare con il supporto dell’Organismo Sindacale cui l’Associazione ha aderito e in ottemperanza alle disposizioni di legge al riguardo.
Le deliberazioni di cui al precedente comma non potranno essere adottate per Referendum e dovranno essere approvate da una Assemblea Straordinaria con una maggioranza pari ad almeno i 2/3 degli Iscritti con diritto di Voto presenti.

ART. 22 – DECORRENZA
II presente Statuto entra in vigore dal momento della sua definitiva approvazione da parte dell’Assemblea degli Iscritti.

ART. 23 – DISPOSIZIONI FINALI
Tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione che ne fa parte integrante, è soggetto alle norme di legge, agli usi e alle consuetudini se ed in quanto applicabili.
Il presente Statuto non può fissare norme contrastanti con quelle della Rappresentanza Sindacale cui l’Associazione ha aderito. Nel caso in cui ciò avvenga,
queste ultime si intenderanno sostituite di diritto alle norme del presente Statuto e prevarranno su di esse.

ART. 10 – GIUNTA ESECUTIVA
È il livello esecutivo delle decisioni dell’Assemblea degli Iscritti e del Consiglio Direttivo ed è composta dagli eletti dall’Assemblea degli Iscritti.
La Giunta Esecutiva resta in carica tre anni.
Al suo interno devono esserci un Presidente, un  Vicepresidente ed un Segretario.
Le delibere della Giunta Esecutiva sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.
Le riunioni sono valide con la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto, e sono effettuate in una delle modalità previste all’art. 17 – Modalità di partecipazione.
Non è ammesso il voto per delega.
Il Presidente ha facoltà di farsi coadiuvare da altri componenti della Giunta Esecutiva e di sostituire i componenti della Giunta esecutiva per:
• perdita della qualifica di iscritto;
• dimissioni dall’Organismo;
• sfiducia da parte del Consiglio Direttivo, votata maggioranza degli aventi diritto, di un componente la Giunta.
La Giunta Esecutiva è convocata dal Segretario, su indicazione del Presidente, ogni qual volta lo ritenga opportuno o quando almeno la metà più uno dei suoi componenti ne facciano motivata richiesta per iscritto al Presidente, con preavviso di otto giorni, che possono ridursi a quattro nei casi di urgenza.
La validità delle riunioni è subordinata alla presenza della maggioranza dei suoi componenti, tra questi inclusi sempre Presidente e/o Vice Presidente.
Di ogni riunione deve essere data informazione al Consiglio Direttivo.
Spetta alla Giunta Esecutiva:
a) coadiuvare il Presidente nell’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
b) adempiere tutte quelle funzioni che le sono demandate dal Consiglio Direttivo;
c) esercitare – nei casi di urgenza – i poteri del Consiglio Direttivo, con riserva di ratifica da parte di questo;
d) definire la suddivisione delle Zone Territoriali come previsto all’Art.11;
e) nominare la Commissione verifica poteri dell’Assemblea.
All’interno della Giunta Esecutiva il Presidente nomina, se lo ritiene opportuno e utile per i lavori, un Ufficio di Presidenza composto dallo stesso Presidente, dal Vice Presidente e da due componenti dell’Esecutivo scelti per competenza in ordine all’argomento di cui si deve trattare.
Le decisioni assunte dall’Ufficio di Presidenza debbono essere ratificate, pena decadenza, entro 30 giorni dalla loro assunzione, anche a mezzo convocazione a distanza e con le stesse modalità di cui al precedente articolo 7.

Commissioni tecniche
È facoltà della Giunta svolgere la propria attività anche con l’ausilio di commissioni tecniche e/o tematiche.
L’istituzione di una commissione e del relativo Responsabile va approvata dalla Giunta a maggioranza semplice.
Ogni commissione tecnica dovrà essere composta da membri competenti per i temi  trattati dalla commissione, e dovrà necessariamente contenere i seguenti membri:
– il Responsabile di commissione, che deve essere un membro della Giunta Esecutiva;
– almeno 2 membri stabili, di cui 1 appartenente al Direttivo per poter rappresentare meglio le istanze del territorio;
– 1 membro per ogni Zona territoriale, compatibilmente con le disponibilità della singola zona
– a scelta del Responsabile e se ritenuto necessario, uno o più membri temporanei dotati delle competenze necessarie per temi specifici trattati, scelti anche al di fuori degli Organi dell’Associazione.
La scelta dei membri stabili diversi dal Responsabile avviene con l’approvazione della
Giunta su segnalazione del Responsabile stesso. La scelta dei membri temporanei è facoltà del Responsabile.
È compito del Responsabile della Commissione provvedere
– alla raccolta delle problematiche da discutere in sede di commissione;
– alla gestione degli incontri tecnici con la Compagnia e/o con le controparti del caso, inclusa la definizione degli Ordini del giorno nel rispetto delle linee guida generali definite nel Direttivo;
– alla stesura dei verbali degli incontri;
– all’organizzazione del lavoro dei membri della Commissione;
– alla relazione nelle sedi opportune (Esecutivo, Direttivo, Assemblea) dei lavori di Commissione;

ART. 11 – ZONE TERRITORIALI
Le Zone Territoriali raggruppano le Agenzie secondo criteri di territorialità regionale.
Ogni Zona territoriale deve essere formata da un numero di Agenzie che garantisca una sufficiente rappresentatività ed un’adeguata organizzazione logistica; pertanto una Zona Territoriale non potrà contenere meno di 40 Iscritti e non più di 80, salvo
specifiche deroghe sul limite inferiore decise dalla Giunta Esecutiva per aree di particolare disagio logistico (es. Isole).
In nessun caso si potrà superare il limite massimo.
Ogni proposta di modifica delle Zone Territoriali va sottoposta ed approvata dalla Giunta Esecutiva. Alle Zone Territoriali spetta eleggere fra gli iscritti facenti parte della Zona territoriale il proprio Rappresentante, che farà parte del Consiglio Direttivo.
Tale elezione si deve svolgere in occasione di una Assemblea di Zona territoriale, convocata immediatamente prima o dopo l’Assemblea elettiva, e comunque non oltre 60 giorni dall’elezione del nuovo Presidente e della relativa Giunta Esecutiva.
L’Assemblea della Zona territoriale è composta da tutti gli Iscritti della Zona e vi partecipano tutti gli Iscritti con diritto di voto.
Ogni Iscritto con diritto di voto oltre al proprio voto può avere al massimo una eventuale delega di altro Iscritto con diritto di voto della stessa zona.
Le modalità di svolgimento e votazione sono determinate come indicato all’art.17 – Modalità di partecipazione; viene eletto Rappresentante l’Iscritto che otterrà il maggior numero di preferenze.
Si raccomanda che la Zona territoriale si riunisca, a cura del Rappresentante zonale, almeno 2 (due) volte l’anno in concomitanza con la convocazione del Consiglio Direttivo.

ART. 12 – RAPPRESENTANTI ZONALI
Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Sono componenti di diritto del Consiglio Direttivo e non possono nel contempo essere Componenti della Giunta Esecutiva. Qualora un Rappresentante di zona venga eletto in Giunta Esecutiva decade dalla carica zonale ed in tal caso si procede secondo quanto previsto dall’art. 18 – Sostituzione e Decadenza dei componenti eletti.
I Rappresentanti zonali:
a) riuniscono gli iscritti della propria Zona territoriale ogni qualvolta la situazione lo richieda o su invito del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno 1/3 dei componenti la zona stessa, secondo le modalità previste all’art. 17 – Modalità di partecipazione;
b) coordinano gli iscritti, informandoli sulle attività svolte dagli organi dell’Associazione, favorendo l’attuazione delle disposizioni deliberate dagli stessi;
c) riportano al Consiglio Direttivo ed alla Giunta Esecutiva le istanze e la volontà dei
propri iscritti e i problemi locali, proponendone le possibili soluzioni. In caso di cessazione dalla carica, la Zona territoriale dovrà riunirsi, a cura della Giunta Esecutiva, per una nuova riunione elettiva da svolgersi entro 30 giorni dalla cessazione e l’eletto rimarrà in carica per il periodo di mandato residuo.

ART. 13 – SEGRETARIATO
È nominato dal Presidente fra i componenti della Giunta Esecutiva.
Il Segretario può essere coadiuvato da un Ufficio di Segreteria: ne sovrintende l’attività e ne risponde alla Giunta Esecutiva. La nomina dei membri dell’Ufficio di
Segreteria deve essere approvata dalla Giunta su indicazione del Segretario con voto a maggioranza.
II Segretario, di persona o tramite l’Ufficio di segreteria:
a) cura la convocazione, la stesura e la conservazione dei verbali delle riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo curando la pubblicazione (anche sul sito web in area riservata, se esistente) di una sintesi delle sedute;
b) compila ed aggiorna l’elenco degli iscritti all’Associazione, ai quali provvede ad
inviare i documenti previsti dallo Statuto ed ogni altra comunicazione che dovesse essergli demandata dai competenti organi dell’Associazione;
c) conserva l’archivio dell’Associazione, della cui custodia è responsabile e che dovrà consegnare integralmente al suo successore;
d) gestisce le relazioni con sponsor, fornitori e terze parti con cui l’Associazione ha relazioni operative.
La carica di Segretario è incompatibile con quella di Tesoriere.

ART. 14 – TESORIERE
È eletto dal Consiglio Direttivo su indicazione del Presidente tra gli Iscritti con diritto di voto non eletti ad altre cariche.
Il Tesoriere per conto del Consiglio Direttivo, al quale risponde del proprio operato, ha la custodia del patrimonio e cura l’amministrazione dell’Associazione.
Inoltre:
a) redige il Bilancio Consuntivo annuale da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo, previo controllo dei revisori dei Conti e dovrà essere presentato almeno 15 giorni prima dell’approvazione e successivamente pubblicato sul sito;
b) predispone il Bilancio Preventivo annuale da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo;
c) propone al Consiglio Direttivo le eventuali variazioni dei contributi associativi. Entro il 30 Aprile di ogni anno il Tesoriere dovrà definire la stesura del Bilancio
Consuntivo e preventivo e, prima di presentarlo al Consiglio Direttivo, sottoporlo al Collegio dei Revisori dei Conti per la verifica delle scritture contabili. La carica di Tesoriere è incompatibile con quella di Segretario.

ART. 15 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è formato da TRE componenti. effettivi e DUE supplenti, eletti. dall’Assemblea.
La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con l’appartenenza. a qualsiasi altro Organo elettivo.
Il Collegio elegge tra i suoi componenti effettivi un Presidente ed un Vice Presidente.
È compito del Collegio dei Probiviri prendere in esame e giudicare questioni riguardanti:
a) la disciplina dell’Associazione;
b) la correttezza morale e professionale degli iscritti.
Rientra nel compito dei Probiviri decidere secondo equità, quali arbitri amichevoli,  sulle controversie insorte tra gli iscritti e tra questi e gli organi statutari.
II Collegio può agire di propria iniziativa o su motivata segnalazione. II Collegio dei Probiviri può applicare le seguenti sanzioni disciplinari:
a) richiamo scritto;
b) deplorazione;
c) sospensione temporanea dall’Associazione, da un minimo di 3 a un massimo 12 mesi;
d) espulsione dall’Associazione.
II Collegio entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso o dell’incarico, attua il procedimento della contestazione degli addebiti sentendo gli interessati; dopodiché
decide a maggioranza. I giudizi devono essere espressi in presenza di tutti i componenti effettivi.
I componenti supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di loro impedimento.
II Collegio ha l’obbligo di dare comunicazione scritta dei provvedimenti adottati agli interessati ed al Consiglio Direttivo.
Gli iscritti, potranno presentare ricorso scritto contro i provvedimenti verso di loro adottati dal Consiglio Direttivo, nel termine di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento; in tal caso il Consiglio Direttivo deciderà a maggioranza assoluta. L’eventuale ricorso sospende l’efficacia del provvedimento impugnato.

ART. 16 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da TRE componenti effettivi e DUE supplenti, eletti dall’Assemblea.
La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con l’appartenenza al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Probiviri.
Elegge tra i suoi componenti effettivi un Presidente  Spetta al Collegio:
a) verificare il Bilancio Consuntivo e preventivo annuale;
b) effettuare periodiche verifiche per accertare la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione;
c) verificare l’effettiva esistenza del saldo liquido di cassa nei depositi bancari;
d) verificare la consistenza patrimoniale dell’Associazione;
e) verificare la regolarità dei documenti giustificativi contabili;
f) redigere apposito verbale una volta all’anno delle verifiche e ispezioni contabili compiute, firmato dal Presidente; lo stesso viene distribuito durante l’Assemblea annuale degli iscritti.
Svolge tutte le altre funzioni, anche se non. espressamente menzionate, che nella prassi normale sono demandate ad organi del genere.

ART. 17 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le riunioni delle Assemblee e degli Organi dell’Associazione sono considerate valide se, oltre a rispettare le norme sulla validità della riunione a sensi del presente statuto, sono organizzate in modo da garantire la necessaria riservatezza ed il rispetto della segretezza del voto laddove sia richiesto.


Gestione degli incontri
Riunione in presenza
La riunione in presenza è sempre auspicata come prima opzione volendo favorire il più possibile il confronto e l’incontro degli Iscritti e dei membri degli Organi
dell’Associazione. È una modalità prevista per tutte le fattispecie di incontro degli Iscritti e/o degli Organi dell’Associazione con l’esclusione del Referendum. Laddove vi siano costi per l’organizzazione della riunione (affitto sale, strumentazione…) questi vanno preventivamente autorizzati dal Presidente, o in sua
vece se delegati allo scopo, dal Segretario e dal Tesoriere.
Riunione in video conferenza
Laddove per qualsiasi motivo la modalità in presenza non fosse organizzabile o fosse logisticamente difficoltosa, oppure per motivi di tempi o di frequenza degli incontri diventasse troppo onerosa, sono considerate valide a tutti gli effetti le riunioni gestite
con tecnologie a distanza, a due condizioni:
– l’accesso deve essere garantito a tutti i partecipanti
– gli strumenti scelti devono garantire la necessaria riservatezza delle conversazioni
È una modalità prevista per tutte le fattispecie di incontro degli Iscritti e/o degli Organi dell’Associazione con l’esclusione del Referendum.
Laddove vi siano costi per l’organizzazione della riunione (affitto sale, strumentazione…) questi vanno preventivamente autorizzati dal Presidente, o in sua
vece se delegati allo scopo, dal Segretario e dal Tesoriere.
Riunione convocata a distanza
Deve essere convocata dal Consiglio Direttivo ed è chiamata a deliberare su questioni generali riguardanti l’associazione stessa.
La convocazione è effettuata con raccomandata o PEC ed è validamente costituita quando almeno il 50% degli Iscritti con diritto di voto ha manifestato una qualunque espressione di voto.
Nella convocazione deve essere inclusa una spiegazione il più possibile esaustiva delle questioni su cui si è chiamati a deliberare, e la richiesta di delibera deve essere formulata in modo tale che le uniche risposte possibili siano l’assenso o il rifiuto delle
proposte stesse. Le espressioni di voto devono essere indirizzate presso un soggetto terzo che sarà chiamato a garantire la validità dell’espressione di voto.
Questa modalità può essere utilizzata unicamente per il Referendum.
Riunione in forma mista presenza/video conferenza
Una riunione può essere anche organizzata parte in presenza parte in video conferenza. In questo caso deve rispettare i requisiti di entrambe le forme, od in caso
di contrapposizione il requisito più restrittivo.
Altre forme di riunione
È possibile adottare forme diverse di riunione, anche alla luce di nuove tecnologie che lo permettano in futuro, a condizione che rispettino tutti i vincoli e le garanzie di legittimità per le deliberazioni e le decisioni che le varie Assemblee e/o Organi dell’Associazione debbano prendere.


Modalità di votazione
Voto per alzata di mano (o per acclamazione)
Prevede che gli aventi diritto esprimano il loro voto in modo palese. La modalità è possibile solo nei seguenti casi:
– solo per riunioni in presenza o in video conferenza (NO per riunioni a distanza);
– sia richiesta da almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto;
– vale per qualunque delibera con l’esclusione delle elezioni degli Organi dell’Associazione diversi dai Responsabili di Zona.
La validità del voto è garantita a condizione che:
– il quorum necessario per la specifica riunione sia raggiunto così come definito nel presente statuto;
– tutti gli aventi diritto di voto presenti abbiano avuto la possibilità di esprimere il loro voto;
– venga redatto apposito verbale ufficiale della riunione che riporti al momento della votazione il numero dei votanti complessivo e il numero di voti a favore,
astenuti e contrari. In presenza di deleghe il voto del delegato va conteggiato doppio.
È facoltà di ogni votante chiedere che il proprio nome e il voto espresso siano messi a verbale.
Voto per scrutinio segreto
Prevede che ad ogni avente diritto di voto sia data una scheda (cartacea, elettronica o in altra forma) in cui possa esprimere il proprio voto in modo anonimo; la modalità di gestione dei voti deve:
– prevedere presidi atti a garantire che nessuno possa esprimere più voti di quelli a cui ha diritto
– garantire la verifica del raggiungimento del quorum necessario alla delibera in oggetto
– garantire la riservatezza del voto e la verificabilità della votazione in caso di contestazione.
La modalità è applicabile a qualsiasi tipo di assemblea (in presenza, video conferenza o a distanza).
Se la delibera è relativa all’elezione degli Organi dell’Associazione deve essere nominata come da statuto una Commissione per la verifica dei poteri dell’Assemblea e un comitato per lo scrutinio.
Se trattasi di Referendum deve essere individuato un soggetto terzo che sia garante di quanto garantisca la validità del voto.


A chi spetta la decisione sulla modalità di partecipazione e di voto
La decisione sulla modalità da adottare spetta:
– se si tratta di una Assemblea di Zona al Responsabile di Zona;
– se si tratta di una riunione di Giunta o del Consiglio Direttivo al Presidente;
– in tutti gli altri casi al Consiglio Direttivo.
La scelta sulla modalità di voto da adottare, salvo i casi in cui è immodificabile per statuto, è demandata:
– se si tratta di una Assemblea di Zona alla decisione a maggioranza semplice degli Iscritti con diritto di voto presenti;
– se si tratta di una riunione di Giunta o del Consiglio Direttivo alla decisione a maggioranza semplice degli aventi diritto di voto;
– se si tratta di una Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, alla decisione a maggioranza semplice degli aventi diritto di voto.
Entrambe le decisioni devono trovare riscontro in apposito verbale redatto e messo agli atti.

TITOLO IV

Altre norme di carattere generale

ART. 18 – SOSTITUZIONE E DECADENZA DEI COMPONENTI ELETTI
Si decade dalla carica di componente di Organo dell’Associazione per:
a) dimissioni;
b) perdita della qualifica di iscritto;
c) liberalizzazione del mandato;
d) assenza non giustificata a tre riunioni consecutive dell’Organo di appartenenza;
e) mancato rispetto non occasionale delle responsabilità operative connesse al ruolo rivestito. In questo ultimo caso la valutazione per la decadenza è presa dall’Organo di appartenenza (Giunta o Consiglio Direttivo) con voto a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto. L’esito deve risultare da apposito verbale.
La sostituzione dei componenti elettivi decaduti deve avvenire con le modalità precisate nel Regolamento dell’Associazione

ART. 19 – PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Il Patrimonio dell’Associazione è Amministrato dal Tesoriere secondo le norme contenute nel presente Statuto e l’Associazione ne ha la piena disponibilità.
Esso è costituito da:
• contributi associativi ordinari e straordinari degli aderenti all’Associazione;
• eventuali erogazioni straordinarie, lasciti a favore dell’Associazione;
• altre attività dell’Associazione;
• eventuali eccedenze attive delle gestioni.
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio sarà destinato secondo le deliberazioni che adotterà l’Assemblea, nel rispetto della normativa vigente
Le deliberazioni di cui al precedente comma non potranno essere adottate per Referendum e dovranno essere approvate da una Assemblea Straordinaria con una maggioranza pari ad almeno i 2/3 degli Iscritti con diritto di Voto presenti.

ART. 20 – RENDICONTO ANNUALE
II rendiconto annuale relativo all’esercizio sociale che coincide con l’anno solare, verrà redatto alla fine di ogni anno a cura degli Organi e con le modalità previste dal presente Statuto.
Il rendiconto annuale sarà firmato oltre che dal Presidente dell’Associazione anche dal Tesoriere e dai Revisori dei Conti, che vi accompagneranno una propria relazione e sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea.

ART. 21 – MODIFICHE STATUTARIE – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
L’unico Organo competente a decidere le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Associazione è l’Assemblea degli Iscritti convocata in seduta Straordinaria.
Nel caso l’Assemblea dovesse deliberare lo scioglimento dell’Associazione, dovrà contestualmente procedere alla nomina di due liquidatori da individuare con il supporto dell’Organismo Sindacale cui l’Associazione ha aderito e in ottemperanza alle disposizioni di legge al riguardo.
Le deliberazioni di cui al precedente comma non potranno essere adottate per Referendum e dovranno essere approvate da una Assemblea Straordinaria con una maggioranza pari ad almeno i 2/3 degli Iscritti con diritto di Voto presenti.

ART. 22 – DECORRENZA
II presente Statuto entra in vigore dal momento della sua definitiva approvazione da parte dell’Assemblea degli Iscritti.

ART. 23 – DISPOSIZIONI FINALI
Tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione che ne fa parte integrante, è soggetto alle norme di legge, agli usi e alle consuetudini se ed in quanto applicabili.
Il presente Statuto non può fissare norme contrastanti con quelle della Rappresentanza Sindacale cui l’Associazione ha aderito. Nel caso in cui ciò avvenga,
queste ultime si intenderanno sostituite di diritto alle norme del presente Statuto e prevarranno su di esse.

ART. 9 – PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
II Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione per l’ordinaria e straordinaria amministrazione, di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare Legali e Consulenti, ed è eletto direttamente dall’Assemblea degli iscritti.
Dura in carica tre anni e non è rieleggibile per oltre due mandati consecutivi,  compreso quello di elezione.
Cura ed è responsabile dell’esecuzione delle deliberazioni della Giunta Esecutiva e del  Consiglio Direttivo.
Nomina e revoca – su propria indicazione ma con voto favorevole di almeno 2/3 della Giunta Esecutiva – i componenti, scelti fra gli iscritti, delle Commissioni tecniche ed i Rappresentanti presso Enti, Associazioni od altri Organismi presso i quali sia necessaria la presenza dell’Associazione, secondo le modalità precisate all’Art.10.
Nomina e revoca – su propria indicazione ma con voto favorevole di almeno 2/3 della Giunta Esecutiva – il Vice Presidente, scegliendolo tra i membri della Giunta Esecutiva.
In ogni caso di impedimento il Presidente è automaticamente sostituito dal Vice  Presidente, che ne assume tutte le prerogative ed attribuzioni.
In caso di cessazione della carica di Presidente, il Vice Presidente gli subentrerà sino alla convocazione dell’Assemblea elettiva.

ART. 10 – GIUNTA ESECUTIVA
È il livello esecutivo delle decisioni dell’Assemblea degli Iscritti e del Consiglio Direttivo ed è composta dagli eletti dall’Assemblea degli Iscritti.
La Giunta Esecutiva resta in carica tre anni.
Al suo interno devono esserci un Presidente, un  Vicepresidente ed un Segretario.
Le delibere della Giunta Esecutiva sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.
Le riunioni sono valide con la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto, e sono effettuate in una delle modalità previste all’art. 17 – Modalità di partecipazione.
Non è ammesso il voto per delega.
Il Presidente ha facoltà di farsi coadiuvare da altri componenti della Giunta Esecutiva e di sostituire i componenti della Giunta esecutiva per:
• perdita della qualifica di iscritto;
• dimissioni dall’Organismo;
• sfiducia da parte del Consiglio Direttivo, votata maggioranza degli aventi diritto, di un componente la Giunta.
La Giunta Esecutiva è convocata dal Segretario, su indicazione del Presidente, ogni qual volta lo ritenga opportuno o quando almeno la metà più uno dei suoi componenti ne facciano motivata richiesta per iscritto al Presidente, con preavviso di otto giorni, che possono ridursi a quattro nei casi di urgenza.
La validità delle riunioni è subordinata alla presenza della maggioranza dei suoi componenti, tra questi inclusi sempre Presidente e/o Vice Presidente.
Di ogni riunione deve essere data informazione al Consiglio Direttivo.
Spetta alla Giunta Esecutiva:
a) coadiuvare il Presidente nell’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
b) adempiere tutte quelle funzioni che le sono demandate dal Consiglio Direttivo;
c) esercitare – nei casi di urgenza – i poteri del Consiglio Direttivo, con riserva di ratifica da parte di questo;
d) definire la suddivisione delle Zone Territoriali come previsto all’Art.11;
e) nominare la Commissione verifica poteri dell’Assemblea.
All’interno della Giunta Esecutiva il Presidente nomina, se lo ritiene opportuno e utile per i lavori, un Ufficio di Presidenza composto dallo stesso Presidente, dal Vice Presidente e da due componenti dell’Esecutivo scelti per competenza in ordine all’argomento di cui si deve trattare.
Le decisioni assunte dall’Ufficio di Presidenza debbono essere ratificate, pena decadenza, entro 30 giorni dalla loro assunzione, anche a mezzo convocazione a distanza e con le stesse modalità di cui al precedente articolo 7.

Commissioni tecniche
È facoltà della Giunta svolgere la propria attività anche con l’ausilio di commissioni tecniche e/o tematiche.
L’istituzione di una commissione e del relativo Responsabile va approvata dalla Giunta a maggioranza semplice.
Ogni commissione tecnica dovrà essere composta da membri competenti per i temi  trattati dalla commissione, e dovrà necessariamente contenere i seguenti membri:
– il Responsabile di commissione, che deve essere un membro della Giunta Esecutiva;
– almeno 2 membri stabili, di cui 1 appartenente al Direttivo per poter rappresentare meglio le istanze del territorio;
– 1 membro per ogni Zona territoriale, compatibilmente con le disponibilità della singola zona
– a scelta del Responsabile e se ritenuto necessario, uno o più membri temporanei dotati delle competenze necessarie per temi specifici trattati, scelti anche al di fuori degli Organi dell’Associazione.
La scelta dei membri stabili diversi dal Responsabile avviene con l’approvazione della
Giunta su segnalazione del Responsabile stesso. La scelta dei membri temporanei è facoltà del Responsabile.
È compito del Responsabile della Commissione provvedere
– alla raccolta delle problematiche da discutere in sede di commissione;
– alla gestione degli incontri tecnici con la Compagnia e/o con le controparti del caso, inclusa la definizione degli Ordini del giorno nel rispetto delle linee guida generali definite nel Direttivo;
– alla stesura dei verbali degli incontri;
– all’organizzazione del lavoro dei membri della Commissione;
– alla relazione nelle sedi opportune (Esecutivo, Direttivo, Assemblea) dei lavori di Commissione;

ART. 11 – ZONE TERRITORIALI
Le Zone Territoriali raggruppano le Agenzie secondo criteri di territorialità regionale.
Ogni Zona territoriale deve essere formata da un numero di Agenzie che garantisca una sufficiente rappresentatività ed un’adeguata organizzazione logistica; pertanto una Zona Territoriale non potrà contenere meno di 40 Iscritti e non più di 80, salvo
specifiche deroghe sul limite inferiore decise dalla Giunta Esecutiva per aree di particolare disagio logistico (es. Isole).
In nessun caso si potrà superare il limite massimo.
Ogni proposta di modifica delle Zone Territoriali va sottoposta ed approvata dalla Giunta Esecutiva. Alle Zone Territoriali spetta eleggere fra gli iscritti facenti parte della Zona territoriale il proprio Rappresentante, che farà parte del Consiglio Direttivo.
Tale elezione si deve svolgere in occasione di una Assemblea di Zona territoriale, convocata immediatamente prima o dopo l’Assemblea elettiva, e comunque non oltre 60 giorni dall’elezione del nuovo Presidente e della relativa Giunta Esecutiva.
L’Assemblea della Zona territoriale è composta da tutti gli Iscritti della Zona e vi partecipano tutti gli Iscritti con diritto di voto.
Ogni Iscritto con diritto di voto oltre al proprio voto può avere al massimo una eventuale delega di altro Iscritto con diritto di voto della stessa zona.
Le modalità di svolgimento e votazione sono determinate come indicato all’art.17 – Modalità di partecipazione; viene eletto Rappresentante l’Iscritto che otterrà il maggior numero di preferenze.
Si raccomanda che la Zona territoriale si riunisca, a cura del Rappresentante zonale, almeno 2 (due) volte l’anno in concomitanza con la convocazione del Consiglio Direttivo.

ART. 12 – RAPPRESENTANTI ZONALI
Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Sono componenti di diritto del Consiglio Direttivo e non possono nel contempo essere Componenti della Giunta Esecutiva. Qualora un Rappresentante di zona venga eletto in Giunta Esecutiva decade dalla carica zonale ed in tal caso si procede secondo quanto previsto dall’art. 18 – Sostituzione e Decadenza dei componenti eletti.
I Rappresentanti zonali:
a) riuniscono gli iscritti della propria Zona territoriale ogni qualvolta la situazione lo richieda o su invito del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno 1/3 dei componenti la zona stessa, secondo le modalità previste all’art. 17 – Modalità di partecipazione;
b) coordinano gli iscritti, informandoli sulle attività svolte dagli organi dell’Associazione, favorendo l’attuazione delle disposizioni deliberate dagli stessi;
c) riportano al Consiglio Direttivo ed alla Giunta Esecutiva le istanze e la volontà dei
propri iscritti e i problemi locali, proponendone le possibili soluzioni. In caso di cessazione dalla carica, la Zona territoriale dovrà riunirsi, a cura della Giunta Esecutiva, per una nuova riunione elettiva da svolgersi entro 30 giorni dalla cessazione e l’eletto rimarrà in carica per il periodo di mandato residuo.

ART. 13 – SEGRETARIATO
È nominato dal Presidente fra i componenti della Giunta Esecutiva.
Il Segretario può essere coadiuvato da un Ufficio di Segreteria: ne sovrintende l’attività e ne risponde alla Giunta Esecutiva. La nomina dei membri dell’Ufficio di
Segreteria deve essere approvata dalla Giunta su indicazione del Segretario con voto a maggioranza.
II Segretario, di persona o tramite l’Ufficio di segreteria:
a) cura la convocazione, la stesura e la conservazione dei verbali delle riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo curando la pubblicazione (anche sul sito web in area riservata, se esistente) di una sintesi delle sedute;
b) compila ed aggiorna l’elenco degli iscritti all’Associazione, ai quali provvede ad
inviare i documenti previsti dallo Statuto ed ogni altra comunicazione che dovesse essergli demandata dai competenti organi dell’Associazione;
c) conserva l’archivio dell’Associazione, della cui custodia è responsabile e che dovrà consegnare integralmente al suo successore;
d) gestisce le relazioni con sponsor, fornitori e terze parti con cui l’Associazione ha relazioni operative.
La carica di Segretario è incompatibile con quella di Tesoriere.

ART. 14 – TESORIERE
È eletto dal Consiglio Direttivo su indicazione del Presidente tra gli Iscritti con diritto di voto non eletti ad altre cariche.
Il Tesoriere per conto del Consiglio Direttivo, al quale risponde del proprio operato, ha la custodia del patrimonio e cura l’amministrazione dell’Associazione.
Inoltre:
a) redige il Bilancio Consuntivo annuale da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo, previo controllo dei revisori dei Conti e dovrà essere presentato almeno 15 giorni prima dell’approvazione e successivamente pubblicato sul sito;
b) predispone il Bilancio Preventivo annuale da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo;
c) propone al Consiglio Direttivo le eventuali variazioni dei contributi associativi. Entro il 30 Aprile di ogni anno il Tesoriere dovrà definire la stesura del Bilancio
Consuntivo e preventivo e, prima di presentarlo al Consiglio Direttivo, sottoporlo al Collegio dei Revisori dei Conti per la verifica delle scritture contabili. La carica di Tesoriere è incompatibile con quella di Segretario.

ART. 15 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è formato da TRE componenti. effettivi e DUE supplenti, eletti. dall’Assemblea.
La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con l’appartenenza. a qualsiasi altro Organo elettivo.
Il Collegio elegge tra i suoi componenti effettivi un Presidente ed un Vice Presidente.
È compito del Collegio dei Probiviri prendere in esame e giudicare questioni riguardanti:
a) la disciplina dell’Associazione;
b) la correttezza morale e professionale degli iscritti.
Rientra nel compito dei Probiviri decidere secondo equità, quali arbitri amichevoli,  sulle controversie insorte tra gli iscritti e tra questi e gli organi statutari.
II Collegio può agire di propria iniziativa o su motivata segnalazione. II Collegio dei Probiviri può applicare le seguenti sanzioni disciplinari:
a) richiamo scritto;
b) deplorazione;
c) sospensione temporanea dall’Associazione, da un minimo di 3 a un massimo 12 mesi;
d) espulsione dall’Associazione.
II Collegio entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso o dell’incarico, attua il procedimento della contestazione degli addebiti sentendo gli interessati; dopodiché
decide a maggioranza. I giudizi devono essere espressi in presenza di tutti i componenti effettivi.
I componenti supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di loro impedimento.
II Collegio ha l’obbligo di dare comunicazione scritta dei provvedimenti adottati agli interessati ed al Consiglio Direttivo.
Gli iscritti, potranno presentare ricorso scritto contro i provvedimenti verso di loro adottati dal Consiglio Direttivo, nel termine di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento; in tal caso il Consiglio Direttivo deciderà a maggioranza assoluta. L’eventuale ricorso sospende l’efficacia del provvedimento impugnato.

ART. 16 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da TRE componenti effettivi e DUE supplenti, eletti dall’Assemblea.
La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con l’appartenenza al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Probiviri.
Elegge tra i suoi componenti effettivi un Presidente  Spetta al Collegio:
a) verificare il Bilancio Consuntivo e preventivo annuale;
b) effettuare periodiche verifiche per accertare la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione;
c) verificare l’effettiva esistenza del saldo liquido di cassa nei depositi bancari;
d) verificare la consistenza patrimoniale dell’Associazione;
e) verificare la regolarità dei documenti giustificativi contabili;
f) redigere apposito verbale una volta all’anno delle verifiche e ispezioni contabili compiute, firmato dal Presidente; lo stesso viene distribuito durante l’Assemblea annuale degli iscritti.
Svolge tutte le altre funzioni, anche se non. espressamente menzionate, che nella prassi normale sono demandate ad organi del genere.

ART. 17 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le riunioni delle Assemblee e degli Organi dell’Associazione sono considerate valide se, oltre a rispettare le norme sulla validità della riunione a sensi del presente statuto, sono organizzate in modo da garantire la necessaria riservatezza ed il rispetto della segretezza del voto laddove sia richiesto.


Gestione degli incontri
Riunione in presenza
La riunione in presenza è sempre auspicata come prima opzione volendo favorire il più possibile il confronto e l’incontro degli Iscritti e dei membri degli Organi
dell’Associazione. È una modalità prevista per tutte le fattispecie di incontro degli Iscritti e/o degli Organi dell’Associazione con l’esclusione del Referendum. Laddove vi siano costi per l’organizzazione della riunione (affitto sale, strumentazione…) questi vanno preventivamente autorizzati dal Presidente, o in sua
vece se delegati allo scopo, dal Segretario e dal Tesoriere.
Riunione in video conferenza
Laddove per qualsiasi motivo la modalità in presenza non fosse organizzabile o fosse logisticamente difficoltosa, oppure per motivi di tempi o di frequenza degli incontri diventasse troppo onerosa, sono considerate valide a tutti gli effetti le riunioni gestite
con tecnologie a distanza, a due condizioni:
– l’accesso deve essere garantito a tutti i partecipanti
– gli strumenti scelti devono garantire la necessaria riservatezza delle conversazioni
È una modalità prevista per tutte le fattispecie di incontro degli Iscritti e/o degli Organi dell’Associazione con l’esclusione del Referendum.
Laddove vi siano costi per l’organizzazione della riunione (affitto sale, strumentazione…) questi vanno preventivamente autorizzati dal Presidente, o in sua
vece se delegati allo scopo, dal Segretario e dal Tesoriere.
Riunione convocata a distanza
Deve essere convocata dal Consiglio Direttivo ed è chiamata a deliberare su questioni generali riguardanti l’associazione stessa.
La convocazione è effettuata con raccomandata o PEC ed è validamente costituita quando almeno il 50% degli Iscritti con diritto di voto ha manifestato una qualunque espressione di voto.
Nella convocazione deve essere inclusa una spiegazione il più possibile esaustiva delle questioni su cui si è chiamati a deliberare, e la richiesta di delibera deve essere formulata in modo tale che le uniche risposte possibili siano l’assenso o il rifiuto delle
proposte stesse. Le espressioni di voto devono essere indirizzate presso un soggetto terzo che sarà chiamato a garantire la validità dell’espressione di voto.
Questa modalità può essere utilizzata unicamente per il Referendum.
Riunione in forma mista presenza/video conferenza
Una riunione può essere anche organizzata parte in presenza parte in video conferenza. In questo caso deve rispettare i requisiti di entrambe le forme, od in caso
di contrapposizione il requisito più restrittivo.
Altre forme di riunione
È possibile adottare forme diverse di riunione, anche alla luce di nuove tecnologie che lo permettano in futuro, a condizione che rispettino tutti i vincoli e le garanzie di legittimità per le deliberazioni e le decisioni che le varie Assemblee e/o Organi dell’Associazione debbano prendere.


Modalità di votazione
Voto per alzata di mano (o per acclamazione)
Prevede che gli aventi diritto esprimano il loro voto in modo palese. La modalità è possibile solo nei seguenti casi:
– solo per riunioni in presenza o in video conferenza (NO per riunioni a distanza);
– sia richiesta da almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto;
– vale per qualunque delibera con l’esclusione delle elezioni degli Organi dell’Associazione diversi dai Responsabili di Zona.
La validità del voto è garantita a condizione che:
– il quorum necessario per la specifica riunione sia raggiunto così come definito nel presente statuto;
– tutti gli aventi diritto di voto presenti abbiano avuto la possibilità di esprimere il loro voto;
– venga redatto apposito verbale ufficiale della riunione che riporti al momento della votazione il numero dei votanti complessivo e il numero di voti a favore,
astenuti e contrari. In presenza di deleghe il voto del delegato va conteggiato doppio.
È facoltà di ogni votante chiedere che il proprio nome e il voto espresso siano messi a verbale.
Voto per scrutinio segreto
Prevede che ad ogni avente diritto di voto sia data una scheda (cartacea, elettronica o in altra forma) in cui possa esprimere il proprio voto in modo anonimo; la modalità di gestione dei voti deve:
– prevedere presidi atti a garantire che nessuno possa esprimere più voti di quelli a cui ha diritto
– garantire la verifica del raggiungimento del quorum necessario alla delibera in oggetto
– garantire la riservatezza del voto e la verificabilità della votazione in caso di contestazione.
La modalità è applicabile a qualsiasi tipo di assemblea (in presenza, video conferenza o a distanza).
Se la delibera è relativa all’elezione degli Organi dell’Associazione deve essere nominata come da statuto una Commissione per la verifica dei poteri dell’Assemblea e un comitato per lo scrutinio.
Se trattasi di Referendum deve essere individuato un soggetto terzo che sia garante di quanto garantisca la validità del voto.


A chi spetta la decisione sulla modalità di partecipazione e di voto
La decisione sulla modalità da adottare spetta:
– se si tratta di una Assemblea di Zona al Responsabile di Zona;
– se si tratta di una riunione di Giunta o del Consiglio Direttivo al Presidente;
– in tutti gli altri casi al Consiglio Direttivo.
La scelta sulla modalità di voto da adottare, salvo i casi in cui è immodificabile per statuto, è demandata:
– se si tratta di una Assemblea di Zona alla decisione a maggioranza semplice degli Iscritti con diritto di voto presenti;
– se si tratta di una riunione di Giunta o del Consiglio Direttivo alla decisione a maggioranza semplice degli aventi diritto di voto;
– se si tratta di una Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, alla decisione a maggioranza semplice degli aventi diritto di voto.
Entrambe le decisioni devono trovare riscontro in apposito verbale redatto e messo agli atti.

TITOLO IV

Altre norme di carattere generale

ART. 18 – SOSTITUZIONE E DECADENZA DEI COMPONENTI ELETTI
Si decade dalla carica di componente di Organo dell’Associazione per:
a) dimissioni;
b) perdita della qualifica di iscritto;
c) liberalizzazione del mandato;
d) assenza non giustificata a tre riunioni consecutive dell’Organo di appartenenza;
e) mancato rispetto non occasionale delle responsabilità operative connesse al ruolo rivestito. In questo ultimo caso la valutazione per la decadenza è presa dall’Organo di appartenenza (Giunta o Consiglio Direttivo) con voto a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto. L’esito deve risultare da apposito verbale.
La sostituzione dei componenti elettivi decaduti deve avvenire con le modalità precisate nel Regolamento dell’Associazione

ART. 19 – PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Il Patrimonio dell’Associazione è Amministrato dal Tesoriere secondo le norme contenute nel presente Statuto e l’Associazione ne ha la piena disponibilità.
Esso è costituito da:
• contributi associativi ordinari e straordinari degli aderenti all’Associazione;
• eventuali erogazioni straordinarie, lasciti a favore dell’Associazione;
• altre attività dell’Associazione;
• eventuali eccedenze attive delle gestioni.
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio sarà destinato secondo le deliberazioni che adotterà l’Assemblea, nel rispetto della normativa vigente
Le deliberazioni di cui al precedente comma non potranno essere adottate per Referendum e dovranno essere approvate da una Assemblea Straordinaria con una maggioranza pari ad almeno i 2/3 degli Iscritti con diritto di Voto presenti.

ART. 20 – RENDICONTO ANNUALE
II rendiconto annuale relativo all’esercizio sociale che coincide con l’anno solare, verrà redatto alla fine di ogni anno a cura degli Organi e con le modalità previste dal presente Statuto.
Il rendiconto annuale sarà firmato oltre che dal Presidente dell’Associazione anche dal Tesoriere e dai Revisori dei Conti, che vi accompagneranno una propria relazione e sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea.

ART. 21 – MODIFICHE STATUTARIE – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
L’unico Organo competente a decidere le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Associazione è l’Assemblea degli Iscritti convocata in seduta Straordinaria.
Nel caso l’Assemblea dovesse deliberare lo scioglimento dell’Associazione, dovrà contestualmente procedere alla nomina di due liquidatori da individuare con il supporto dell’Organismo Sindacale cui l’Associazione ha aderito e in ottemperanza alle disposizioni di legge al riguardo.
Le deliberazioni di cui al precedente comma non potranno essere adottate per Referendum e dovranno essere approvate da una Assemblea Straordinaria con una maggioranza pari ad almeno i 2/3 degli Iscritti con diritto di Voto presenti.

ART. 22 – DECORRENZA
II presente Statuto entra in vigore dal momento della sua definitiva approvazione da parte dell’Assemblea degli Iscritti.

ART. 23 – DISPOSIZIONI FINALI
Tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione che ne fa parte integrante, è soggetto alle norme di legge, agli usi e alle consuetudini se ed in quanto applicabili.
Il presente Statuto non può fissare norme contrastanti con quelle della Rappresentanza Sindacale cui l’Associazione ha aderito. Nel caso in cui ciò avvenga,
queste ultime si intenderanno sostituite di diritto alle norme del presente Statuto e prevarranno su di esse.

ART. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO
È l’Organo che, seguendo gli indirizzi dell’Assemblea, sviluppa la politica deliberata concretizzandone le volontà espresse.
Il Consiglio Direttivo è composto da:
a) Il Presidente dell’Associazione;
b) la Giunta esecutiva;
c) tutti i Rappresentanti Zonali.
Tutte le decisioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice dei voti, eccetto quelle per le quali lo Statuto fissa percentuali diverse, e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Non è ammesso il voto per delega.
La sua convocazione è fatta a mezzo raccomandata o mezzo equivalente, da spedirsi non meno di otto giorni prima della riunione; nei casi di urgenza motivata i termini vengono dimezzati.
Il Consiglio Direttivo:
d) Può censurare l’operato del Presidente e della Giunta Esecutiva e per gravi e motivate ragioni può, con le modalità previste nello Statuto, indire un Assemblea Straordinaria per chiedere:
• la decadenza della Giunta Esecutiva;
• di procedere a nuove elezioni;
• lo scioglimento dell’Associazione;
• eventuali modifiche allo Statuto.
e) Determina le quote associative annue ordinarie e/o straordinarie.
f) Elegge il Tesoriere, scelto fra gli Iscritti all’Associazione. Il Tesoriere non può far parte di nessun altro Organo dell’Associazione. Può partecipare agli incontri del Direttivo o della Giunta dietro invito del Presidente ma non ha diritto di voto.
g) Approva entro il 30 aprile di ogni anno il Bilancio di gestione redatto dal Tesoriere, e controllato dal Collegio dei Revisori;
h) Approva il bilancio preventivo.
i) Si riunisce su iniziativa del Presidente e/o su richiesta di 1/3 dei suoi componenti e comunque obbligatoriamente almeno 2 (due) volte l’anno nelle forme previste all’articolo 17 – Modalità di partecipazione.
Il Consiglio Direttivo può deliberare su qualsiasi questione di interesse generale e/o particolare inerente all’Associazione, con l’esclusione delle competenze dell’Assemblea Straordinaria e delle modifiche al Regolamento, il tutto nei limiti del mandato Assembleare; può decidere di rimandare una questione alla decisione dell’Assemblea se lo ritiene opportuno.

ART. 9 – PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
II Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione per l’ordinaria e straordinaria amministrazione, di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare Legali e Consulenti, ed è eletto direttamente dall’Assemblea degli iscritti.
Dura in carica tre anni e non è rieleggibile per oltre due mandati consecutivi,  compreso quello di elezione.
Cura ed è responsabile dell’esecuzione delle deliberazioni della Giunta Esecutiva e del  Consiglio Direttivo.
Nomina e revoca – su propria indicazione ma con voto favorevole di almeno 2/3 della Giunta Esecutiva – i componenti, scelti fra gli iscritti, delle Commissioni tecniche ed i Rappresentanti presso Enti, Associazioni od altri Organismi presso i quali sia necessaria la presenza dell’Associazione, secondo le modalità precisate all’Art.10.
Nomina e revoca – su propria indicazione ma con voto favorevole di almeno 2/3 della Giunta Esecutiva – il Vice Presidente, scegliendolo tra i membri della Giunta Esecutiva.
In ogni caso di impedimento il Presidente è automaticamente sostituito dal Vice  Presidente, che ne assume tutte le prerogative ed attribuzioni.
In caso di cessazione della carica di Presidente, il Vice Presidente gli subentrerà sino alla convocazione dell’Assemblea elettiva.

ART. 10 – GIUNTA ESECUTIVA
È il livello esecutivo delle decisioni dell’Assemblea degli Iscritti e del Consiglio Direttivo ed è composta dagli eletti dall’Assemblea degli Iscritti.
La Giunta Esecutiva resta in carica tre anni.
Al suo interno devono esserci un Presidente, un  Vicepresidente ed un Segretario.
Le delibere della Giunta Esecutiva sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.
Le riunioni sono valide con la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto, e sono effettuate in una delle modalità previste all’art. 17 – Modalità di partecipazione.
Non è ammesso il voto per delega.
Il Presidente ha facoltà di farsi coadiuvare da altri componenti della Giunta Esecutiva e di sostituire i componenti della Giunta esecutiva per:
• perdita della qualifica di iscritto;
• dimissioni dall’Organismo;
• sfiducia da parte del Consiglio Direttivo, votata maggioranza degli aventi diritto, di un componente la Giunta.
La Giunta Esecutiva è convocata dal Segretario, su indicazione del Presidente, ogni qual volta lo ritenga opportuno o quando almeno la metà più uno dei suoi componenti ne facciano motivata richiesta per iscritto al Presidente, con preavviso di otto giorni, che possono ridursi a quattro nei casi di urgenza.
La validità delle riunioni è subordinata alla presenza della maggioranza dei suoi componenti, tra questi inclusi sempre Presidente e/o Vice Presidente.
Di ogni riunione deve essere data informazione al Consiglio Direttivo.
Spetta alla Giunta Esecutiva:
a) coadiuvare il Presidente nell’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
b) adempiere tutte quelle funzioni che le sono demandate dal Consiglio Direttivo;
c) esercitare – nei casi di urgenza – i poteri del Consiglio Direttivo, con riserva di ratifica da parte di questo;
d) definire la suddivisione delle Zone Territoriali come previsto all’Art.11;
e) nominare la Commissione verifica poteri dell’Assemblea.
All’interno della Giunta Esecutiva il Presidente nomina, se lo ritiene opportuno e utile per i lavori, un Ufficio di Presidenza composto dallo stesso Presidente, dal Vice Presidente e da due componenti dell’Esecutivo scelti per competenza in ordine all’argomento di cui si deve trattare.
Le decisioni assunte dall’Ufficio di Presidenza debbono essere ratificate, pena decadenza, entro 30 giorni dalla loro assunzione, anche a mezzo convocazione a distanza e con le stesse modalità di cui al precedente articolo 7.

Commissioni tecniche
È facoltà della Giunta svolgere la propria attività anche con l’ausilio di commissioni tecniche e/o tematiche.
L’istituzione di una commissione e del relativo Responsabile va approvata dalla Giunta a maggioranza semplice.
Ogni commissione tecnica dovrà essere composta da membri competenti per i temi  trattati dalla commissione, e dovrà necessariamente contenere i seguenti membri:
– il Responsabile di commissione, che deve essere un membro della Giunta Esecutiva;
– almeno 2 membri stabili, di cui 1 appartenente al Direttivo per poter rappresentare meglio le istanze del territorio;
– 1 membro per ogni Zona territoriale, compatibilmente con le disponibilità della singola zona
– a scelta del Responsabile e se ritenuto necessario, uno o più membri temporanei dotati delle competenze necessarie per temi specifici trattati, scelti anche al di fuori degli Organi dell’Associazione.
La scelta dei membri stabili diversi dal Responsabile avviene con l’approvazione della
Giunta su segnalazione del Responsabile stesso. La scelta dei membri temporanei è facoltà del Responsabile.
È compito del Responsabile della Commissione provvedere
– alla raccolta delle problematiche da discutere in sede di commissione;
– alla gestione degli incontri tecnici con la Compagnia e/o con le controparti del caso, inclusa la definizione degli Ordini del giorno nel rispetto delle linee guida generali definite nel Direttivo;
– alla stesura dei verbali degli incontri;
– all’organizzazione del lavoro dei membri della Commissione;
– alla relazione nelle sedi opportune (Esecutivo, Direttivo, Assemblea) dei lavori di Commissione;

ART. 11 – ZONE TERRITORIALI
Le Zone Territoriali raggruppano le Agenzie secondo criteri di territorialità regionale.
Ogni Zona territoriale deve essere formata da un numero di Agenzie che garantisca una sufficiente rappresentatività ed un’adeguata organizzazione logistica; pertanto una Zona Territoriale non potrà contenere meno di 40 Iscritti e non più di 80, salvo
specifiche deroghe sul limite inferiore decise dalla Giunta Esecutiva per aree di particolare disagio logistico (es. Isole).
In nessun caso si potrà superare il limite massimo.
Ogni proposta di modifica delle Zone Territoriali va sottoposta ed approvata dalla Giunta Esecutiva. Alle Zone Territoriali spetta eleggere fra gli iscritti facenti parte della Zona territoriale il proprio Rappresentante, che farà parte del Consiglio Direttivo.
Tale elezione si deve svolgere in occasione di una Assemblea di Zona territoriale, convocata immediatamente prima o dopo l’Assemblea elettiva, e comunque non oltre 60 giorni dall’elezione del nuovo Presidente e della relativa Giunta Esecutiva.
L’Assemblea della Zona territoriale è composta da tutti gli Iscritti della Zona e vi partecipano tutti gli Iscritti con diritto di voto.
Ogni Iscritto con diritto di voto oltre al proprio voto può avere al massimo una eventuale delega di altro Iscritto con diritto di voto della stessa zona.
Le modalità di svolgimento e votazione sono determinate come indicato all’art.17 – Modalità di partecipazione; viene eletto Rappresentante l’Iscritto che otterrà il maggior numero di preferenze.
Si raccomanda che la Zona territoriale si riunisca, a cura del Rappresentante zonale, almeno 2 (due) volte l’anno in concomitanza con la convocazione del Consiglio Direttivo.

ART. 12 – RAPPRESENTANTI ZONALI
Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Sono componenti di diritto del Consiglio Direttivo e non possono nel contempo essere Componenti della Giunta Esecutiva. Qualora un Rappresentante di zona venga eletto in Giunta Esecutiva decade dalla carica zonale ed in tal caso si procede secondo quanto previsto dall’art. 18 – Sostituzione e Decadenza dei componenti eletti.
I Rappresentanti zonali:
a) riuniscono gli iscritti della propria Zona territoriale ogni qualvolta la situazione lo richieda o su invito del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno 1/3 dei componenti la zona stessa, secondo le modalità previste all’art. 17 – Modalità di partecipazione;
b) coordinano gli iscritti, informandoli sulle attività svolte dagli organi dell’Associazione, favorendo l’attuazione delle disposizioni deliberate dagli stessi;
c) riportano al Consiglio Direttivo ed alla Giunta Esecutiva le istanze e la volontà dei
propri iscritti e i problemi locali, proponendone le possibili soluzioni. In caso di cessazione dalla carica, la Zona territoriale dovrà riunirsi, a cura della Giunta Esecutiva, per una nuova riunione elettiva da svolgersi entro 30 giorni dalla cessazione e l’eletto rimarrà in carica per il periodo di mandato residuo.

ART. 13 – SEGRETARIATO
È nominato dal Presidente fra i componenti della Giunta Esecutiva.
Il Segretario può essere coadiuvato da un Ufficio di Segreteria: ne sovrintende l’attività e ne risponde alla Giunta Esecutiva. La nomina dei membri dell’Ufficio di
Segreteria deve essere approvata dalla Giunta su indicazione del Segretario con voto a maggioranza.
II Segretario, di persona o tramite l’Ufficio di segreteria:
a) cura la convocazione, la stesura e la conservazione dei verbali delle riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo curando la pubblicazione (anche sul sito web in area riservata, se esistente) di una sintesi delle sedute;
b) compila ed aggiorna l’elenco degli iscritti all’Associazione, ai quali provvede ad
inviare i documenti previsti dallo Statuto ed ogni altra comunicazione che dovesse essergli demandata dai competenti organi dell’Associazione;
c) conserva l’archivio dell’Associazione, della cui custodia è responsabile e che dovrà consegnare integralmente al suo successore;
d) gestisce le relazioni con sponsor, fornitori e terze parti con cui l’Associazione ha relazioni operative.
La carica di Segretario è incompatibile con quella di Tesoriere.

ART. 14 – TESORIERE
È eletto dal Consiglio Direttivo su indicazione del Presidente tra gli Iscritti con diritto di voto non eletti ad altre cariche.
Il Tesoriere per conto del Consiglio Direttivo, al quale risponde del proprio operato, ha la custodia del patrimonio e cura l’amministrazione dell’Associazione.
Inoltre:
a) redige il Bilancio Consuntivo annuale da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo, previo controllo dei revisori dei Conti e dovrà essere presentato almeno 15 giorni prima dell’approvazione e successivamente pubblicato sul sito;
b) predispone il Bilancio Preventivo annuale da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo;
c) propone al Consiglio Direttivo le eventuali variazioni dei contributi associativi. Entro il 30 Aprile di ogni anno il Tesoriere dovrà definire la stesura del Bilancio
Consuntivo e preventivo e, prima di presentarlo al Consiglio Direttivo, sottoporlo al Collegio dei Revisori dei Conti per la verifica delle scritture contabili. La carica di Tesoriere è incompatibile con quella di Segretario.

ART. 15 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è formato da TRE componenti. effettivi e DUE supplenti, eletti. dall’Assemblea.
La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con l’appartenenza. a qualsiasi altro Organo elettivo.
Il Collegio elegge tra i suoi componenti effettivi un Presidente ed un Vice Presidente.
È compito del Collegio dei Probiviri prendere in esame e giudicare questioni riguardanti:
a) la disciplina dell’Associazione;
b) la correttezza morale e professionale degli iscritti.
Rientra nel compito dei Probiviri decidere secondo equità, quali arbitri amichevoli,  sulle controversie insorte tra gli iscritti e tra questi e gli organi statutari.
II Collegio può agire di propria iniziativa o su motivata segnalazione. II Collegio dei Probiviri può applicare le seguenti sanzioni disciplinari:
a) richiamo scritto;
b) deplorazione;
c) sospensione temporanea dall’Associazione, da un minimo di 3 a un massimo 12 mesi;
d) espulsione dall’Associazione.
II Collegio entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso o dell’incarico, attua il procedimento della contestazione degli addebiti sentendo gli interessati; dopodiché
decide a maggioranza. I giudizi devono essere espressi in presenza di tutti i componenti effettivi.
I componenti supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di loro impedimento.
II Collegio ha l’obbligo di dare comunicazione scritta dei provvedimenti adottati agli interessati ed al Consiglio Direttivo.
Gli iscritti, potranno presentare ricorso scritto contro i provvedimenti verso di loro adottati dal Consiglio Direttivo, nel termine di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento; in tal caso il Consiglio Direttivo deciderà a maggioranza assoluta. L’eventuale ricorso sospende l’efficacia del provvedimento impugnato.

ART. 16 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da TRE componenti effettivi e DUE supplenti, eletti dall’Assemblea.
La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con l’appartenenza al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Probiviri.
Elegge tra i suoi componenti effettivi un Presidente  Spetta al Collegio:
a) verificare il Bilancio Consuntivo e preventivo annuale;
b) effettuare periodiche verifiche per accertare la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione;
c) verificare l’effettiva esistenza del saldo liquido di cassa nei depositi bancari;
d) verificare la consistenza patrimoniale dell’Associazione;
e) verificare la regolarità dei documenti giustificativi contabili;
f) redigere apposito verbale una volta all’anno delle verifiche e ispezioni contabili compiute, firmato dal Presidente; lo stesso viene distribuito durante l’Assemblea annuale degli iscritti.
Svolge tutte le altre funzioni, anche se non. espressamente menzionate, che nella prassi normale sono demandate ad organi del genere.

ART. 17 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le riunioni delle Assemblee e degli Organi dell’Associazione sono considerate valide se, oltre a rispettare le norme sulla validità della riunione a sensi del presente statuto, sono organizzate in modo da garantire la necessaria riservatezza ed il rispetto della segretezza del voto laddove sia richiesto.


Gestione degli incontri
Riunione in presenza
La riunione in presenza è sempre auspicata come prima opzione volendo favorire il più possibile il confronto e l’incontro degli Iscritti e dei membri degli Organi
dell’Associazione. È una modalità prevista per tutte le fattispecie di incontro degli Iscritti e/o degli Organi dell’Associazione con l’esclusione del Referendum. Laddove vi siano costi per l’organizzazione della riunione (affitto sale, strumentazione…) questi vanno preventivamente autorizzati dal Presidente, o in sua
vece se delegati allo scopo, dal Segretario e dal Tesoriere.
Riunione in video conferenza
Laddove per qualsiasi motivo la modalità in presenza non fosse organizzabile o fosse logisticamente difficoltosa, oppure per motivi di tempi o di frequenza degli incontri diventasse troppo onerosa, sono considerate valide a tutti gli effetti le riunioni gestite
con tecnologie a distanza, a due condizioni:
– l’accesso deve essere garantito a tutti i partecipanti
– gli strumenti scelti devono garantire la necessaria riservatezza delle conversazioni
È una modalità prevista per tutte le fattispecie di incontro degli Iscritti e/o degli Organi dell’Associazione con l’esclusione del Referendum.
Laddove vi siano costi per l’organizzazione della riunione (affitto sale, strumentazione…) questi vanno preventivamente autorizzati dal Presidente, o in sua
vece se delegati allo scopo, dal Segretario e dal Tesoriere.
Riunione convocata a distanza
Deve essere convocata dal Consiglio Direttivo ed è chiamata a deliberare su questioni generali riguardanti l’associazione stessa.
La convocazione è effettuata con raccomandata o PEC ed è validamente costituita quando almeno il 50% degli Iscritti con diritto di voto ha manifestato una qualunque espressione di voto.
Nella convocazione deve essere inclusa una spiegazione il più possibile esaustiva delle questioni su cui si è chiamati a deliberare, e la richiesta di delibera deve essere formulata in modo tale che le uniche risposte possibili siano l’assenso o il rifiuto delle
proposte stesse. Le espressioni di voto devono essere indirizzate presso un soggetto terzo che sarà chiamato a garantire la validità dell’espressione di voto.
Questa modalità può essere utilizzata unicamente per il Referendum.
Riunione in forma mista presenza/video conferenza
Una riunione può essere anche organizzata parte in presenza parte in video conferenza. In questo caso deve rispettare i requisiti di entrambe le forme, od in caso
di contrapposizione il requisito più restrittivo.
Altre forme di riunione
È possibile adottare forme diverse di riunione, anche alla luce di nuove tecnologie che lo permettano in futuro, a condizione che rispettino tutti i vincoli e le garanzie di legittimità per le deliberazioni e le decisioni che le varie Assemblee e/o Organi dell’Associazione debbano prendere.


Modalità di votazione
Voto per alzata di mano (o per acclamazione)
Prevede che gli aventi diritto esprimano il loro voto in modo palese. La modalità è possibile solo nei seguenti casi:
– solo per riunioni in presenza o in video conferenza (NO per riunioni a distanza);
– sia richiesta da almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto;
– vale per qualunque delibera con l’esclusione delle elezioni degli Organi dell’Associazione diversi dai Responsabili di Zona.
La validità del voto è garantita a condizione che:
– il quorum necessario per la specifica riunione sia raggiunto così come definito nel presente statuto;
– tutti gli aventi diritto di voto presenti abbiano avuto la possibilità di esprimere il loro voto;
– venga redatto apposito verbale ufficiale della riunione che riporti al momento della votazione il numero dei votanti complessivo e il numero di voti a favore,
astenuti e contrari. In presenza di deleghe il voto del delegato va conteggiato doppio.
È facoltà di ogni votante chiedere che il proprio nome e il voto espresso siano messi a verbale.
Voto per scrutinio segreto
Prevede che ad ogni avente diritto di voto sia data una scheda (cartacea, elettronica o in altra forma) in cui possa esprimere il proprio voto in modo anonimo; la modalità di gestione dei voti deve:
– prevedere presidi atti a garantire che nessuno possa esprimere più voti di quelli a cui ha diritto
– garantire la verifica del raggiungimento del quorum necessario alla delibera in oggetto
– garantire la riservatezza del voto e la verificabilità della votazione in caso di contestazione.
La modalità è applicabile a qualsiasi tipo di assemblea (in presenza, video conferenza o a distanza).
Se la delibera è relativa all’elezione degli Organi dell’Associazione deve essere nominata come da statuto una Commissione per la verifica dei poteri dell’Assemblea e un comitato per lo scrutinio.
Se trattasi di Referendum deve essere individuato un soggetto terzo che sia garante di quanto garantisca la validità del voto.


A chi spetta la decisione sulla modalità di partecipazione e di voto
La decisione sulla modalità da adottare spetta:
– se si tratta di una Assemblea di Zona al Responsabile di Zona;
– se si tratta di una riunione di Giunta o del Consiglio Direttivo al Presidente;
– in tutti gli altri casi al Consiglio Direttivo.
La scelta sulla modalità di voto da adottare, salvo i casi in cui è immodificabile per statuto, è demandata:
– se si tratta di una Assemblea di Zona alla decisione a maggioranza semplice degli Iscritti con diritto di voto presenti;
– se si tratta di una riunione di Giunta o del Consiglio Direttivo alla decisione a maggioranza semplice degli aventi diritto di voto;
– se si tratta di una Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, alla decisione a maggioranza semplice degli aventi diritto di voto.
Entrambe le decisioni devono trovare riscontro in apposito verbale redatto e messo agli atti.

TITOLO IV

Altre norme di carattere generale

ART. 18 – SOSTITUZIONE E DECADENZA DEI COMPONENTI ELETTI
Si decade dalla carica di componente di Organo dell’Associazione per:
a) dimissioni;
b) perdita della qualifica di iscritto;
c) liberalizzazione del mandato;
d) assenza non giustificata a tre riunioni consecutive dell’Organo di appartenenza;
e) mancato rispetto non occasionale delle responsabilità operative connesse al ruolo rivestito. In questo ultimo caso la valutazione per la decadenza è presa dall’Organo di appartenenza (Giunta o Consiglio Direttivo) con voto a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto. L’esito deve risultare da apposito verbale.
La sostituzione dei componenti elettivi decaduti deve avvenire con le modalità precisate nel Regolamento dell’Associazione

ART. 19 – PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Il Patrimonio dell’Associazione è Amministrato dal Tesoriere secondo le norme contenute nel presente Statuto e l’Associazione ne ha la piena disponibilità.
Esso è costituito da:
• contributi associativi ordinari e straordinari degli aderenti all’Associazione;
• eventuali erogazioni straordinarie, lasciti a favore dell’Associazione;
• altre attività dell’Associazione;
• eventuali eccedenze attive delle gestioni.
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio sarà destinato secondo le deliberazioni che adotterà l’Assemblea, nel rispetto della normativa vigente
Le deliberazioni di cui al precedente comma non potranno essere adottate per Referendum e dovranno essere approvate da una Assemblea Straordinaria con una maggioranza pari ad almeno i 2/3 degli Iscritti con diritto di Voto presenti.

ART. 20 – RENDICONTO ANNUALE
II rendiconto annuale relativo all’esercizio sociale che coincide con l’anno solare, verrà redatto alla fine di ogni anno a cura degli Organi e con le modalità previste dal presente Statuto.
Il rendiconto annuale sarà firmato oltre che dal Presidente dell’Associazione anche dal Tesoriere e dai Revisori dei Conti, che vi accompagneranno una propria relazione e sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea.

ART. 21 – MODIFICHE STATUTARIE – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
L’unico Organo competente a decidere le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Associazione è l’Assemblea degli Iscritti convocata in seduta Straordinaria.
Nel caso l’Assemblea dovesse deliberare lo scioglimento dell’Associazione, dovrà contestualmente procedere alla nomina di due liquidatori da individuare con il supporto dell’Organismo Sindacale cui l’Associazione ha aderito e in ottemperanza alle disposizioni di legge al riguardo.
Le deliberazioni di cui al precedente comma non potranno essere adottate per Referendum e dovranno essere approvate da una Assemblea Straordinaria con una maggioranza pari ad almeno i 2/3 degli Iscritti con diritto di Voto presenti.

ART. 22 – DECORRENZA
II presente Statuto entra in vigore dal momento della sua definitiva approvazione da parte dell’Assemblea degli Iscritti.

ART. 23 – DISPOSIZIONI FINALI
Tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione che ne fa parte integrante, è soggetto alle norme di legge, agli usi e alle consuetudini se ed in quanto applicabili.
Il presente Statuto non può fissare norme contrastanti con quelle della Rappresentanza Sindacale cui l’Associazione ha aderito. Nel caso in cui ciò avvenga,
queste ultime si intenderanno sostituite di diritto alle norme del presente Statuto e prevarranno su di esse.

ART. 7 -ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI
L’Assemblea degli Iscritti esprime la volontà degli Iscritti e indica le linee generali della politica dell’Associazione.
È l’Organo supremo dell’Associazione ed è composto da tutti gli Iscritti in regola con il contributo associativo alla data di convocazione.
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo o dalla Giunta Esecutiva – che ne fissa la sede e la data – ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
Può parteciparvi ogni Iscritto con diritto di voto, che oltre al proprio può esprimere al massimo un secondo voto se munito di delega rilasciata da altro Iscritto con diritto di voto all’Associazione nei modi previsti.
Le modalità di svolgimento dell’Assemblea nelle sue varie forme sono indicate all’articolo 17 – Modalità di partecipazione.
L’Assemblea può avere forme diverse

ASSEMBLEA ORDINARIA
All’Assemblea, quando è convocata in via ordinaria, spetta sempre:
a) dibattere e deliberare le linee politiche generali che interessano l’Associazione;
b) nominare la Commissione per la stesura del documento finale;
c) dare mandato agli altri organi dell’Associazione di perseguire quanto deliberato.
Nel caso si tratti anche di un’Assemblea elettiva deve inoltre:
a) eleggere tra i partecipanti il Presidente dell’Assemblea, il Vice Presidente ed il Segretario (negli altri casi è gestita dagli omologhi ruoli dell’organo esecutivo in carica);
b) eleggere la Commissione di Scrutinio composta da:
• un Presidente;
• un Vice Presidente;
• un Segretario;
• tre Scrutatori;
c) procedere al rinnovo degli Organi dell’Associazione, eleggendo tra gli Iscritti, secondo le modalità previste dal presente Statuto e Regolamento:
• il Presidente
• i componenti della Giunta Esecutiva
• i componenti del Collegio dei Probiviri
• i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
Il Consiglio Direttivo ha comunque l’obbligo di convocare l’Assemblea ordinaria almeno una volta all’anno in una delle forme previste.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente un numero di Iscritti con diritto di voto pari ad almeno il 50% più uno degli Iscritti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.
L’Assemblea può deliberare su qualsiasi questione di interesse generale e/o particolare inerente all’Associazione, con l’esclusione delle competenze dell’Assemblea Straordinaria.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo in via straordinaria:
a) su richiesta scritta e motivata e contenente l’Ordine del Giorno da porre in discussione, di almeno 1/3 degli Iscritti con diritto di voto, in regola con il versamento delle quote associative;
b) per delibera del Consiglio Direttivo assunta, a maggioranza assoluta, che riguardi eventuali modifiche allo Statuto;
c) per delibera del Consiglio Direttivo, assunta con maggioranza di almeno i 2/3 dei componenti, riguardante specificatamente l’eventuale scioglimento dell’Associazione;
d) a seguito delle dimissioni o della decadenza del Presidente dell’Associazione;
e) su delibera del Consiglio Direttivo, a seguito di decadenza del Presidente dell’Associazione;
f) su delibera del Consiglio Direttivo, assunta con maggioranza di almeno i 2/3 dei
componenti, per chiedere la decadenza della Giunta Esecutiva e conseguentemente indire nuove elezioni; in questa fattispecie, la Giunta Esecutiva non ha diritto di voto e non concorre a determinare il quorum dei 2/3;
g) a seguito delle dimissioni congiunte di almeno i 2/3 dei componenti il Consiglio Direttivo.
L’Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita quando è presente un numero di Iscritti con diritto di voto pari ad almeno il 50% più uno degli Iscritti, in prima convocazione, e pari ad almeno 1/3 degli Iscritti in seconda convocazione.
L’Assemblea Straordinaria ha tutte le attribuzioni previste per quella Ordinaria, compreso il rinnovo di tutte le Cariche Sociali se previsto nell’ordine del giorno di convocazione, nel qual caso si dà l’inizio ad un nuovo mandato triennale.
L’Assemblea straordinaria è l’unica che può deliberare sulle modifiche allo Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.

REFERENDUM
Il Consiglio Direttivo può chiamare, per argomenti specifici, gli Iscritti con diritto di voto all’Associazione a pronunciarsi mediante Referendum a distanza, da svolgersi anche attraverso strumenti elettronici che dovranno però avere specifici requisiti.
Nel caso di Referendum dovranno essere adottate le più idonee misure affinché ogni Iscritto con diritto di voto riceva la relativa scheda e possa esprimere il proprio voto con garanzia di segretezza.
Il Referendum sarà valido e vincolante per gli Organi dell’Associazione solo se il numero dei voti pervenuti sarà almeno pari a 1/3 più uno degli Iscritti.
L’Assemblea convocata per Referendum non può essere chiamata a deliberare sul  rinnovo delle cariche né sulle casistiche di competenza dell’Assemblea Straordinaria.
In caso di referendum non sono ammesse deleghe. Le espressioni di voto debbono essere indirizzate presso un soggetto terzo che sarà chiamato a garantire la validità dell’espressione di voto. In alternativa è consentita l’adozione di strumenti elettronici che consentano la regolare esecuzione delle

ASSEMBLEA DI ZONA
Si tratta di una Assemblea degli Iscritti limitata agli appartenenti ad una stessa area territoriale, così come definita al successivo art. 11 – Zone Territoriali.
Ha unicamente funzione consultiva, e tra i compiti ha:
a) eleggere il proprio Rappresentante che entrerà a far parte di diritto del Consiglio Direttivo;
b) raccogliere le istanze del territorio da trasferire al Consiglio Direttivo;
c) trasferire al territorio le informazioni sui lavori delle Commissioni e del Consiglio Direttivo;
L’Assemblea di Zona è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Iscritti con diritto di voto presenti; l’unica limitazione è legata all’elezione del nuovo Rappresentante, per il quale serve la presenza di almeno 10 Iscritti con diritto di voto.

ART. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO
È l’Organo che, seguendo gli indirizzi dell’Assemblea, sviluppa la politica deliberata concretizzandone le volontà espresse.
Il Consiglio Direttivo è composto da:
a) Il Presidente dell’Associazione;
b) la Giunta esecutiva;
c) tutti i Rappresentanti Zonali.
Tutte le decisioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice dei voti, eccetto quelle per le quali lo Statuto fissa percentuali diverse, e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Non è ammesso il voto per delega.
La sua convocazione è fatta a mezzo raccomandata o mezzo equivalente, da spedirsi non meno di otto giorni prima della riunione; nei casi di urgenza motivata i termini vengono dimezzati.
Il Consiglio Direttivo:
d) Può censurare l’operato del Presidente e della Giunta Esecutiva e per gravi e motivate ragioni può, con le modalità previste nello Statuto, indire un Assemblea Straordinaria per chiedere:
• la decadenza della Giunta Esecutiva;
• di procedere a nuove elezioni;
• lo scioglimento dell’Associazione;
• eventuali modifiche allo Statuto.
e) Determina le quote associative annue ordinarie e/o straordinarie.
f) Elegge il Tesoriere, scelto fra gli Iscritti all’Associazione. Il Tesoriere non può far parte di nessun altro Organo dell’Associazione. Può partecipare agli incontri del Direttivo o della Giunta dietro invito del Presidente ma non ha diritto di voto.
g) Approva entro il 30 aprile di ogni anno il Bilancio di gestione redatto dal Tesoriere, e controllato dal Collegio dei Revisori;
h) Approva il bilancio preventivo.
i) Si riunisce su iniziativa del Presidente e/o su richiesta di 1/3 dei suoi componenti e comunque obbligatoriamente almeno 2 (due) volte l’anno nelle forme previste all’articolo 17 – Modalità di partecipazione.
Il Consiglio Direttivo può deliberare su qualsiasi questione di interesse generale e/o particolare inerente all’Associazione, con l’esclusione delle competenze dell’Assemblea Straordinaria e delle modifiche al Regolamento, il tutto nei limiti del mandato Assembleare; può decidere di rimandare una questione alla decisione dell’Assemblea se lo ritiene opportuno.

ART. 9 – PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
II Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione per l’ordinaria e straordinaria amministrazione, di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare Legali e Consulenti, ed è eletto direttamente dall’Assemblea degli iscritti.
Dura in carica tre anni e non è rieleggibile per oltre due mandati consecutivi,  compreso quello di elezione.
Cura ed è responsabile dell’esecuzione delle deliberazioni della Giunta Esecutiva e del  Consiglio Direttivo.
Nomina e revoca – su propria indicazione ma con voto favorevole di almeno 2/3 della Giunta Esecutiva – i componenti, scelti fra gli iscritti, delle Commissioni tecniche ed i Rappresentanti presso Enti, Associazioni od altri Organismi presso i quali sia necessaria la presenza dell’Associazione, secondo le modalità precisate all’Art.10.
Nomina e revoca – su propria indicazione ma con voto favorevole di almeno 2/3 della Giunta Esecutiva – il Vice Presidente, scegliendolo tra i membri della Giunta Esecutiva.
In ogni caso di impedimento il Presidente è automaticamente sostituito dal Vice  Presidente, che ne assume tutte le prerogative ed attribuzioni.
In caso di cessazione della carica di Presidente, il Vice Presidente gli subentrerà sino alla convocazione dell’Assemblea elettiva.

ART. 10 – GIUNTA ESECUTIVA
È il livello esecutivo delle decisioni dell’Assemblea degli Iscritti e del Consiglio Direttivo ed è composta dagli eletti dall’Assemblea degli Iscritti.
La Giunta Esecutiva resta in carica tre anni.
Al suo interno devono esserci un Presidente, un  Vicepresidente ed un Segretario.
Le delibere della Giunta Esecutiva sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.
Le riunioni sono valide con la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto, e sono effettuate in una delle modalità previste all’art. 17 – Modalità di partecipazione.
Non è ammesso il voto per delega.
Il Presidente ha facoltà di farsi coadiuvare da altri componenti della Giunta Esecutiva e di sostituire i componenti della Giunta esecutiva per:
• perdita della qualifica di iscritto;
• dimissioni dall’Organismo;
• sfiducia da parte del Consiglio Direttivo, votata maggioranza degli aventi diritto, di un componente la Giunta.
La Giunta Esecutiva è convocata dal Segretario, su indicazione del Presidente, ogni qual volta lo ritenga opportuno o quando almeno la metà più uno dei suoi componenti ne facciano motivata richiesta per iscritto al Presidente, con preavviso di otto giorni, che possono ridursi a quattro nei casi di urgenza.
La validità delle riunioni è subordinata alla presenza della maggioranza dei suoi componenti, tra questi inclusi sempre Presidente e/o Vice Presidente.
Di ogni riunione deve essere data informazione al Consiglio Direttivo.
Spetta alla Giunta Esecutiva:
a) coadiuvare il Presidente nell’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
b) adempiere tutte quelle funzioni che le sono demandate dal Consiglio Direttivo;
c) esercitare – nei casi di urgenza – i poteri del Consiglio Direttivo, con riserva di ratifica da parte di questo;
d) definire la suddivisione delle Zone Territoriali come previsto all’Art.11;
e) nominare la Commissione verifica poteri dell’Assemblea.
All’interno della Giunta Esecutiva il Presidente nomina, se lo ritiene opportuno e utile per i lavori, un Ufficio di Presidenza composto dallo stesso Presidente, dal Vice Presidente e da due componenti dell’Esecutivo scelti per competenza in ordine all’argomento di cui si deve trattare.
Le decisioni assunte dall’Ufficio di Presidenza debbono essere ratificate, pena decadenza, entro 30 giorni dalla loro assunzione, anche a mezzo convocazione a distanza e con le stesse modalità di cui al precedente articolo 7.

Commissioni tecniche
È facoltà della Giunta svolgere la propria attività anche con l’ausilio di commissioni tecniche e/o tematiche.
L’istituzione di una commissione e del relativo Responsabile va approvata dalla Giunta a maggioranza semplice.
Ogni commissione tecnica dovrà essere composta da membri competenti per i temi  trattati dalla commissione, e dovrà necessariamente contenere i seguenti membri:
– il Responsabile di commissione, che deve essere un membro della Giunta Esecutiva;
– almeno 2 membri stabili, di cui 1 appartenente al Direttivo per poter rappresentare meglio le istanze del territorio;
– 1 membro per ogni Zona territoriale, compatibilmente con le disponibilità della singola zona
– a scelta del Responsabile e se ritenuto necessario, uno o più membri temporanei dotati delle competenze necessarie per temi specifici trattati, scelti anche al di fuori degli Organi dell’Associazione.
La scelta dei membri stabili diversi dal Responsabile avviene con l’approvazione della
Giunta su segnalazione del Responsabile stesso. La scelta dei membri temporanei è facoltà del Responsabile.
È compito del Responsabile della Commissione provvedere
– alla raccolta delle problematiche da discutere in sede di commissione;
– alla gestione degli incontri tecnici con la Compagnia e/o con le controparti del caso, inclusa la definizione degli Ordini del giorno nel rispetto delle linee guida generali definite nel Direttivo;
– alla stesura dei verbali degli incontri;
– all’organizzazione del lavoro dei membri della Commissione;
– alla relazione nelle sedi opportune (Esecutivo, Direttivo, Assemblea) dei lavori di Commissione;

ART. 11 – ZONE TERRITORIALI
Le Zone Territoriali raggruppano le Agenzie secondo criteri di territorialità regionale.
Ogni Zona territoriale deve essere formata da un numero di Agenzie che garantisca una sufficiente rappresentatività ed un’adeguata organizzazione logistica; pertanto una Zona Territoriale non potrà contenere meno di 40 Iscritti e non più di 80, salvo
specifiche deroghe sul limite inferiore decise dalla Giunta Esecutiva per aree di particolare disagio logistico (es. Isole).
In nessun caso si potrà superare il limite massimo.
Ogni proposta di modifica delle Zone Territoriali va sottoposta ed approvata dalla Giunta Esecutiva. Alle Zone Territoriali spetta eleggere fra gli iscritti facenti parte della Zona territoriale il proprio Rappresentante, che farà parte del Consiglio Direttivo.
Tale elezione si deve svolgere in occasione di una Assemblea di Zona territoriale, convocata immediatamente prima o dopo l’Assemblea elettiva, e comunque non oltre 60 giorni dall’elezione del nuovo Presidente e della relativa Giunta Esecutiva.
L’Assemblea della Zona territoriale è composta da tutti gli Iscritti della Zona e vi partecipano tutti gli Iscritti con diritto di voto.
Ogni Iscritto con diritto di voto oltre al proprio voto può avere al massimo una eventuale delega di altro Iscritto con diritto di voto della stessa zona.
Le modalità di svolgimento e votazione sono determinate come indicato all’art.17 – Modalità di partecipazione; viene eletto Rappresentante l’Iscritto che otterrà il maggior numero di preferenze.
Si raccomanda che la Zona territoriale si riunisca, a cura del Rappresentante zonale, almeno 2 (due) volte l’anno in concomitanza con la convocazione del Consiglio Direttivo.

ART. 12 – RAPPRESENTANTI ZONALI
Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Sono componenti di diritto del Consiglio Direttivo e non possono nel contempo essere Componenti della Giunta Esecutiva. Qualora un Rappresentante di zona venga eletto in Giunta Esecutiva decade dalla carica zonale ed in tal caso si procede secondo quanto previsto dall’art. 18 – Sostituzione e Decadenza dei componenti eletti.
I Rappresentanti zonali:
a) riuniscono gli iscritti della propria Zona territoriale ogni qualvolta la situazione lo richieda o su invito del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno 1/3 dei componenti la zona stessa, secondo le modalità previste all’art. 17 – Modalità di partecipazione;
b) coordinano gli iscritti, informandoli sulle attività svolte dagli organi dell’Associazione, favorendo l’attuazione delle disposizioni deliberate dagli stessi;
c) riportano al Consiglio Direttivo ed alla Giunta Esecutiva le istanze e la volontà dei
propri iscritti e i problemi locali, proponendone le possibili soluzioni. In caso di cessazione dalla carica, la Zona territoriale dovrà riunirsi, a cura della Giunta Esecutiva, per una nuova riunione elettiva da svolgersi entro 30 giorni dalla cessazione e l’eletto rimarrà in carica per il periodo di mandato residuo.

ART. 13 – SEGRETARIATO
È nominato dal Presidente fra i componenti della Giunta Esecutiva.
Il Segretario può essere coadiuvato da un Ufficio di Segreteria: ne sovrintende l’attività e ne risponde alla Giunta Esecutiva. La nomina dei membri dell’Ufficio di
Segreteria deve essere approvata dalla Giunta su indicazione del Segretario con voto a maggioranza.
II Segretario, di persona o tramite l’Ufficio di segreteria:
a) cura la convocazione, la stesura e la conservazione dei verbali delle riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo curando la pubblicazione (anche sul sito web in area riservata, se esistente) di una sintesi delle sedute;
b) compila ed aggiorna l’elenco degli iscritti all’Associazione, ai quali provvede ad
inviare i documenti previsti dallo Statuto ed ogni altra comunicazione che dovesse essergli demandata dai competenti organi dell’Associazione;
c) conserva l’archivio dell’Associazione, della cui custodia è responsabile e che dovrà consegnare integralmente al suo successore;
d) gestisce le relazioni con sponsor, fornitori e terze parti con cui l’Associazione ha relazioni operative.
La carica di Segretario è incompatibile con quella di Tesoriere.

ART. 14 – TESORIERE
È eletto dal Consiglio Direttivo su indicazione del Presidente tra gli Iscritti con diritto di voto non eletti ad altre cariche.
Il Tesoriere per conto del Consiglio Direttivo, al quale risponde del proprio operato, ha la custodia del patrimonio e cura l’amministrazione dell’Associazione.
Inoltre:
a) redige il Bilancio Consuntivo annuale da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo, previo controllo dei revisori dei Conti e dovrà essere presentato almeno 15 giorni prima dell’approvazione e successivamente pubblicato sul sito;
b) predispone il Bilancio Preventivo annuale da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo;
c) propone al Consiglio Direttivo le eventuali variazioni dei contributi associativi. Entro il 30 Aprile di ogni anno il Tesoriere dovrà definire la stesura del Bilancio
Consuntivo e preventivo e, prima di presentarlo al Consiglio Direttivo, sottoporlo al Collegio dei Revisori dei Conti per la verifica delle scritture contabili. La carica di Tesoriere è incompatibile con quella di Segretario.

ART. 15 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è formato da TRE componenti. effettivi e DUE supplenti, eletti. dall’Assemblea.
La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con l’appartenenza. a qualsiasi altro Organo elettivo.
Il Collegio elegge tra i suoi componenti effettivi un Presidente ed un Vice Presidente.
È compito del Collegio dei Probiviri prendere in esame e giudicare questioni riguardanti:
a) la disciplina dell’Associazione;
b) la correttezza morale e professionale degli iscritti.
Rientra nel compito dei Probiviri decidere secondo equità, quali arbitri amichevoli,  sulle controversie insorte tra gli iscritti e tra questi e gli organi statutari.
II Collegio può agire di propria iniziativa o su motivata segnalazione. II Collegio dei Probiviri può applicare le seguenti sanzioni disciplinari:
a) richiamo scritto;
b) deplorazione;
c) sospensione temporanea dall’Associazione, da un minimo di 3 a un massimo 12 mesi;
d) espulsione dall’Associazione.
II Collegio entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso o dell’incarico, attua il procedimento della contestazione degli addebiti sentendo gli interessati; dopodiché
decide a maggioranza. I giudizi devono essere espressi in presenza di tutti i componenti effettivi.
I componenti supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di loro impedimento.
II Collegio ha l’obbligo di dare comunicazione scritta dei provvedimenti adottati agli interessati ed al Consiglio Direttivo.
Gli iscritti, potranno presentare ricorso scritto contro i provvedimenti verso di loro adottati dal Consiglio Direttivo, nel termine di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento; in tal caso il Consiglio Direttivo deciderà a maggioranza assoluta. L’eventuale ricorso sospende l’efficacia del provvedimento impugnato.

ART. 16 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da TRE componenti effettivi e DUE supplenti, eletti dall’Assemblea.
La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con l’appartenenza al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Probiviri.
Elegge tra i suoi componenti effettivi un Presidente  Spetta al Collegio:
a) verificare il Bilancio Consuntivo e preventivo annuale;
b) effettuare periodiche verifiche per accertare la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione;
c) verificare l’effettiva esistenza del saldo liquido di cassa nei depositi bancari;
d) verificare la consistenza patrimoniale dell’Associazione;
e) verificare la regolarità dei documenti giustificativi contabili;
f) redigere apposito verbale una volta all’anno delle verifiche e ispezioni contabili compiute, firmato dal Presidente; lo stesso viene distribuito durante l’Assemblea annuale degli iscritti.
Svolge tutte le altre funzioni, anche se non. espressamente menzionate, che nella prassi normale sono demandate ad organi del genere.

ART. 17 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le riunioni delle Assemblee e degli Organi dell’Associazione sono considerate valide se, oltre a rispettare le norme sulla validità della riunione a sensi del presente statuto, sono organizzate in modo da garantire la necessaria riservatezza ed il rispetto della segretezza del voto laddove sia richiesto.


Gestione degli incontri
Riunione in presenza
La riunione in presenza è sempre auspicata come prima opzione volendo favorire il più possibile il confronto e l’incontro degli Iscritti e dei membri degli Organi
dell’Associazione. È una modalità prevista per tutte le fattispecie di incontro degli Iscritti e/o degli Organi dell’Associazione con l’esclusione del Referendum. Laddove vi siano costi per l’organizzazione della riunione (affitto sale, strumentazione…) questi vanno preventivamente autorizzati dal Presidente, o in sua
vece se delegati allo scopo, dal Segretario e dal Tesoriere.
Riunione in video conferenza
Laddove per qualsiasi motivo la modalità in presenza non fosse organizzabile o fosse logisticamente difficoltosa, oppure per motivi di tempi o di frequenza degli incontri diventasse troppo onerosa, sono considerate valide a tutti gli effetti le riunioni gestite
con tecnologie a distanza, a due condizioni:
– l’accesso deve essere garantito a tutti i partecipanti
– gli strumenti scelti devono garantire la necessaria riservatezza delle conversazioni
È una modalità prevista per tutte le fattispecie di incontro degli Iscritti e/o degli Organi dell’Associazione con l’esclusione del Referendum.
Laddove vi siano costi per l’organizzazione della riunione (affitto sale, strumentazione…) questi vanno preventivamente autorizzati dal Presidente, o in sua
vece se delegati allo scopo, dal Segretario e dal Tesoriere.
Riunione convocata a distanza
Deve essere convocata dal Consiglio Direttivo ed è chiamata a deliberare su questioni generali riguardanti l’associazione stessa.
La convocazione è effettuata con raccomandata o PEC ed è validamente costituita quando almeno il 50% degli Iscritti con diritto di voto ha manifestato una qualunque espressione di voto.
Nella convocazione deve essere inclusa una spiegazione il più possibile esaustiva delle questioni su cui si è chiamati a deliberare, e la richiesta di delibera deve essere formulata in modo tale che le uniche risposte possibili siano l’assenso o il rifiuto delle
proposte stesse. Le espressioni di voto devono essere indirizzate presso un soggetto terzo che sarà chiamato a garantire la validità dell’espressione di voto.
Questa modalità può essere utilizzata unicamente per il Referendum.
Riunione in forma mista presenza/video conferenza
Una riunione può essere anche organizzata parte in presenza parte in video conferenza. In questo caso deve rispettare i requisiti di entrambe le forme, od in caso
di contrapposizione il requisito più restrittivo.
Altre forme di riunione
È possibile adottare forme diverse di riunione, anche alla luce di nuove tecnologie che lo permettano in futuro, a condizione che rispettino tutti i vincoli e le garanzie di legittimità per le deliberazioni e le decisioni che le varie Assemblee e/o Organi dell’Associazione debbano prendere.


Modalità di votazione
Voto per alzata di mano (o per acclamazione)
Prevede che gli aventi diritto esprimano il loro voto in modo palese. La modalità è possibile solo nei seguenti casi:
– solo per riunioni in presenza o in video conferenza (NO per riunioni a distanza);
– sia richiesta da almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto;
– vale per qualunque delibera con l’esclusione delle elezioni degli Organi dell’Associazione diversi dai Responsabili di Zona.
La validità del voto è garantita a condizione che:
– il quorum necessario per la specifica riunione sia raggiunto così come definito nel presente statuto;
– tutti gli aventi diritto di voto presenti abbiano avuto la possibilità di esprimere il loro voto;
– venga redatto apposito verbale ufficiale della riunione che riporti al momento della votazione il numero dei votanti complessivo e il numero di voti a favore,
astenuti e contrari. In presenza di deleghe il voto del delegato va conteggiato doppio.
È facoltà di ogni votante chiedere che il proprio nome e il voto espresso siano messi a verbale.
Voto per scrutinio segreto
Prevede che ad ogni avente diritto di voto sia data una scheda (cartacea, elettronica o in altra forma) in cui possa esprimere il proprio voto in modo anonimo; la modalità di gestione dei voti deve:
– prevedere presidi atti a garantire che nessuno possa esprimere più voti di quelli a cui ha diritto
– garantire la verifica del raggiungimento del quorum necessario alla delibera in oggetto
– garantire la riservatezza del voto e la verificabilità della votazione in caso di contestazione.
La modalità è applicabile a qualsiasi tipo di assemblea (in presenza, video conferenza o a distanza).
Se la delibera è relativa all’elezione degli Organi dell’Associazione deve essere nominata come da statuto una Commissione per la verifica dei poteri dell’Assemblea e un comitato per lo scrutinio.
Se trattasi di Referendum deve essere individuato un soggetto terzo che sia garante di quanto garantisca la validità del voto.


A chi spetta la decisione sulla modalità di partecipazione e di voto
La decisione sulla modalità da adottare spetta:
– se si tratta di una Assemblea di Zona al Responsabile di Zona;
– se si tratta di una riunione di Giunta o del Consiglio Direttivo al Presidente;
– in tutti gli altri casi al Consiglio Direttivo.
La scelta sulla modalità di voto da adottare, salvo i casi in cui è immodificabile per statuto, è demandata:
– se si tratta di una Assemblea di Zona alla decisione a maggioranza semplice degli Iscritti con diritto di voto presenti;
– se si tratta di una riunione di Giunta o del Consiglio Direttivo alla decisione a maggioranza semplice degli aventi diritto di voto;
– se si tratta di una Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, alla decisione a maggioranza semplice degli aventi diritto di voto.
Entrambe le decisioni devono trovare riscontro in apposito verbale redatto e messo agli atti.

TITOLO IV

Altre norme di carattere generale

ART. 18 – SOSTITUZIONE E DECADENZA DEI COMPONENTI ELETTI
Si decade dalla carica di componente di Organo dell’Associazione per:
a) dimissioni;
b) perdita della qualifica di iscritto;
c) liberalizzazione del mandato;
d) assenza non giustificata a tre riunioni consecutive dell’Organo di appartenenza;
e) mancato rispetto non occasionale delle responsabilità operative connesse al ruolo rivestito. In questo ultimo caso la valutazione per la decadenza è presa dall’Organo di appartenenza (Giunta o Consiglio Direttivo) con voto a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto. L’esito deve risultare da apposito verbale.
La sostituzione dei componenti elettivi decaduti deve avvenire con le modalità precisate nel Regolamento dell’Associazione

ART. 19 – PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Il Patrimonio dell’Associazione è Amministrato dal Tesoriere secondo le norme contenute nel presente Statuto e l’Associazione ne ha la piena disponibilità.
Esso è costituito da:
• contributi associativi ordinari e straordinari degli aderenti all’Associazione;
• eventuali erogazioni straordinarie, lasciti a favore dell’Associazione;
• altre attività dell’Associazione;
• eventuali eccedenze attive delle gestioni.
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio sarà destinato secondo le deliberazioni che adotterà l’Assemblea, nel rispetto della normativa vigente
Le deliberazioni di cui al precedente comma non potranno essere adottate per Referendum e dovranno essere approvate da una Assemblea Straordinaria con una maggioranza pari ad almeno i 2/3 degli Iscritti con diritto di Voto presenti.

ART. 20 – RENDICONTO ANNUALE
II rendiconto annuale relativo all’esercizio sociale che coincide con l’anno solare, verrà redatto alla fine di ogni anno a cura degli Organi e con le modalità previste dal presente Statuto.
Il rendiconto annuale sarà firmato oltre che dal Presidente dell’Associazione anche dal Tesoriere e dai Revisori dei Conti, che vi accompagneranno una propria relazione e sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea.

ART. 21 – MODIFICHE STATUTARIE – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
L’unico Organo competente a decidere le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Associazione è l’Assemblea degli Iscritti convocata in seduta Straordinaria.
Nel caso l’Assemblea dovesse deliberare lo scioglimento dell’Associazione, dovrà contestualmente procedere alla nomina di due liquidatori da individuare con il supporto dell’Organismo Sindacale cui l’Associazione ha aderito e in ottemperanza alle disposizioni di legge al riguardo.
Le deliberazioni di cui al precedente comma non potranno essere adottate per Referendum e dovranno essere approvate da una Assemblea Straordinaria con una maggioranza pari ad almeno i 2/3 degli Iscritti con diritto di Voto presenti.

ART. 22 – DECORRENZA
II presente Statuto entra in vigore dal momento della sua definitiva approvazione da parte dell’Assemblea degli Iscritti.

ART. 23 – DISPOSIZIONI FINALI
Tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione che ne fa parte integrante, è soggetto alle norme di legge, agli usi e alle consuetudini se ed in quanto applicabili.
Il presente Statuto non può fissare norme contrastanti con quelle della Rappresentanza Sindacale cui l’Associazione ha aderito. Nel caso in cui ciò avvenga,
queste ultime si intenderanno sostituite di diritto alle norme del presente Statuto e prevarranno su di esse.

Organi Istituzionali

ART. 6 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono Organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea degli Iscritti
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Presidente
d) La Giunta Esecutiva
e) Le Zone territoriali
f) I Rappresentanti zonali
g) Il Segretario
h) Il Tesoriere
i) Il Collegio dei Probiviri
j) Il Collegio dei Revisori dei Conti

ART. 7 -ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI
L’Assemblea degli Iscritti esprime la volontà degli Iscritti e indica le linee generali della politica dell’Associazione.
È l’Organo supremo dell’Associazione ed è composto da tutti gli Iscritti in regola con il contributo associativo alla data di convocazione.
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo o dalla Giunta Esecutiva – che ne fissa la sede e la data – ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
Può parteciparvi ogni Iscritto con diritto di voto, che oltre al proprio può esprimere al massimo un secondo voto se munito di delega rilasciata da altro Iscritto con diritto di voto all’Associazione nei modi previsti.
Le modalità di svolgimento dell’Assemblea nelle sue varie forme sono indicate all’articolo 17 – Modalità di partecipazione.
L’Assemblea può avere forme diverse

ASSEMBLEA ORDINARIA
All’Assemblea, quando è convocata in via ordinaria, spetta sempre:
a) dibattere e deliberare le linee politiche generali che interessano l’Associazione;
b) nominare la Commissione per la stesura del documento finale;
c) dare mandato agli altri organi dell’Associazione di perseguire quanto deliberato.
Nel caso si tratti anche di un’Assemblea elettiva deve inoltre:
a) eleggere tra i partecipanti il Presidente dell’Assemblea, il Vice Presidente ed il Segretario (negli altri casi è gestita dagli omologhi ruoli dell’organo esecutivo in carica);
b) eleggere la Commissione di Scrutinio composta da:
• un Presidente;
• un Vice Presidente;
• un Segretario;
• tre Scrutatori;
c) procedere al rinnovo degli Organi dell’Associazione, eleggendo tra gli Iscritti, secondo le modalità previste dal presente Statuto e Regolamento:
• il Presidente
• i componenti della Giunta Esecutiva
• i componenti del Collegio dei Probiviri
• i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
Il Consiglio Direttivo ha comunque l’obbligo di convocare l’Assemblea ordinaria almeno una volta all’anno in una delle forme previste.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente un numero di Iscritti con diritto di voto pari ad almeno il 50% più uno degli Iscritti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.
L’Assemblea può deliberare su qualsiasi questione di interesse generale e/o particolare inerente all’Associazione, con l’esclusione delle competenze dell’Assemblea Straordinaria.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo in via straordinaria:
a) su richiesta scritta e motivata e contenente l’Ordine del Giorno da porre in discussione, di almeno 1/3 degli Iscritti con diritto di voto, in regola con il versamento delle quote associative;
b) per delibera del Consiglio Direttivo assunta, a maggioranza assoluta, che riguardi eventuali modifiche allo Statuto;
c) per delibera del Consiglio Direttivo, assunta con maggioranza di almeno i 2/3 dei componenti, riguardante specificatamente l’eventuale scioglimento dell’Associazione;
d) a seguito delle dimissioni o della decadenza del Presidente dell’Associazione;
e) su delibera del Consiglio Direttivo, a seguito di decadenza del Presidente dell’Associazione;
f) su delibera del Consiglio Direttivo, assunta con maggioranza di almeno i 2/3 dei
componenti, per chiedere la decadenza della Giunta Esecutiva e conseguentemente indire nuove elezioni; in questa fattispecie, la Giunta Esecutiva non ha diritto di voto e non concorre a determinare il quorum dei 2/3;
g) a seguito delle dimissioni congiunte di almeno i 2/3 dei componenti il Consiglio Direttivo.
L’Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita quando è presente un numero di Iscritti con diritto di voto pari ad almeno il 50% più uno degli Iscritti, in prima convocazione, e pari ad almeno 1/3 degli Iscritti in seconda convocazione.
L’Assemblea Straordinaria ha tutte le attribuzioni previste per quella Ordinaria, compreso il rinnovo di tutte le Cariche Sociali se previsto nell’ordine del giorno di convocazione, nel qual caso si dà l’inizio ad un nuovo mandato triennale.
L’Assemblea straordinaria è l’unica che può deliberare sulle modifiche allo Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.

REFERENDUM
Il Consiglio Direttivo può chiamare, per argomenti specifici, gli Iscritti con diritto di voto all’Associazione a pronunciarsi mediante Referendum a distanza, da svolgersi anche attraverso strumenti elettronici che dovranno però avere specifici requisiti.
Nel caso di Referendum dovranno essere adottate le più idonee misure affinché ogni Iscritto con diritto di voto riceva la relativa scheda e possa esprimere il proprio voto con garanzia di segretezza.
Il Referendum sarà valido e vincolante per gli Organi dell’Associazione solo se il numero dei voti pervenuti sarà almeno pari a 1/3 più uno degli Iscritti.
L’Assemblea convocata per Referendum non può essere chiamata a deliberare sul  rinnovo delle cariche né sulle casistiche di competenza dell’Assemblea Straordinaria.
In caso di referendum non sono ammesse deleghe. Le espressioni di voto debbono essere indirizzate presso un soggetto terzo che sarà chiamato a garantire la validità dell’espressione di voto. In alternativa è consentita l’adozione di strumenti elettronici che consentano la regolare esecuzione delle

ASSEMBLEA DI ZONA
Si tratta di una Assemblea degli Iscritti limitata agli appartenenti ad una stessa area territoriale, così come definita al successivo art. 11 – Zone Territoriali.
Ha unicamente funzione consultiva, e tra i compiti ha:
a) eleggere il proprio Rappresentante che entrerà a far parte di diritto del Consiglio Direttivo;
b) raccogliere le istanze del territorio da trasferire al Consiglio Direttivo;
c) trasferire al territorio le informazioni sui lavori delle Commissioni e del Consiglio Direttivo;
L’Assemblea di Zona è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Iscritti con diritto di voto presenti; l’unica limitazione è legata all’elezione del nuovo Rappresentante, per il quale serve la presenza di almeno 10 Iscritti con diritto di voto.

ART. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO
È l’Organo che, seguendo gli indirizzi dell’Assemblea, sviluppa la politica deliberata concretizzandone le volontà espresse.
Il Consiglio Direttivo è composto da:
a) Il Presidente dell’Associazione;
b) la Giunta esecutiva;
c) tutti i Rappresentanti Zonali.
Tutte le decisioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice dei voti, eccetto quelle per le quali lo Statuto fissa percentuali diverse, e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Non è ammesso il voto per delega.
La sua convocazione è fatta a mezzo raccomandata o mezzo equivalente, da spedirsi non meno di otto giorni prima della riunione; nei casi di urgenza motivata i termini vengono dimezzati.
Il Consiglio Direttivo:
d) Può censurare l’operato del Presidente e della Giunta Esecutiva e per gravi e motivate ragioni può, con le modalità previste nello Statuto, indire un Assemblea Straordinaria per chiedere:
• la decadenza della Giunta Esecutiva;
• di procedere a nuove elezioni;
• lo scioglimento dell’Associazione;
• eventuali modifiche allo Statuto.
e) Determina le quote associative annue ordinarie e/o straordinarie.
f) Elegge il Tesoriere, scelto fra gli Iscritti all’Associazione. Il Tesoriere non può far parte di nessun altro Organo dell’Associazione. Può partecipare agli incontri del Direttivo o della Giunta dietro invito del Presidente ma non ha diritto di voto.
g) Approva entro il 30 aprile di ogni anno il Bilancio di gestione redatto dal Tesoriere, e controllato dal Collegio dei Revisori;
h) Approva il bilancio preventivo.
i) Si riunisce su iniziativa del Presidente e/o su richiesta di 1/3 dei suoi componenti e comunque obbligatoriamente almeno 2 (due) volte l’anno nelle forme previste all’articolo 17 – Modalità di partecipazione.
Il Consiglio Direttivo può deliberare su qualsiasi questione di interesse generale e/o particolare inerente all’Associazione, con l’esclusione delle competenze dell’Assemblea Straordinaria e delle modifiche al Regolamento, il tutto nei limiti del mandato Assembleare; può decidere di rimandare una questione alla decisione dell’Assemblea se lo ritiene opportuno.

ART. 9 – PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
II Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione per l’ordinaria e straordinaria amministrazione, di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare Legali e Consulenti, ed è eletto direttamente dall’Assemblea degli iscritti.
Dura in carica tre anni e non è rieleggibile per oltre due mandati consecutivi,  compreso quello di elezione.
Cura ed è responsabile dell’esecuzione delle deliberazioni della Giunta Esecutiva e del  Consiglio Direttivo.
Nomina e revoca – su propria indicazione ma con voto favorevole di almeno 2/3 della Giunta Esecutiva – i componenti, scelti fra gli iscritti, delle Commissioni tecniche ed i Rappresentanti presso Enti, Associazioni od altri Organismi presso i quali sia necessaria la presenza dell’Associazione, secondo le modalità precisate all’Art.10.
Nomina e revoca – su propria indicazione ma con voto favorevole di almeno 2/3 della Giunta Esecutiva – il Vice Presidente, scegliendolo tra i membri della Giunta Esecutiva.
In ogni caso di impedimento il Presidente è automaticamente sostituito dal Vice  Presidente, che ne assume tutte le prerogative ed attribuzioni.
In caso di cessazione della carica di Presidente, il Vice Presidente gli subentrerà sino alla convocazione dell’Assemblea elettiva.

ART. 10 – GIUNTA ESECUTIVA
È il livello esecutivo delle decisioni dell’Assemblea degli Iscritti e del Consiglio Direttivo ed è composta dagli eletti dall’Assemblea degli Iscritti.
La Giunta Esecutiva resta in carica tre anni.
Al suo interno devono esserci un Presidente, un  Vicepresidente ed un Segretario.
Le delibere della Giunta Esecutiva sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.
Le riunioni sono valide con la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto, e sono effettuate in una delle modalità previste all’art. 17 – Modalità di partecipazione.
Non è ammesso il voto per delega.
Il Presidente ha facoltà di farsi coadiuvare da altri componenti della Giunta Esecutiva e di sostituire i componenti della Giunta esecutiva per:
• perdita della qualifica di iscritto;
• dimissioni dall’Organismo;
• sfiducia da parte del Consiglio Direttivo, votata maggioranza degli aventi diritto, di un componente la Giunta.
La Giunta Esecutiva è convocata dal Segretario, su indicazione del Presidente, ogni qual volta lo ritenga opportuno o quando almeno la metà più uno dei suoi componenti ne facciano motivata richiesta per iscritto al Presidente, con preavviso di otto giorni, che possono ridursi a quattro nei casi di urgenza.
La validità delle riunioni è subordinata alla presenza della maggioranza dei suoi componenti, tra questi inclusi sempre Presidente e/o Vice Presidente.
Di ogni riunione deve essere data informazione al Consiglio Direttivo.
Spetta alla Giunta Esecutiva:
a) coadiuvare il Presidente nell’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
b) adempiere tutte quelle funzioni che le sono demandate dal Consiglio Direttivo;
c) esercitare – nei casi di urgenza – i poteri del Consiglio Direttivo, con riserva di ratifica da parte di questo;
d) definire la suddivisione delle Zone Territoriali come previsto all’Art.11;
e) nominare la Commissione verifica poteri dell’Assemblea.
All’interno della Giunta Esecutiva il Presidente nomina, se lo ritiene opportuno e utile per i lavori, un Ufficio di Presidenza composto dallo stesso Presidente, dal Vice Presidente e da due componenti dell’Esecutivo scelti per competenza in ordine all’argomento di cui si deve trattare.
Le decisioni assunte dall’Ufficio di Presidenza debbono essere ratificate, pena decadenza, entro 30 giorni dalla loro assunzione, anche a mezzo convocazione a distanza e con le stesse modalità di cui al precedente articolo 7.

Commissioni tecniche
È facoltà della Giunta svolgere la propria attività anche con l’ausilio di commissioni tecniche e/o tematiche.
L’istituzione di una commissione e del relativo Responsabile va approvata dalla Giunta a maggioranza semplice.
Ogni commissione tecnica dovrà essere composta da membri competenti per i temi  trattati dalla commissione, e dovrà necessariamente contenere i seguenti membri:
– il Responsabile di commissione, che deve essere un membro della Giunta Esecutiva;
– almeno 2 membri stabili, di cui 1 appartenente al Direttivo per poter rappresentare meglio le istanze del territorio;
– 1 membro per ogni Zona territoriale, compatibilmente con le disponibilità della singola zona
– a scelta del Responsabile e se ritenuto necessario, uno o più membri temporanei dotati delle competenze necessarie per temi specifici trattati, scelti anche al di fuori degli Organi dell’Associazione.
La scelta dei membri stabili diversi dal Responsabile avviene con l’approvazione della
Giunta su segnalazione del Responsabile stesso. La scelta dei membri temporanei è facoltà del Responsabile.
È compito del Responsabile della Commissione provvedere
– alla raccolta delle problematiche da discutere in sede di commissione;
– alla gestione degli incontri tecnici con la Compagnia e/o con le controparti del caso, inclusa la definizione degli Ordini del giorno nel rispetto delle linee guida generali definite nel Direttivo;
– alla stesura dei verbali degli incontri;
– all’organizzazione del lavoro dei membri della Commissione;
– alla relazione nelle sedi opportune (Esecutivo, Direttivo, Assemblea) dei lavori di Commissione;

ART. 11 – ZONE TERRITORIALI
Le Zone Territoriali raggruppano le Agenzie secondo criteri di territorialità regionale.
Ogni Zona territoriale deve essere formata da un numero di Agenzie che garantisca una sufficiente rappresentatività ed un’adeguata organizzazione logistica; pertanto una Zona Territoriale non potrà contenere meno di 40 Iscritti e non più di 80, salvo
specifiche deroghe sul limite inferiore decise dalla Giunta Esecutiva per aree di particolare disagio logistico (es. Isole).
In nessun caso si potrà superare il limite massimo.
Ogni proposta di modifica delle Zone Territoriali va sottoposta ed approvata dalla Giunta Esecutiva. Alle Zone Territoriali spetta eleggere fra gli iscritti facenti parte della Zona territoriale il proprio Rappresentante, che farà parte del Consiglio Direttivo.
Tale elezione si deve svolgere in occasione di una Assemblea di Zona territoriale, convocata immediatamente prima o dopo l’Assemblea elettiva, e comunque non oltre 60 giorni dall’elezione del nuovo Presidente e della relativa Giunta Esecutiva.
L’Assemblea della Zona territoriale è composta da tutti gli Iscritti della Zona e vi partecipano tutti gli Iscritti con diritto di voto.
Ogni Iscritto con diritto di voto oltre al proprio voto può avere al massimo una eventuale delega di altro Iscritto con diritto di voto della stessa zona.
Le modalità di svolgimento e votazione sono determinate come indicato all’art.17 – Modalità di partecipazione; viene eletto Rappresentante l’Iscritto che otterrà il maggior numero di preferenze.
Si raccomanda che la Zona territoriale si riunisca, a cura del Rappresentante zonale, almeno 2 (due) volte l’anno in concomitanza con la convocazione del Consiglio Direttivo.

ART. 12 – RAPPRESENTANTI ZONALI
Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Sono componenti di diritto del Consiglio Direttivo e non possono nel contempo essere Componenti della Giunta Esecutiva. Qualora un Rappresentante di zona venga eletto in Giunta Esecutiva decade dalla carica zonale ed in tal caso si procede secondo quanto previsto dall’art. 18 – Sostituzione e Decadenza dei componenti eletti.
I Rappresentanti zonali:
a) riuniscono gli iscritti della propria Zona territoriale ogni qualvolta la situazione lo richieda o su invito del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno 1/3 dei componenti la zona stessa, secondo le modalità previste all’art. 17 – Modalità di partecipazione;
b) coordinano gli iscritti, informandoli sulle attività svolte dagli organi dell’Associazione, favorendo l’attuazione delle disposizioni deliberate dagli stessi;
c) riportano al Consiglio Direttivo ed alla Giunta Esecutiva le istanze e la volontà dei
propri iscritti e i problemi locali, proponendone le possibili soluzioni. In caso di cessazione dalla carica, la Zona territoriale dovrà riunirsi, a cura della Giunta Esecutiva, per una nuova riunione elettiva da svolgersi entro 30 giorni dalla cessazione e l’eletto rimarrà in carica per il periodo di mandato residuo.

ART. 13 – SEGRETARIATO
È nominato dal Presidente fra i componenti della Giunta Esecutiva.
Il Segretario può essere coadiuvato da un Ufficio di Segreteria: ne sovrintende l’attività e ne risponde alla Giunta Esecutiva. La nomina dei membri dell’Ufficio di
Segreteria deve essere approvata dalla Giunta su indicazione del Segretario con voto a maggioranza.
II Segretario, di persona o tramite l’Ufficio di segreteria:
a) cura la convocazione, la stesura e la conservazione dei verbali delle riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo curando la pubblicazione (anche sul sito web in area riservata, se esistente) di una sintesi delle sedute;
b) compila ed aggiorna l’elenco degli iscritti all’Associazione, ai quali provvede ad
inviare i documenti previsti dallo Statuto ed ogni altra comunicazione che dovesse essergli demandata dai competenti organi dell’Associazione;
c) conserva l’archivio dell’Associazione, della cui custodia è responsabile e che dovrà consegnare integralmente al suo successore;
d) gestisce le relazioni con sponsor, fornitori e terze parti con cui l’Associazione ha relazioni operative.
La carica di Segretario è incompatibile con quella di Tesoriere.

ART. 14 – TESORIERE
È eletto dal Consiglio Direttivo su indicazione del Presidente tra gli Iscritti con diritto di voto non eletti ad altre cariche.
Il Tesoriere per conto del Consiglio Direttivo, al quale risponde del proprio operato, ha la custodia del patrimonio e cura l’amministrazione dell’Associazione.
Inoltre:
a) redige il Bilancio Consuntivo annuale da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo, previo controllo dei revisori dei Conti e dovrà essere presentato almeno 15 giorni prima dell’approvazione e successivamente pubblicato sul sito;
b) predispone il Bilancio Preventivo annuale da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo;
c) propone al Consiglio Direttivo le eventuali variazioni dei contributi associativi. Entro il 30 Aprile di ogni anno il Tesoriere dovrà definire la stesura del Bilancio
Consuntivo e preventivo e, prima di presentarlo al Consiglio Direttivo, sottoporlo al Collegio dei Revisori dei Conti per la verifica delle scritture contabili. La carica di Tesoriere è incompatibile con quella di Segretario.

ART. 15 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è formato da TRE componenti. effettivi e DUE supplenti, eletti. dall’Assemblea.
La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con l’appartenenza. a qualsiasi altro Organo elettivo.
Il Collegio elegge tra i suoi componenti effettivi un Presidente ed un Vice Presidente.
È compito del Collegio dei Probiviri prendere in esame e giudicare questioni riguardanti:
a) la disciplina dell’Associazione;
b) la correttezza morale e professionale degli iscritti.
Rientra nel compito dei Probiviri decidere secondo equità, quali arbitri amichevoli,  sulle controversie insorte tra gli iscritti e tra questi e gli organi statutari.
II Collegio può agire di propria iniziativa o su motivata segnalazione. II Collegio dei Probiviri può applicare le seguenti sanzioni disciplinari:
a) richiamo scritto;
b) deplorazione;
c) sospensione temporanea dall’Associazione, da un minimo di 3 a un massimo 12 mesi;
d) espulsione dall’Associazione.
II Collegio entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso o dell’incarico, attua il procedimento della contestazione degli addebiti sentendo gli interessati; dopodiché
decide a maggioranza. I giudizi devono essere espressi in presenza di tutti i componenti effettivi.
I componenti supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di loro impedimento.
II Collegio ha l’obbligo di dare comunicazione scritta dei provvedimenti adottati agli interessati ed al Consiglio Direttivo.
Gli iscritti, potranno presentare ricorso scritto contro i provvedimenti verso di loro adottati dal Consiglio Direttivo, nel termine di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento; in tal caso il Consiglio Direttivo deciderà a maggioranza assoluta. L’eventuale ricorso sospende l’efficacia del provvedimento impugnato.

ART. 16 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da TRE componenti effettivi e DUE supplenti, eletti dall’Assemblea.
La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con l’appartenenza al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Probiviri.
Elegge tra i suoi componenti effettivi un Presidente  Spetta al Collegio:
a) verificare il Bilancio Consuntivo e preventivo annuale;
b) effettuare periodiche verifiche per accertare la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione;
c) verificare l’effettiva esistenza del saldo liquido di cassa nei depositi bancari;
d) verificare la consistenza patrimoniale dell’Associazione;
e) verificare la regolarità dei documenti giustificativi contabili;
f) redigere apposito verbale una volta all’anno delle verifiche e ispezioni contabili compiute, firmato dal Presidente; lo stesso viene distribuito durante l’Assemblea annuale degli iscritti.
Svolge tutte le altre funzioni, anche se non. espressamente menzionate, che nella prassi normale sono demandate ad organi del genere.

ART. 17 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le riunioni delle Assemblee e degli Organi dell’Associazione sono considerate valide se, oltre a rispettare le norme sulla validità della riunione a sensi del presente statuto, sono organizzate in modo da garantire la necessaria riservatezza ed il rispetto della segretezza del voto laddove sia richiesto.


Gestione degli incontri
Riunione in presenza
La riunione in presenza è sempre auspicata come prima opzione volendo favorire il più possibile il confronto e l’incontro degli Iscritti e dei membri degli Organi
dell’Associazione. È una modalità prevista per tutte le fattispecie di incontro degli Iscritti e/o degli Organi dell’Associazione con l’esclusione del Referendum. Laddove vi siano costi per l’organizzazione della riunione (affitto sale, strumentazione…) questi vanno preventivamente autorizzati dal Presidente, o in sua
vece se delegati allo scopo, dal Segretario e dal Tesoriere.
Riunione in video conferenza
Laddove per qualsiasi motivo la modalità in presenza non fosse organizzabile o fosse logisticamente difficoltosa, oppure per motivi di tempi o di frequenza degli incontri diventasse troppo onerosa, sono considerate valide a tutti gli effetti le riunioni gestite
con tecnologie a distanza, a due condizioni:
– l’accesso deve essere garantito a tutti i partecipanti
– gli strumenti scelti devono garantire la necessaria riservatezza delle conversazioni
È una modalità prevista per tutte le fattispecie di incontro degli Iscritti e/o degli Organi dell’Associazione con l’esclusione del Referendum.
Laddove vi siano costi per l’organizzazione della riunione (affitto sale, strumentazione…) questi vanno preventivamente autorizzati dal Presidente, o in sua
vece se delegati allo scopo, dal Segretario e dal Tesoriere.
Riunione convocata a distanza
Deve essere convocata dal Consiglio Direttivo ed è chiamata a deliberare su questioni generali riguardanti l’associazione stessa.
La convocazione è effettuata con raccomandata o PEC ed è validamente costituita quando almeno il 50% degli Iscritti con diritto di voto ha manifestato una qualunque espressione di voto.
Nella convocazione deve essere inclusa una spiegazione il più possibile esaustiva delle questioni su cui si è chiamati a deliberare, e la richiesta di delibera deve essere formulata in modo tale che le uniche risposte possibili siano l’assenso o il rifiuto delle
proposte stesse. Le espressioni di voto devono essere indirizzate presso un soggetto terzo che sarà chiamato a garantire la validità dell’espressione di voto.
Questa modalità può essere utilizzata unicamente per il Referendum.
Riunione in forma mista presenza/video conferenza
Una riunione può essere anche organizzata parte in presenza parte in video conferenza. In questo caso deve rispettare i requisiti di entrambe le forme, od in caso
di contrapposizione il requisito più restrittivo.
Altre forme di riunione
È possibile adottare forme diverse di riunione, anche alla luce di nuove tecnologie che lo permettano in futuro, a condizione che rispettino tutti i vincoli e le garanzie di legittimità per le deliberazioni e le decisioni che le varie Assemblee e/o Organi dell’Associazione debbano prendere.


Modalità di votazione
Voto per alzata di mano (o per acclamazione)
Prevede che gli aventi diritto esprimano il loro voto in modo palese. La modalità è possibile solo nei seguenti casi:
– solo per riunioni in presenza o in video conferenza (NO per riunioni a distanza);
– sia richiesta da almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto;
– vale per qualunque delibera con l’esclusione delle elezioni degli Organi dell’Associazione diversi dai Responsabili di Zona.
La validità del voto è garantita a condizione che:
– il quorum necessario per la specifica riunione sia raggiunto così come definito nel presente statuto;
– tutti gli aventi diritto di voto presenti abbiano avuto la possibilità di esprimere il loro voto;
– venga redatto apposito verbale ufficiale della riunione che riporti al momento della votazione il numero dei votanti complessivo e il numero di voti a favore,
astenuti e contrari. In presenza di deleghe il voto del delegato va conteggiato doppio.
È facoltà di ogni votante chiedere che il proprio nome e il voto espresso siano messi a verbale.
Voto per scrutinio segreto
Prevede che ad ogni avente diritto di voto sia data una scheda (cartacea, elettronica o in altra forma) in cui possa esprimere il proprio voto in modo anonimo; la modalità di gestione dei voti deve:
– prevedere presidi atti a garantire che nessuno possa esprimere più voti di quelli a cui ha diritto
– garantire la verifica del raggiungimento del quorum necessario alla delibera in oggetto
– garantire la riservatezza del voto e la verificabilità della votazione in caso di contestazione.
La modalità è applicabile a qualsiasi tipo di assemblea (in presenza, video conferenza o a distanza).
Se la delibera è relativa all’elezione degli Organi dell’Associazione deve essere nominata come da statuto una Commissione per la verifica dei poteri dell’Assemblea e un comitato per lo scrutinio.
Se trattasi di Referendum deve essere individuato un soggetto terzo che sia garante di quanto garantisca la validità del voto.


A chi spetta la decisione sulla modalità di partecipazione e di voto
La decisione sulla modalità da adottare spetta:
– se si tratta di una Assemblea di Zona al Responsabile di Zona;
– se si tratta di una riunione di Giunta o del Consiglio Direttivo al Presidente;
– in tutti gli altri casi al Consiglio Direttivo.
La scelta sulla modalità di voto da adottare, salvo i casi in cui è immodificabile per statuto, è demandata:
– se si tratta di una Assemblea di Zona alla decisione a maggioranza semplice degli Iscritti con diritto di voto presenti;
– se si tratta di una riunione di Giunta o del Consiglio Direttivo alla decisione a maggioranza semplice degli aventi diritto di voto;
– se si tratta di una Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, alla decisione a maggioranza semplice degli aventi diritto di voto.
Entrambe le decisioni devono trovare riscontro in apposito verbale redatto e messo agli atti.

TITOLO IV

Altre norme di carattere generale

ART. 18 – SOSTITUZIONE E DECADENZA DEI COMPONENTI ELETTI
Si decade dalla carica di componente di Organo dell’Associazione per:
a) dimissioni;
b) perdita della qualifica di iscritto;
c) liberalizzazione del mandato;
d) assenza non giustificata a tre riunioni consecutive dell’Organo di appartenenza;
e) mancato rispetto non occasionale delle responsabilità operative connesse al ruolo rivestito. In questo ultimo caso la valutazione per la decadenza è presa dall’Organo di appartenenza (Giunta o Consiglio Direttivo) con voto a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto. L’esito deve risultare da apposito verbale.
La sostituzione dei componenti elettivi decaduti deve avvenire con le modalità precisate nel Regolamento dell’Associazione

ART. 19 – PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Il Patrimonio dell’Associazione è Amministrato dal Tesoriere secondo le norme contenute nel presente Statuto e l’Associazione ne ha la piena disponibilità.
Esso è costituito da:
• contributi associativi ordinari e straordinari degli aderenti all’Associazione;
• eventuali erogazioni straordinarie, lasciti a favore dell’Associazione;
• altre attività dell’Associazione;
• eventuali eccedenze attive delle gestioni.
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio sarà destinato secondo le deliberazioni che adotterà l’Assemblea, nel rispetto della normativa vigente
Le deliberazioni di cui al precedente comma non potranno essere adottate per Referendum e dovranno essere approvate da una Assemblea Straordinaria con una maggioranza pari ad almeno i 2/3 degli Iscritti con diritto di Voto presenti.

ART. 20 – RENDICONTO ANNUALE
II rendiconto annuale relativo all’esercizio sociale che coincide con l’anno solare, verrà redatto alla fine di ogni anno a cura degli Organi e con le modalità previste dal presente Statuto.
Il rendiconto annuale sarà firmato oltre che dal Presidente dell’Associazione anche dal Tesoriere e dai Revisori dei Conti, che vi accompagneranno una propria relazione e sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea.

ART. 21 – MODIFICHE STATUTARIE – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
L’unico Organo competente a decidere le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Associazione è l’Assemblea degli Iscritti convocata in seduta Straordinaria.
Nel caso l’Assemblea dovesse deliberare lo scioglimento dell’Associazione, dovrà contestualmente procedere alla nomina di due liquidatori da individuare con il supporto dell’Organismo Sindacale cui l’Associazione ha aderito e in ottemperanza alle disposizioni di legge al riguardo.
Le deliberazioni di cui al precedente comma non potranno essere adottate per Referendum e dovranno essere approvate da una Assemblea Straordinaria con una maggioranza pari ad almeno i 2/3 degli Iscritti con diritto di Voto presenti.

ART. 22 – DECORRENZA
II presente Statuto entra in vigore dal momento della sua definitiva approvazione da parte dell’Assemblea degli Iscritti.

ART. 23 – DISPOSIZIONI FINALI
Tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione che ne fa parte integrante, è soggetto alle norme di legge, agli usi e alle consuetudini se ed in quanto applicabili.
Il presente Statuto non può fissare norme contrastanti con quelle della Rappresentanza Sindacale cui l’Associazione ha aderito. Nel caso in cui ciò avvenga,
queste ultime si intenderanno sostituite di diritto alle norme del presente Statuto e prevarranno su di esse.

TITOLO III

Organi Istituzionali

ART. 6 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono Organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea degli Iscritti
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Presidente
d) La Giunta Esecutiva
e) Le Zone territoriali
f) I Rappresentanti zonali
g) Il Segretario
h) Il Tesoriere
i) Il Collegio dei Probiviri
j) Il Collegio dei Revisori dei Conti

ART. 7 -ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI
L’Assemblea degli Iscritti esprime la volontà degli Iscritti e indica le linee generali della politica dell’Associazione.
È l’Organo supremo dell’Associazione ed è composto da tutti gli Iscritti in regola con il contributo associativo alla data di convocazione.
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo o dalla Giunta Esecutiva – che ne fissa la sede e la data – ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
Può parteciparvi ogni Iscritto con diritto di voto, che oltre al proprio può esprimere al massimo un secondo voto se munito di delega rilasciata da altro Iscritto con diritto di voto all’Associazione nei modi previsti.
Le modalità di svolgimento dell’Assemblea nelle sue varie forme sono indicate all’articolo 17 – Modalità di partecipazione.
L’Assemblea può avere forme diverse

ASSEMBLEA ORDINARIA
All’Assemblea, quando è convocata in via ordinaria, spetta sempre:
a) dibattere e deliberare le linee politiche generali che interessano l’Associazione;
b) nominare la Commissione per la stesura del documento finale;
c) dare mandato agli altri organi dell’Associazione di perseguire quanto deliberato.
Nel caso si tratti anche di un’Assemblea elettiva deve inoltre:
a) eleggere tra i partecipanti il Presidente dell’Assemblea, il Vice Presidente ed il Segretario (negli altri casi è gestita dagli omologhi ruoli dell’organo esecutivo in carica);
b) eleggere la Commissione di Scrutinio composta da:
• un Presidente;
• un Vice Presidente;
• un Segretario;
• tre Scrutatori;
c) procedere al rinnovo degli Organi dell’Associazione, eleggendo tra gli Iscritti, secondo le modalità previste dal presente Statuto e Regolamento:
• il Presidente
• i componenti della Giunta Esecutiva
• i componenti del Collegio dei Probiviri
• i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
Il Consiglio Direttivo ha comunque l’obbligo di convocare l’Assemblea ordinaria almeno una volta all’anno in una delle forme previste.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente un numero di Iscritti con diritto di voto pari ad almeno il 50% più uno degli Iscritti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.
L’Assemblea può deliberare su qualsiasi questione di interesse generale e/o particolare inerente all’Associazione, con l’esclusione delle competenze dell’Assemblea Straordinaria.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo in via straordinaria:
a) su richiesta scritta e motivata e contenente l’Ordine del Giorno da porre in discussione, di almeno 1/3 degli Iscritti con diritto di voto, in regola con il versamento delle quote associative;
b) per delibera del Consiglio Direttivo assunta, a maggioranza assoluta, che riguardi eventuali modifiche allo Statuto;
c) per delibera del Consiglio Direttivo, assunta con maggioranza di almeno i 2/3 dei componenti, riguardante specificatamente l’eventuale scioglimento dell’Associazione;
d) a seguito delle dimissioni o della decadenza del Presidente dell’Associazione;
e) su delibera del Consiglio Direttivo, a seguito di decadenza del Presidente dell’Associazione;
f) su delibera del Consiglio Direttivo, assunta con maggioranza di almeno i 2/3 dei
componenti, per chiedere la decadenza della Giunta Esecutiva e conseguentemente indire nuove elezioni; in questa fattispecie, la Giunta Esecutiva non ha diritto di voto e non concorre a determinare il quorum dei 2/3;
g) a seguito delle dimissioni congiunte di almeno i 2/3 dei componenti il Consiglio Direttivo.
L’Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita quando è presente un numero di Iscritti con diritto di voto pari ad almeno il 50% più uno degli Iscritti, in prima convocazione, e pari ad almeno 1/3 degli Iscritti in seconda convocazione.
L’Assemblea Straordinaria ha tutte le attribuzioni previste per quella Ordinaria, compreso il rinnovo di tutte le Cariche Sociali se previsto nell’ordine del giorno di convocazione, nel qual caso si dà l’inizio ad un nuovo mandato triennale.
L’Assemblea straordinaria è l’unica che può deliberare sulle modifiche allo Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.

REFERENDUM
Il Consiglio Direttivo può chiamare, per argomenti specifici, gli Iscritti con diritto di voto all’Associazione a pronunciarsi mediante Referendum a distanza, da svolgersi anche attraverso strumenti elettronici che dovranno però avere specifici requisiti.
Nel caso di Referendum dovranno essere adottate le più idonee misure affinché ogni Iscritto con diritto di voto riceva la relativa scheda e possa esprimere il proprio voto con garanzia di segretezza.
Il Referendum sarà valido e vincolante per gli Organi dell’Associazione solo se il numero dei voti pervenuti sarà almeno pari a 1/3 più uno degli Iscritti.
L’Assemblea convocata per Referendum non può essere chiamata a deliberare sul  rinnovo delle cariche né sulle casistiche di competenza dell’Assemblea Straordinaria.
In caso di referendum non sono ammesse deleghe. Le espressioni di voto debbono essere indirizzate presso un soggetto terzo che sarà chiamato a garantire la validità dell’espressione di voto. In alternativa è consentita l’adozione di strumenti elettronici che consentano la regolare esecuzione delle

ASSEMBLEA DI ZONA
Si tratta di una Assemblea degli Iscritti limitata agli appartenenti ad una stessa area territoriale, così come definita al successivo art. 11 – Zone Territoriali.
Ha unicamente funzione consultiva, e tra i compiti ha:
a) eleggere il proprio Rappresentante che entrerà a far parte di diritto del Consiglio Direttivo;
b) raccogliere le istanze del territorio da trasferire al Consiglio Direttivo;
c) trasferire al territorio le informazioni sui lavori delle Commissioni e del Consiglio Direttivo;
L’Assemblea di Zona è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Iscritti con diritto di voto presenti; l’unica limitazione è legata all’elezione del nuovo Rappresentante, per il quale serve la presenza di almeno 10 Iscritti con diritto di voto.

ART. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO
È l’Organo che, seguendo gli indirizzi dell’Assemblea, sviluppa la politica deliberata concretizzandone le volontà espresse.
Il Consiglio Direttivo è composto da:
a) Il Presidente dell’Associazione;
b) la Giunta esecutiva;
c) tutti i Rappresentanti Zonali.
Tutte le decisioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice dei voti, eccetto quelle per le quali lo Statuto fissa percentuali diverse, e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Non è ammesso il voto per delega.
La sua convocazione è fatta a mezzo raccomandata o mezzo equivalente, da spedirsi non meno di otto giorni prima della riunione; nei casi di urgenza motivata i termini vengono dimezzati.
Il Consiglio Direttivo:
d) Può censurare l’operato del Presidente e della Giunta Esecutiva e per gravi e motivate ragioni può, con le modalità previste nello Statuto, indire un Assemblea Straordinaria per chiedere:
• la decadenza della Giunta Esecutiva;
• di procedere a nuove elezioni;
• lo scioglimento dell’Associazione;
• eventuali modifiche allo Statuto.
e) Determina le quote associative annue ordinarie e/o straordinarie.
f) Elegge il Tesoriere, scelto fra gli Iscritti all’Associazione. Il Tesoriere non può far parte di nessun altro Organo dell’Associazione. Può partecipare agli incontri del Direttivo o della Giunta dietro invito del Presidente ma non ha diritto di voto.
g) Approva entro il 30 aprile di ogni anno il Bilancio di gestione redatto dal Tesoriere, e controllato dal Collegio dei Revisori;
h) Approva il bilancio preventivo.
i) Si riunisce su iniziativa del Presidente e/o su richiesta di 1/3 dei suoi componenti e comunque obbligatoriamente almeno 2 (due) volte l’anno nelle forme previste all’articolo 17 – Modalità di partecipazione.
Il Consiglio Direttivo può deliberare su qualsiasi questione di interesse generale e/o particolare inerente all’Associazione, con l’esclusione delle competenze dell’Assemblea Straordinaria e delle modifiche al Regolamento, il tutto nei limiti del mandato Assembleare; può decidere di rimandare una questione alla decisione dell’Assemblea se lo ritiene opportuno.

ART. 9 – PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
II Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione per l’ordinaria e straordinaria amministrazione, di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare Legali e Consulenti, ed è eletto direttamente dall’Assemblea degli iscritti.
Dura in carica tre anni e non è rieleggibile per oltre due mandati consecutivi,  compreso quello di elezione.
Cura ed è responsabile dell’esecuzione delle deliberazioni della Giunta Esecutiva e del  Consiglio Direttivo.
Nomina e revoca – su propria indicazione ma con voto favorevole di almeno 2/3 della Giunta Esecutiva – i componenti, scelti fra gli iscritti, delle Commissioni tecniche ed i Rappresentanti presso Enti, Associazioni od altri Organismi presso i quali sia necessaria la presenza dell’Associazione, secondo le modalità precisate all’Art.10.
Nomina e revoca – su propria indicazione ma con voto favorevole di almeno 2/3 della Giunta Esecutiva – il Vice Presidente, scegliendolo tra i membri della Giunta Esecutiva.
In ogni caso di impedimento il Presidente è automaticamente sostituito dal Vice  Presidente, che ne assume tutte le prerogative ed attribuzioni.
In caso di cessazione della carica di Presidente, il Vice Presidente gli subentrerà sino alla convocazione dell’Assemblea elettiva.

ART. 10 – GIUNTA ESECUTIVA
È il livello esecutivo delle decisioni dell’Assemblea degli Iscritti e del Consiglio Direttivo ed è composta dagli eletti dall’Assemblea degli Iscritti.
La Giunta Esecutiva resta in carica tre anni.
Al suo interno devono esserci un Presidente, un  Vicepresidente ed un Segretario.
Le delibere della Giunta Esecutiva sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.
Le riunioni sono valide con la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto, e sono effettuate in una delle modalità previste all’art. 17 – Modalità di partecipazione.
Non è ammesso il voto per delega.
Il Presidente ha facoltà di farsi coadiuvare da altri componenti della Giunta Esecutiva e di sostituire i componenti della Giunta esecutiva per:
• perdita della qualifica di iscritto;
• dimissioni dall’Organismo;
• sfiducia da parte del Consiglio Direttivo, votata maggioranza degli aventi diritto, di un componente la Giunta.
La Giunta Esecutiva è convocata dal Segretario, su indicazione del Presidente, ogni qual volta lo ritenga opportuno o quando almeno la metà più uno dei suoi componenti ne facciano motivata richiesta per iscritto al Presidente, con preavviso di otto giorni, che possono ridursi a quattro nei casi di urgenza.
La validità delle riunioni è subordinata alla presenza della maggioranza dei suoi componenti, tra questi inclusi sempre Presidente e/o Vice Presidente.
Di ogni riunione deve essere data informazione al Consiglio Direttivo.
Spetta alla Giunta Esecutiva:
a) coadiuvare il Presidente nell’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
b) adempiere tutte quelle funzioni che le sono demandate dal Consiglio Direttivo;
c) esercitare – nei casi di urgenza – i poteri del Consiglio Direttivo, con riserva di ratifica da parte di questo;
d) definire la suddivisione delle Zone Territoriali come previsto all’Art.11;
e) nominare la Commissione verifica poteri dell’Assemblea.
All’interno della Giunta Esecutiva il Presidente nomina, se lo ritiene opportuno e utile per i lavori, un Ufficio di Presidenza composto dallo stesso Presidente, dal Vice Presidente e da due componenti dell’Esecutivo scelti per competenza in ordine all’argomento di cui si deve trattare.
Le decisioni assunte dall’Ufficio di Presidenza debbono essere ratificate, pena decadenza, entro 30 giorni dalla loro assunzione, anche a mezzo convocazione a distanza e con le stesse modalità di cui al precedente articolo 7.

Commissioni tecniche
È facoltà della Giunta svolgere la propria attività anche con l’ausilio di commissioni tecniche e/o tematiche.
L’istituzione di una commissione e del relativo Responsabile va approvata dalla Giunta a maggioranza semplice.
Ogni commissione tecnica dovrà essere composta da membri competenti per i temi  trattati dalla commissione, e dovrà necessariamente contenere i seguenti membri:
– il Responsabile di commissione, che deve essere un membro della Giunta Esecutiva;
– almeno 2 membri stabili, di cui 1 appartenente al Direttivo per poter rappresentare meglio le istanze del territorio;
– 1 membro per ogni Zona territoriale, compatibilmente con le disponibilità della singola zona
– a scelta del Responsabile e se ritenuto necessario, uno o più membri temporanei dotati delle competenze necessarie per temi specifici trattati, scelti anche al di fuori degli Organi dell’Associazione.
La scelta dei membri stabili diversi dal Responsabile avviene con l’approvazione della
Giunta su segnalazione del Responsabile stesso. La scelta dei membri temporanei è facoltà del Responsabile.
È compito del Responsabile della Commissione provvedere
– alla raccolta delle problematiche da discutere in sede di commissione;
– alla gestione degli incontri tecnici con la Compagnia e/o con le controparti del caso, inclusa la definizione degli Ordini del giorno nel rispetto delle linee guida generali definite nel Direttivo;
– alla stesura dei verbali degli incontri;
– all’organizzazione del lavoro dei membri della Commissione;
– alla relazione nelle sedi opportune (Esecutivo, Direttivo, Assemblea) dei lavori di Commissione;

ART. 11 – ZONE TERRITORIALI
Le Zone Territoriali raggruppano le Agenzie secondo criteri di territorialità regionale.
Ogni Zona territoriale deve essere formata da un numero di Agenzie che garantisca una sufficiente rappresentatività ed un’adeguata organizzazione logistica; pertanto una Zona Territoriale non potrà contenere meno di 40 Iscritti e non più di 80, salvo
specifiche deroghe sul limite inferiore decise dalla Giunta Esecutiva per aree di particolare disagio logistico (es. Isole).
In nessun caso si potrà superare il limite massimo.
Ogni proposta di modifica delle Zone Territoriali va sottoposta ed approvata dalla Giunta Esecutiva. Alle Zone Territoriali spetta eleggere fra gli iscritti facenti parte della Zona territoriale il proprio Rappresentante, che farà parte del Consiglio Direttivo.
Tale elezione si deve svolgere in occasione di una Assemblea di Zona territoriale, convocata immediatamente prima o dopo l’Assemblea elettiva, e comunque non oltre 60 giorni dall’elezione del nuovo Presidente e della relativa Giunta Esecutiva.
L’Assemblea della Zona territoriale è composta da tutti gli Iscritti della Zona e vi partecipano tutti gli Iscritti con diritto di voto.
Ogni Iscritto con diritto di voto oltre al proprio voto può avere al massimo una eventuale delega di altro Iscritto con diritto di voto della stessa zona.
Le modalità di svolgimento e votazione sono determinate come indicato all’art.17 – Modalità di partecipazione; viene eletto Rappresentante l’Iscritto che otterrà il maggior numero di preferenze.
Si raccomanda che la Zona territoriale si riunisca, a cura del Rappresentante zonale, almeno 2 (due) volte l’anno in concomitanza con la convocazione del Consiglio Direttivo.

ART. 12 – RAPPRESENTANTI ZONALI
Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Sono componenti di diritto del Consiglio Direttivo e non possono nel contempo essere Componenti della Giunta Esecutiva. Qualora un Rappresentante di zona venga eletto in Giunta Esecutiva decade dalla carica zonale ed in tal caso si procede secondo quanto previsto dall’art. 18 – Sostituzione e Decadenza dei componenti eletti.
I Rappresentanti zonali:
a) riuniscono gli iscritti della propria Zona territoriale ogni qualvolta la situazione lo richieda o su invito del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno 1/3 dei componenti la zona stessa, secondo le modalità previste all’art. 17 – Modalità di partecipazione;
b) coordinano gli iscritti, informandoli sulle attività svolte dagli organi dell’Associazione, favorendo l’attuazione delle disposizioni deliberate dagli stessi;
c) riportano al Consiglio Direttivo ed alla Giunta Esecutiva le istanze e la volontà dei
propri iscritti e i problemi locali, proponendone le possibili soluzioni. In caso di cessazione dalla carica, la Zona territoriale dovrà riunirsi, a cura della Giunta Esecutiva, per una nuova riunione elettiva da svolgersi entro 30 giorni dalla cessazione e l’eletto rimarrà in carica per il periodo di mandato residuo.

ART. 13 – SEGRETARIATO
È nominato dal Presidente fra i componenti della Giunta Esecutiva.
Il Segretario può essere coadiuvato da un Ufficio di Segreteria: ne sovrintende l’attività e ne risponde alla Giunta Esecutiva. La nomina dei membri dell’Ufficio di
Segreteria deve essere approvata dalla Giunta su indicazione del Segretario con voto a maggioranza.
II Segretario, di persona o tramite l’Ufficio di segreteria:
a) cura la convocazione, la stesura e la conservazione dei verbali delle riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo curando la pubblicazione (anche sul sito web in area riservata, se esistente) di una sintesi delle sedute;
b) compila ed aggiorna l’elenco degli iscritti all’Associazione, ai quali provvede ad
inviare i documenti previsti dallo Statuto ed ogni altra comunicazione che dovesse essergli demandata dai competenti organi dell’Associazione;
c) conserva l’archivio dell’Associazione, della cui custodia è responsabile e che dovrà consegnare integralmente al suo successore;
d) gestisce le relazioni con sponsor, fornitori e terze parti con cui l’Associazione ha relazioni operative.
La carica di Segretario è incompatibile con quella di Tesoriere.

ART. 14 – TESORIERE
È eletto dal Consiglio Direttivo su indicazione del Presidente tra gli Iscritti con diritto di voto non eletti ad altre cariche.
Il Tesoriere per conto del Consiglio Direttivo, al quale risponde del proprio operato, ha la custodia del patrimonio e cura l’amministrazione dell’Associazione.
Inoltre:
a) redige il Bilancio Consuntivo annuale da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo, previo controllo dei revisori dei Conti e dovrà essere presentato almeno 15 giorni prima dell’approvazione e successivamente pubblicato sul sito;
b) predispone il Bilancio Preventivo annuale da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo;
c) propone al Consiglio Direttivo le eventuali variazioni dei contributi associativi. Entro il 30 Aprile di ogni anno il Tesoriere dovrà definire la stesura del Bilancio
Consuntivo e preventivo e, prima di presentarlo al Consiglio Direttivo, sottoporlo al Collegio dei Revisori dei Conti per la verifica delle scritture contabili. La carica di Tesoriere è incompatibile con quella di Segretario.

ART. 15 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è formato da TRE componenti. effettivi e DUE supplenti, eletti. dall’Assemblea.
La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con l’appartenenza. a qualsiasi altro Organo elettivo.
Il Collegio elegge tra i suoi componenti effettivi un Presidente ed un Vice Presidente.
È compito del Collegio dei Probiviri prendere in esame e giudicare questioni riguardanti:
a) la disciplina dell’Associazione;
b) la correttezza morale e professionale degli iscritti.
Rientra nel compito dei Probiviri decidere secondo equità, quali arbitri amichevoli,  sulle controversie insorte tra gli iscritti e tra questi e gli organi statutari.
II Collegio può agire di propria iniziativa o su motivata segnalazione. II Collegio dei Probiviri può applicare le seguenti sanzioni disciplinari:
a) richiamo scritto;
b) deplorazione;
c) sospensione temporanea dall’Associazione, da un minimo di 3 a un massimo 12 mesi;
d) espulsione dall’Associazione.
II Collegio entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso o dell’incarico, attua il procedimento della contestazione degli addebiti sentendo gli interessati; dopodiché
decide a maggioranza. I giudizi devono essere espressi in presenza di tutti i componenti effettivi.
I componenti supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di loro impedimento.
II Collegio ha l’obbligo di dare comunicazione scritta dei provvedimenti adottati agli interessati ed al Consiglio Direttivo.
Gli iscritti, potranno presentare ricorso scritto contro i provvedimenti verso di loro adottati dal Consiglio Direttivo, nel termine di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento; in tal caso il Consiglio Direttivo deciderà a maggioranza assoluta. L’eventuale ricorso sospende l’efficacia del provvedimento impugnato.

ART. 16 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da TRE componenti effettivi e DUE supplenti, eletti dall’Assemblea.
La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con l’appartenenza al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Probiviri.
Elegge tra i suoi componenti effettivi un Presidente  Spetta al Collegio:
a) verificare il Bilancio Consuntivo e preventivo annuale;
b) effettuare periodiche verifiche per accertare la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione;
c) verificare l’effettiva esistenza del saldo liquido di cassa nei depositi bancari;
d) verificare la consistenza patrimoniale dell’Associazione;
e) verificare la regolarità dei documenti giustificativi contabili;
f) redigere apposito verbale una volta all’anno delle verifiche e ispezioni contabili compiute, firmato dal Presidente; lo stesso viene distribuito durante l’Assemblea annuale degli iscritti.
Svolge tutte le altre funzioni, anche se non. espressamente menzionate, che nella prassi normale sono demandate ad organi del genere.

ART. 17 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le riunioni delle Assemblee e degli Organi dell’Associazione sono considerate valide se, oltre a rispettare le norme sulla validità della riunione a sensi del presente statuto, sono organizzate in modo da garantire la necessaria riservatezza ed il rispetto della segretezza del voto laddove sia richiesto.


Gestione degli incontri
Riunione in presenza
La riunione in presenza è sempre auspicata come prima opzione volendo favorire il più possibile il confronto e l’incontro degli Iscritti e dei membri degli Organi
dell’Associazione. È una modalità prevista per tutte le fattispecie di incontro degli Iscritti e/o degli Organi dell’Associazione con l’esclusione del Referendum. Laddove vi siano costi per l’organizzazione della riunione (affitto sale, strumentazione…) questi vanno preventivamente autorizzati dal Presidente, o in sua
vece se delegati allo scopo, dal Segretario e dal Tesoriere.
Riunione in video conferenza
Laddove per qualsiasi motivo la modalità in presenza non fosse organizzabile o fosse logisticamente difficoltosa, oppure per motivi di tempi o di frequenza degli incontri diventasse troppo onerosa, sono considerate valide a tutti gli effetti le riunioni gestite
con tecnologie a distanza, a due condizioni:
– l’accesso deve essere garantito a tutti i partecipanti
– gli strumenti scelti devono garantire la necessaria riservatezza delle conversazioni
È una modalità prevista per tutte le fattispecie di incontro degli Iscritti e/o degli Organi dell’Associazione con l’esclusione del Referendum.
Laddove vi siano costi per l’organizzazione della riunione (affitto sale, strumentazione…) questi vanno preventivamente autorizzati dal Presidente, o in sua
vece se delegati allo scopo, dal Segretario e dal Tesoriere.
Riunione convocata a distanza
Deve essere convocata dal Consiglio Direttivo ed è chiamata a deliberare su questioni generali riguardanti l’associazione stessa.
La convocazione è effettuata con raccomandata o PEC ed è validamente costituita quando almeno il 50% degli Iscritti con diritto di voto ha manifestato una qualunque espressione di voto.
Nella convocazione deve essere inclusa una spiegazione il più possibile esaustiva delle questioni su cui si è chiamati a deliberare, e la richiesta di delibera deve essere formulata in modo tale che le uniche risposte possibili siano l’assenso o il rifiuto delle
proposte stesse. Le espressioni di voto devono essere indirizzate presso un soggetto terzo che sarà chiamato a garantire la validità dell’espressione di voto.
Questa modalità può essere utilizzata unicamente per il Referendum.
Riunione in forma mista presenza/video conferenza
Una riunione può essere anche organizzata parte in presenza parte in video conferenza. In questo caso deve rispettare i requisiti di entrambe le forme, od in caso
di contrapposizione il requisito più restrittivo.
Altre forme di riunione
È possibile adottare forme diverse di riunione, anche alla luce di nuove tecnologie che lo permettano in futuro, a condizione che rispettino tutti i vincoli e le garanzie di legittimità per le deliberazioni e le decisioni che le varie Assemblee e/o Organi dell’Associazione debbano prendere.


Modalità di votazione
Voto per alzata di mano (o per acclamazione)
Prevede che gli aventi diritto esprimano il loro voto in modo palese. La modalità è possibile solo nei seguenti casi:
– solo per riunioni in presenza o in video conferenza (NO per riunioni a distanza);
– sia richiesta da almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto;
– vale per qualunque delibera con l’esclusione delle elezioni degli Organi dell’Associazione diversi dai Responsabili di Zona.
La validità del voto è garantita a condizione che:
– il quorum necessario per la specifica riunione sia raggiunto così come definito nel presente statuto;
– tutti gli aventi diritto di voto presenti abbiano avuto la possibilità di esprimere il loro voto;
– venga redatto apposito verbale ufficiale della riunione che riporti al momento della votazione il numero dei votanti complessivo e il numero di voti a favore,
astenuti e contrari. In presenza di deleghe il voto del delegato va conteggiato doppio.
È facoltà di ogni votante chiedere che il proprio nome e il voto espresso siano messi a verbale.
Voto per scrutinio segreto
Prevede che ad ogni avente diritto di voto sia data una scheda (cartacea, elettronica o in altra forma) in cui possa esprimere il proprio voto in modo anonimo; la modalità di gestione dei voti deve:
– prevedere presidi atti a garantire che nessuno possa esprimere più voti di quelli a cui ha diritto
– garantire la verifica del raggiungimento del quorum necessario alla delibera in oggetto
– garantire la riservatezza del voto e la verificabilità della votazione in caso di contestazione.
La modalità è applicabile a qualsiasi tipo di assemblea (in presenza, video conferenza o a distanza).
Se la delibera è relativa all’elezione degli Organi dell’Associazione deve essere nominata come da statuto una Commissione per la verifica dei poteri dell’Assemblea e un comitato per lo scrutinio.
Se trattasi di Referendum deve essere individuato un soggetto terzo che sia garante di quanto garantisca la validità del voto.


A chi spetta la decisione sulla modalità di partecipazione e di voto
La decisione sulla modalità da adottare spetta:
– se si tratta di una Assemblea di Zona al Responsabile di Zona;
– se si tratta di una riunione di Giunta o del Consiglio Direttivo al Presidente;
– in tutti gli altri casi al Consiglio Direttivo.
La scelta sulla modalità di voto da adottare, salvo i casi in cui è immodificabile per statuto, è demandata:
– se si tratta di una Assemblea di Zona alla decisione a maggioranza semplice degli Iscritti con diritto di voto presenti;
– se si tratta di una riunione di Giunta o del Consiglio Direttivo alla decisione a maggioranza semplice degli aventi diritto di voto;
– se si tratta di una Assemblea, Ordinaria o Straordinaria, alla decisione a maggioranza semplice degli aventi diritto di voto.
Entrambe le decisioni devono trovare riscontro in apposito verbale redatto e messo agli atti.

TITOLO IV

Altre norme di carattere generale

ART. 18 – SOSTITUZIONE E DECADENZA DEI COMPONENTI ELETTI
Si decade dalla carica di componente di Organo dell’Associazione per:
a) dimissioni;
b) perdita della qualifica di iscritto;
c) liberalizzazione del mandato;
d) assenza non giustificata a tre riunioni consecutive dell’Organo di appartenenza;
e) mancato rispetto non occasionale delle responsabilità operative connesse al ruolo rivestito. In questo ultimo caso la valutazione per la decadenza è presa dall’Organo di appartenenza (Giunta o Consiglio Direttivo) con voto a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto. L’esito deve risultare da apposito verbale.
La sostituzione dei componenti elettivi decaduti deve avvenire con le modalità precisate nel Regolamento dell’Associazione

ART. 19 – PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Il Patrimonio dell’Associazione è Amministrato dal Tesoriere secondo le norme contenute nel presente Statuto e l’Associazione ne ha la piena disponibilità.
Esso è costituito da:
• contributi associativi ordinari e straordinari degli aderenti all’Associazione;
• eventuali erogazioni straordinarie, lasciti a favore dell’Associazione;
• altre attività dell’Associazione;
• eventuali eccedenze attive delle gestioni.
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio sarà destinato secondo le deliberazioni che adotterà l’Assemblea, nel rispetto della normativa vigente
Le deliberazioni di cui al precedente comma non potranno essere adottate per Referendum e dovranno essere approvate da una Assemblea Straordinaria con una maggioranza pari ad almeno i 2/3 degli Iscritti con diritto di Voto presenti.

ART. 20 – RENDICONTO ANNUALE
II rendiconto annuale relativo all’esercizio sociale che coincide con l’anno solare, verrà redatto alla fine di ogni anno a cura degli Organi e con le modalità previste dal presente Statuto.
Il rendiconto annuale sarà firmato oltre che dal Presidente dell’Associazione anche dal Tesoriere e dai Revisori dei Conti, che vi accompagneranno una propria relazione e sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea.

ART. 21 – MODIFICHE STATUTARIE – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
L’unico Organo competente a decidere le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Associazione è l’Assemblea degli Iscritti convocata in seduta Straordinaria.
Nel caso l’Assemblea dovesse deliberare lo scioglimento dell’Associazione, dovrà contestualmente procedere alla nomina di due liquidatori da individuare con il supporto dell’Organismo Sindacale cui l’Associazione ha aderito e in ottemperanza alle disposizioni di legge al riguardo.
Le deliberazioni di cui al precedente comma non potranno essere adottate per Referendum e dovranno essere approvate da una Assemblea Straordinaria con una maggioranza pari ad almeno i 2/3 degli Iscritti con diritto di Voto presenti.

ART. 22 – DECORRENZA
II presente Statuto entra in vigore dal momento della sua definitiva approvazione da parte dell’Assemblea degli Iscritti.

ART. 23 – DISPOSIZIONI FINALI
Tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione che ne fa parte integrante, è soggetto alle norme di legge, agli usi e alle consuetudini se ed in quanto applicabili.
Il presente Statuto non può fissare norme contrastanti con quelle della Rappresentanza Sindacale cui l’Associazione ha aderito. Nel caso in cui ciò avvenga,
queste ultime si intenderanno sostituite di diritto alle norme del presente Statuto e prevarranno su di esse.